in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l’operatività della polizza, ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo un’ipotesi di mera illiceità alla guida.
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Tribunale|Salerno|Sezione 2|Civile|Sentenza|14 febbraio 2020| n. 642
Data udienza 11 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Marina Mainenti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo al n. 1377/2015 R.G., vertente
TRA
GR. S.p.A. con sede in Roma, in persona del suo procuratore speciale, dott. Pa.Ro., elettivamente domiciliato in Salerno, alla via (…), presso lo studio degli avv.ti Ma.Ca. e Do.Ca., che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE in rivalsa
E
COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA (SA), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via (…), presso lo studio dell’avv. En.D’A., che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Ci.Em. e Bi.Ca. – in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, Ci.Va., quali eredi del defunto Ci.Al. – elettivamente domiciliati in Salerno, alla via (…), presso lo studio dell’avv. An.De., che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTI – ricorrenti in riconvenzionale
Uc. scarl, con sede in Milano, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro tempore, dott. St.Re., elettivamente domiciliato in Salerno, alla via (…), presso lo studio degli avv.ti Fe.Co. e Al.Co., che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
NONCHE’
GE. S.p.A. con sede legale in Mogliano Veneto, in persona dell’AD e Direttore Generale, dott. Ph.Ro. e dott. Ro.Be., rappresentata e difesa dall’avv. An.Lo. (procura alle liti in autentica per notar Gb.Da. di Treviso del 18/12/2014 rep. 186905), presso il cui studio, in Salerno, alla via (…), elettivamente domicilia;
INTERVENUTA
OGGETTO: domanda di rivalsa; risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCISA MOTIVAZIONE
(ex artt. 1132 comma II lettera d c.p.c. e 118 disp. att. pc come mod. Legge 69/2009)
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 31/5/2013 Ci.Ge., Ma.Fi., Ci.Ro., Ci.An. e La.An. – in proprio e quali eredi di Ci.St. – rappresentavano che in data 13/9/2010, alle ore 19,15 circa, sulla S.R. (ex SS) 164, all’altezza dell’incrocio con l’area PIP in località Cappelle del comune di Montecorvino Rovella (SA), Ci.St. viaggiava come terzo trasportato sull’auto (…) tg. (…) di proprietà di Bi.Ca., assicurato con la GR. Ass.ni S.p.A. per la rca e condotta da Ci.Al.; che a cause delle cattive condizioni del manto stradale il conducente dell’auto perdeva il controllo della stessa e collideva con l’autocaravan (…) tg. (…) di proprietà e condotto da Bo.Ge., assicurato per la rca con la Ma.; che a seguito dell’incidente Ci.St. riportava gravi lesioni, per cui era ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale (…), dove decedeva il 14/9/2010; che anche il conducente, Ci.Al., decedeva in data 17/9/2010 per le ferite riportate nell’incidente; che i ricorrenti avevano ottenuto il versamento dalla GR. Ass.ni S.p.A. in data 30/1/2012 delle somme di Euro 155.000,00 a favore di ciascun genitore (Ci.Ge. e Ma.Fi.), Euro 30.000,00 a favore di ciascuna sorella (Ci.An. e Ci.Ro.) ed Euro 25.000,00 in favore della nonna (De.An.), tutti conviventi con il defunto; che i ricorrenti accettavano tali somme a titolo di acconto; che, sulla base delle Tabelle milanesi aggiornate al 2013, avevano invece diritto i genitori ad Euro 300.000,00 ciascuno, le sorelle e la nonna ad Euro 100.000,00 ciascuna, oltre spese funerarie per Euro 14.400,00 in favore del padre, Euro 150.000,00 quale danno non patrimoniale maturato in capo al de cuius ed ereditato dai genitori e le sorelle, e il danno da lucro cessante per la perdita del contributo economico del figlio defunto da valutarsi in via equitativa. Per tali somme i ricorrenti chiedevano la condanna della GR. Ass.ni S.p.A. ex art. 141 Codice delle Assicurazioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente GR. Ass.ni S.p.A. chiedendo, previa trasformazione del rito, la chiamata in causa del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, quale responsabile esclusivo del sinistro, determinato dalla pericolosità della strada e dalla cattiva manutenzione della stessa, e degli eredi del conducente, Ci.Al., non abilitato alla guida dell’auto condotta, nei confronti dei quali proponeva domanda riconvenzionale di rivalsa delle somme erogate ai ricorrenti, contestando comunque la fondatezza delle domande principali.
Autorizzata la predetta chiamata in causa, si costituiva il COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, chiedendo in via preliminare la chiamata in causa dell’In. Ass.ni S.p.A. ed eccependo: il proprio difetto di legittimazione passiva, l’assenza di qualsiasi responsabilità e, previa trasformazione del rito, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente nei confronti dei dipendenti del COMUNE per i fatti di causa.
Con autonoma comparsa si costituivano, poi, Ci.Em. e Bi.Ca., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, Ci.Va., eredi di Ci.Al., chiedendo in via preliminare la chiamata in causa di Bo.Ma. e dell’Uc. Scarl, ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda di rivalsa. Inoltre, gli eredi di Ci.Al. proponevano formale domanda riconvenzionale nei confronti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA e dei terzi chiamanti per il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per la perdita del congiunto, Ci.Al., nel sinistro di che trattasi.
Autorizzata la chiamata in causa, come richiesta dagli eredi di Ci.Al. (cfr. ordinanza del 10/7/2014), si costituiva l’UF. scarl, domiciliatario ex lege di Bo.Ma. e la Ma., domiciliati, chiedendo in via preliminare la trasformazione del rito ed eccependo la tardività della domanda proposta in estensione dai ricorrenti nonché l’an ed il quantum richiesto.
Quindi, con ordinanza del 14/2/2015, veniva decisa ex art. 702bis la domanda di risarcimento danni proposta dagli originari ricorrenti, eredi di Ci.St., con la liquidazione del danno ulteriore posto a carico della GR. Ass.ni srl, ordinando la separazione di tutte le diverse domande proposte nel giudizio, con trasformazione del rito da sommario ad ordinario (cfr. ordinanza del 14/2/2015).
Di poi, nella causa – che assumeva il diverso numero di ruolo 13/7/15 – interveniva la GE. S.p.A. in data 30/4/2015, chiedendo la chiamata in causa della Te. S.p.A. nonché eccependo il massimale di polizza e la relativa franchigia, con rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Infine, disposta CTU (cfr. ordinanza del 9/5/2016 e relazione dell’ing. Ra.Ru. depositata in data 1/2/2017), la causa, sulle conclusioni come formulate dalle parti, era riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
A – Chiamata in causa dei terzi.
In via preliminare, va ribadita l’inammissibilità della richiesta di chiamata in causa della Te. S.p.A. come formulata inizialmente dal COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, che aveva chiesto anche la chiamata in manleva dell’In. Ass.ni S.p.A. e poi riproposta dalla GE. S.p.A. intervenuta solo in data 30/4/2015.
Infatti, premesso che già con l’ordinanza resa a verbale del 10/7/2014 questo Giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di chiamata in causa della In. da parte del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, in quanto formalizzata nella tardiva costituzione, l’intervento volontario della GE. S.p.A. (subentrata all’In. spa) con ulteriore richiesta di chiamata in causa rappresenta un surrettizio tentativo di aggirare le preclusioni già maturate, ragion per cui anch’essa era dichiarata inammissibile (cfr. ordinanza del 14/7/2015).
B – Domanda di rivalsa e legittimazione passiva.
Premesso che la GR. Ass.ni S.p.A. formulava domanda di rivalsa nei confronti del COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, per difetto di manutenzione della strada teatro del sinistro, e di Bi.Ca. e degli eredi di Ci.Al., quale conducente alla guida di un veicolo per il quale non aveva un adeguato titolo abilitativo, si ritiene che rispetto a detta domanda difetta la legittimazione passiva degli eredi di Ci.Al..
Invero, la Suprema Corte di Cassazione afferma che in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera (cfr. Cass. n. 20786 del 20/8/2018). In altri termini, è consentita la rivalsa nei confronti dell’assicurato – danneggiante, ossia del proprietario del veicolo danneggiante, nella specie Bi.Ca..
Tuttavia, la circostanza che il conducente Ci.Al. fosse si provvisto di patente di guida (cat. B n. (…), rilasciata dalla MCTC di Salerno il 15/2/2010), ma, secondo la compagnia di assicurazione, non idonea alla guida dell’auto (…) tg. (…) in ragione della sua cilindrata (art. 117 Codice della Strada), non incide sulla operatività della polizza ed esclude il diritto di rivalsa, costituendo solo un illecito amministrativo. E ciò senza contare che a causa di una serie di proroghe intervenute senza soluzione di continuità del termine di entrata in vigore della disposizione normativa, dal 05/2/2008 fino al 31/12/2010, il divieto previsto dall’art. 117, comma 2 bis, del codice della strada per gli automobilisti titolari di patente di guida di categoria “B” conseguita da meno di un anno di condurre veicoli con potenza superiore a 50 kW/t non è mai entrato in vigore.
E’ noto, inoltre, che in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l’operatività della polizza, ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo un’ipotesi di mera illiceità alla guida (in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’operatività della copertura assicurativa per i danni cagionati da soggetto mutilato alla guida di vettura priva dei necessari adattamenti tecnici richiesti per la sua condizione) (cfr. Cass. Ordinanza n. 6403 del 01/04/2016; Cass. Ordinanza n. 6403 del 01/04/2016; Cass. n. 20190 del 25/09/2014; Cass. n. 12728 del 25/05/2010).
Per inciso, deve segnalarsi che i precedenti richiamati nelle difese della GR. Ass.ni S.p.A. sono inconferenti, facendo riferimento alla diversa ipotesi di mancanza totale di patente ovvero di patente scaduta.
Per quanto riguarda, poi, la domanda di rivalsa proposta nei confronti del COMUNE si dirà in seguito.
C – Legittimazione passiva COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA.
Infondata deve ritenersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, secondo il quale la strada luogo del sinistro mortale in esame non sarebbe di “proprietà” comunale.
Dalla documentazione in atti risulta l’esatto contrario: la SS 164 Le Croci di Acerno, in loc. Cappelle, al Km 7, ricade nel centro abitato del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, al quale è affidata la relativa manutenzione. Tale circostanza emerge espressamente dalla relazione del Carabinieri di Campagna del 14/9/2010 (cfr. produzione degli eredi Ci.Al.), dalla comunicazione della Provincia di Salerno n. 92/117-2 den’1/10/2010, ma soprattutto dalle dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica del COMUNE, ing. Ca.Pa., che ai c.c. di Campagna in data 5/10/2010 riferiva che i lavori di sistemazione di detta strada erano stati eseguiti su delibera comunale n. 184 del 4/9/2003 – con progettazione, infatti, della Te. S.p.A. che non a caso il COMUNE chiedeva di chiamare in causa – e che, successivamente all’incidente per cui è causa, aveva personalmente disposto per la modifica dei luoghi.
Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione passiva del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, quale ente cui, quanto meno, è affidata la manutenzione e il potere di custodia.
D – Responsabilità COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA.
Sebbene sia sussistente la legittimazione passiva del COMUNE, come sopra argomentato, discorso diverso vale per la dedotta responsabilità dello stesso in merito alla eccepita pericolosità dello stato della strada teatro dell’incidente, la cui manutenzione competeva al COMUNE stesso.
In via preliminare, va rilevato che con sentenza n. 3648/17 emessa dal Tribunale penale di Salerno in data 15/1217-5/1/2018 sono stati assolti i dipendenti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA – il capo area tecnica, il responsabile dell’area tecnica e il responsabile del procedimento – in uno ai progettisti della Te. S.p.A. dal reato di concorso in omicidio stradale.
E proprio gli elementi di prova emergenti dalla decisione penale, in uno alle risultanze della CTU disposta in corso di giudizio – cfr. relazione dell’ing. Ra.Ru. depositata in data 1/2/2017, condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative – consentono di escludere qualsiasi anomalia ovvero difetto di manutenzione della strada in questione.
Pacifico essendo che il sinistro si è verificato in un tratto di strada rettilineo, con una carreggiata a doppio senso di marcia, con buona visibilità, alle ora 19,00 del 13/9/2010, senza pioggia e che non sono state rinvenute tracce di frenata (cfr. rapporto dei c.c. di Campagna allegato in atti), il giudice penale ha accertato che lo scontro è avvenuto ben dopo l’ingresso all’area PIP, che non vi era alcuna perdita tracciato, inteso come variazione altimetrica della strada, tale da creare una situazione di pericolo occulto, ma soprattutto che la deformazione dei veicoli coinvolti denotavano l’elevata velocità dell'(…) in un tratto di strada dove vigeva il limite dei 50Km/h. Nella sentenza di assoluzione, poi, si legge a chiare lettere che sul luogo vi era segnaletica sia orizzontale che verticale.
La consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente giudizio ha analiticamente descritto il luogo dell’incidente, facendo riferimento alle foto ed ai rilievi effettuati dai c.c. nell’immediatezza del sinistro: “quella che oggi è una banchina in cemento, all’epoca del sinistro era un prato a livello della pavimentazione stradale, delimitato da un cordolo composto da elementi prefabbricati in cemento … In entrambe le direzioni di marcia, prima delle intersezioni con l’area P.I.P., sono apposti i segnali di preavviso di intersezione extraurbana (rettangolare, con fondo bleu, frecce e scritte in bianco) indicanti le destinazioni, per consentire agli automobilisti la scelta preventiva della direzione da seguire … Circa 200 metri prima del punto in cui vi è la deviazione dell’asse stradale conseguente alla creazione della corsia di accumulo sull’opposto senso di marcia vi sono un segnale di limitazione della velocità a 30 km/h1 e sulla stessa palina un divieto di sorpasso. Subito dopo, sul tratto rettilineo, il limite di velocità passa a 50 km/h e viene ripetuto il divieto di sorpasso. Più o meno 13 metri prima dello svincolo di uscita dall’area PIP vi è un segnale d’obbligo a proseguire diritto. Sempre nella direzione di marcia dell'(…), in corrispondenza dello svincolo di accesso all’area PIP, circa 160-170 metri prima della zona dove si verificò il sinistro (in prossimità dello svincolo di uscita), la carreggiata stradale è divisa in tre corsie:
quella di destra, di larghezza costante di circa 2,85 metri sia prima che dopo questa zona, continua ad essere riservata al transito dei veicoli provenienti da Montecorvino e, dopo un tratto rettilineo di circa 50 metri, curva verso sinistra (raggio della curva di quasi 344 metri), per raccordarsi con il successivo rettilineo di circa 90 metri, il quale poi incrocia lo svincolo di uscita dall’area PIP. La parte di destra della carreggiata è divisa in due corsie, quella esterna riservata al transito dei mezzi provenienti da Be. e quella centrale destinata all’accumulo dei veicoli che devono girare a sinistra per immettersi nell’area PIP … Sul tratto rettilineo, in entrambi i sensi di marcia vige il limite di velocità di 50 km/h ed il divieto di sorpasso. Nel tratto in cui il tracciato stradale curva verso sinistra, nella pavimentazione stradale, a destra della linea di demarcazione della corsia di marcia, erano fissati (e lo sono ancora oggi) dispositivi retroriflettenti integrativi della segnaletica orizzontale che, in particolare nelle ore notturne, indicano all’automobilista l’andamento del tracciato stradale ed il limite destro della carreggiata oltre il quale vi è una banchina con la prima sezione asfaltata e quella contigua pavimentata in cemento, da non superare (art. 40 C.d.S. e art. 153 R.to del C.d.S.) … l’impianto di illuminazione era funzionante …”.
La segnaletica orizzontale, quindi, era perfettamente idonea ad indirizzare i veicoli. Inoltre, il restringimento della carreggiata dopo la zona in cui era presente la corsia di accumulo non aveva alcun riflesso sulla larghezza della corsia di marcia percorsa dai mezzi provenienti da Montecorvino Rovella, dal momento che quest’ultima rimaneva di larghezza costante (2,85 metri). D’altra parte, il limite di velocità di 40 km/h imposto sul tratto a tre corsie ai veicoli provenienti da Montecorvino Rovella avrebbe dovuto indurre gli automobilisti alla prudenza, ragion per cui il restringimento della carreggiata non poteva generare condizioni di pericolo che, stando al contenuto letterale della seconda parte dell’art. 90, co. 1, del R.to del C.d.S., debbono verificarsi insieme al “…restringimento simmetrico della carreggiata …” per rendere obbligatoria l’apposizione del segnale di “Strettoia simmetrica”.
Il CTU, poi, ricorda che la contestata assenza della banchina non costituisce il mancato rispetto di un dettato normativo ma determina solo lo spostamento della strada nella categoria residuale delle “strade locali”, descritte al punto 3 dell’art. 2 del Codice della strada.
Nella relazione dell’ing. Ru. viene correttamente ricostruita anche la verosimile velocità dell'(…), condotta da Ci.Al..
Infatti, considerato il limite di sbandamento nella curva superiore a 101 km/h (calcolata in funzione del raggio di curvatura di 344 metri), secondo il CTU il conducente perse il controllo della vettura che, percorsi circa 80 metri, attinse con la ruota anteriore destra il tratto compreso tra il cordolo ed il margine destro della carreggiata, avanzando per circa cinque metri sull’erba; proseguendo la sua corsa, dopo circa 1,10 metri, la ruota anteriore strisciò contro il cordolo in cemento sia con lo pneumatico che con il bordo del cerchione (cfr. foto 25 dei CC) e l’auto proseguì la sua corsa per poi dirigersi verso la sua sinistra (sbandando, oppure a seguito di una manovra messa in atto dal guidatore per riprendere il controllo del mezzo o per il danneggiamento dell’asse della ruota destra) dove, sulla corsia opposta, con urto strisciante dalla sinistra verso destra impattò lo spigolo anteriore del camion, che proveniva in senso opposto; dopo l’urto l’autovettura ruotò in senso antiorario, facendo fulcro sulle ruote posteriori e, con l’energia residua posseduta, si spostò per una decina di metri fino a raggiungere la posizione di quiete nel punto in cui fu trovata dai Carabinieri intervenuti, con le ruote anteriori al limite della parte centrale della zona di uscita dallo svincolo dell’area PIP e la parte posteriore oltre la mezzeria stradale; l’urto che ne conseguì spostò la traiettoria del camper verso la sua destra, dal momento che l’energia cinetica posseduta dall’auto era superiore a quella del camper pur avendo una massa notevolmente inferiore, poiché la velocità con cui arrivò all’impatto era superiore a quella del camper.
Tutto questo trova spiegazione nella circostanza che l’auto arrivò al punto di impatto con il camper ad una velocità compresa tra gli 105 ed i 113 km/h (ovvero tra i 29,16 ed i 31,38 m/s).
Per inciso, non venne rilevato sul luogo alcuna profonda cunetta.
Per inciso, deve segnalarsi l’inutilizzabilità della documentazione acquisita dal CTU in funzione “investigativa”, oltre i termini perentori di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. (planimetrie di progetto, dichiarazioni geom. Vi., ecc.).
E – Responsabilità veicolo antagonista.
Va esclusa, infine, qualsivoglia responsabilità del veicolo condotto dal BO.
In primo luogo, sono gli stessi eredi di Ci.Al. a prospettare nell’atto introduttivo che il sinistro si sarebbe verificato per aver il Ci.Al. perso il controllo dell’auto a causa di un difetto nella strada, invadendo la corsia di marcia opposta sulla quale viaggiava il (…) tg. (…).
Inoltre, la ricostruzione della dinamica del sinistro come sopra riportata consente di ritenere la condotta del Ci.Al. del tutto assorbente, ossia l’unica determinante l’incidente. Tenendo conto della velocità dell'(…), infatti, per percorrere i circa 25 metri che separavano il punto in cui l’autovettura strisciò contro il cordolo con la ruota anteriore destra da quello in cui impattò con il camper, occorreva meno di un secondo o poco meno. Di conseguenza, quando il conducente del camper si avvide di ciò che gli stava accadendo non aveva a disposizione il tempo tecnico necessario per attivare alcuna reazione per evitare l’urto con l’autovettura, che gli si parò improvvisamente davanti invadendo la sua corsia di marcia, come testimoniato dall’assenza di tracce di pneumatico sull’asfalto indicative dell’attivazione di una manovra di frenata e dal fatto che le ruote del mezzo risultano allineate (foto 19 e 20 CC), a dimostrazione che egli non ebbe neanche la reazione istintiva di sterzare per tentare una manovra atta ad evitare o contenere l’impatto con l’autovettura.
F – Conclusioni.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, deve rigettarsi la domanda di rivalsa proposta dalla GR. ASss.ni S.p.A. nei confronti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, di Bi.Ca. e degli eredi di Ci.Al..
Va parimenti respinta la domanda di risarcimento danni proposta da Bi.Ca. e Ci.Em., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, Ci.Va., quali eredi di Ci.Al., nei confronti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA e di Bo.Ma. e la MA., domiciliati ex lege presso l’UF. scarl.
Rimangono assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti.
G – Spese processuali.
Stante la complessità delle vicende sottoposte all’attenzione di questo Giudice, si ritiene opportuna l’applicazione del principio della compensazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Marina Mainenti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla GR. Ass.ni S.p.A. nei confronti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, nonché di Bi.Ca. e Ci.Em., in proprio e in qualità di genitori di Ci.Va., quali eredi di Ci.Al., nonché sulla domanda di risarcimento proposta da questi ultimi nei confronti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA e Bo.Ma. e la MC., domiciliati ex lege presso l’UFFICIO CENTRALE ITALIANO – Uc. scarl, con l’intervento della GE. S.p.A. ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di rivalsa proposta dalla GR. Ass.ni S.p.A. nei confronti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA, di Bi.Ca. e degli eredi di Ci.Al.;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento danni proposta da Bi.Ca. e Ci.Em., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, Ci.Va., quali eredi di Ci.Al., nei confronti del COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA e di Bo.Ma. e la MA., domiciliati ex lege presso l’UF. scarl;
3) COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese processuali;
4) PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in via solidale.
Così deciso in Salerno l’11 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.