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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 dicembre 2010, n. 25130
Il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano solo nell’interesse ed a tutela del danneggiato, il quale essendo terzo rispetto al contratto assicurativo ed ignorando il contenuto e la portata del rapporto assicurativo deve poter fare affidamento sulle indicazioni del certificato di assicurazione.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 dicembre 2010, n. 25130
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL. AS. S.P.A. IN L.C.A. (OMESSO) in persona del commissario liquidatore Avv. CA. WL. , considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSAPEPE ROBERTO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
SP. MA. , S. M. , AL. AS. , GE. AS. S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2198/2005 del TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 28/12/2004, depositata il 06/07/2005, R.G.N. 1760/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato ROBERTO ROSAPEPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 6.7.2005, rigettava l’appello proposto da Al. As. s.p.a., in l.c.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno n. 2972/01, con cui detta assicuratrice era stata condannata in solido con la proprietaria dell’auto assicurata, Sp.Ma. , al risarcimento dei danni in favore di Al.As. e S.M. . Riteneva il tribunale che sulla base dei testi escussi e del verbale dei Carabinieri emergeva che l’auto investitrice presentava un contrassegno assicurativo della s.p.a. Al. As. con validita’ per il periodo in cui si era verificato il sinistro; che il fatto che l’Al. fosse in liquidazione coatta amministrativa poteva essere rilevante solo nel rapporto interno tra assicuratore ed assicurata; che la sentenza del tribunale di Salerno in danno di Ci. Al. condannato per il reato di truffa per aver indotto in errore vari clienti della s.p.a. Al. , incassando i premi riscossi e non versati alla s.p.a. Al. , non era passata in giudicato e non era opponibile alle attrici. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Al. As. in l.c.a.. Non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente s.p.a. Al. As. in l.c.a. lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 295 del 1978, articolo 61, del Decreto Legislativo n. 175 del 1995, articolo 69 e Decreto Ministeriale Ministro Industria 23 maggio 1994, n. 19820, articoli 1 e 2.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 200 e 206.
Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha considerato che essa assicuratrice, essendo stata posta gia’ prima della stipula del presunto contratto assicurativo in l.c.a. , era priva della capacita’ di contrarre con conseguente invalidita’ o nullita’ del contratto di assicurazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 18 non avendo il tribunale considerato che nella fattispecie non si verteva in ipotesi di inopponibilita’ al terzo danneggiato di eccezioni derivanti dal contratto, a norma dell’articolo 18 cit., ma di ipotesi di nullita’ o inesistenza del contratto, come tale opponibile anche al terzo danneggiato.
4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 654 c.p.p. per aver il tribunale ritenuto non opponibile alle attrici la sentenza del tribunale di Salerno che aveva condannato per truffa Ci.Al. , sedicente agente della s.p.a. Al. , che consegnava certificati assicurativi e contrassegni contraffatti, intascando i premi.
5.1. I suddetti quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Essi sono infondati.
Le dette censure sostengono che la sentenza di appello non avrebbe dato adeguata rilevanza alla circostanza che il contratto assicurativo era nullo o addirittura inesistente, per impossibilita’ di essa ricorrente a contrarre e che tale vizio del preteso contratto era opponibile anche al terzo danneggiato. Sennonche’ tali censure non sono conferenti con le argomentazioni su cui correttamente si fonda la sentenza.
Il tribunale, infatti, ha fondato la responsabilita’ della societa’ assicuratrice sul fatto che l’auto investitrice esponeva un contrassegno assicurativo della s.p.a. Al. , relativa al periodo assicurativo comprensivo del giorno del sinistro; che tanto era sufficiente a fondare la responsabilita’ dell’assicuratrice a norma della Legge n. 990 del 1969 nell’ambito dell’azione diretta. Correttamente, quindi, la responsabilita’ e’ stata fondata non sul contratto assicurativo, ma sul rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo, per cui le censure che investono il contratto e la ritenuta nullita’ dello stesso, sono completamente inconferenti.
5.2. Osserva questa Corte che il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacche’ nei confronti del danneggiato quel che rileva ai fini della promovibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile e’ l’autenticita’ del contrassegno, non la validita’ del rapporto assicurativo. Il medesimo principio non trova, invece, applicazione nei rapporti tra l’assicuratore del responsabile e gli altri assicuratori che, risarcita la vittima, intendano agire in regresso o surrogazione nei confronti di quello, poiche’ rispetto a questi ultimi non sussiste alcuna necessita’ di tutela di un legittimo affidamento.
5.2. Per quanto la sentenza non vi abbia fatto esplicito riferimento, essa ha applicato la disciplina di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 7 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 27). In forza del combinato disposto della Legge n. 990 del 1069, articolo 7 e dell’articolo 1901 cod. civ., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’articolo 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non e’ la validita’ del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticita’ del contrassegno. Infatti la funzione dell’apposizione del contrassegno all’auto, ha esclusivamente una funzione “comunicativa” per determinati soggetti (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) della esistenza di una copertura assicurativa. In altri termini, con la esposizione del contrassegno il soggetto assicurato comunica ai predetti soggetti che sussiste la copertura assicurativa del veicolo.
Cio’ comporta da una parte che il terzo danneggiato non e’ tenuto ad effettuare accertamenti se il contratto in questione sia stato effettivamente stipulato ovvero siano stati rilasciati solo il certificato ed il contrassegno.
Egli, infatti, puo’ fare ragionevole affidamento sulla “comunicazione” che gli perviene dall’esposizione del contrassegno, che, come detto, e’ una comunicazione di sussistenza della copertura assicurativa, per i 15 giorni successivi alla scadenza.
6.1. Infatti il contrassegno, nell’ottica della Legge n. 990 del 1969, articolo 18 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 127), costituisce un documento, contenente anche esso la firma dell’assicuratore, che indica l’anno, il mese ed il giorno di scadenza dal periodo assicurativo, per cui e’ valido il certificato.
Esso, quindi, prova (almeno fino a prova contraria) l’esistenza di un certificato assicurativo avente eguale scadenza e proveniente dallo stesso assicuratore.
Ne consegue che, indipendentemente dal valore probatorio che contrassegno e certificato possono avere tra le parti del contratto di assicurazione (su cui vi e’ contrasto giurisprudenziale), certamente contrassegno e certificato nei confronti dei terzi danneggiati costituiscono prova documentale del contratto di assicurazione, con riguardo alle parti di essa, che espressamente riproducono (segnatamente il nominativo dell’assicuratore e la scadenza del periodo assicurativo). Ne consegue che il terzo danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all’assicuratore, che risulti dal contrassegno (e quindi dal certificato), e che proponga poi contro lo stesso azione diretta, ha agito nei confronti di un soggetto che e’ tenuto al risarcimento. in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, infatti, l’assicuratore risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’articolo 1901 c.c., comma 2, anche nel caso in cui non corrisponda allo stesso un valido rapporto assicurativo, ad esempio perche’ il certificato ed il contrassegno sono stati emessi per errore (Cass. 5.5.1980, n. 2940) o perche’ sono stati rilasciati da un agente, il cui rapporto con la compagnia assicuratrice sia cessato (Cass. 5.8.1981, n. 4886) o perche’ il contratto si e’ sciolto per qualsiasi causa.
In questo caso rimane salva l’azione di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato.
6.2. Qui non viene mutata la natura dell’azione diretta, quale e’ stata fissata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza predominante a seguito della sentenza delle S.U. 19.7.1983, n. 52189. Mentre l’obbligazione del danneggiante verso il danneggiato deriva dal fatto illecito, quella dell’assicuratore deriva da una complessa fattispecie alla cui integrazione concorrono l’illecito.
Il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l’assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto.
Cio’ che rileva, quindi, nell’ambito della fattispecie complessa in questione e’ il contratto di assicurazione (sia pure con tutte le limitazioni delle eccezioni opponibili al danneggiato, fissate dall’articolo 18, comma 2).
Cio’ che preme mettere in rilievo e’ che il legislatore, parlando di azione diretta, ha inteso riferirsi ad azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e che va differenziato il rapporto assicurativo esterno, fra assicuratore e danneggiato, da quello interno tra assicuratore ed assicurato; nel primo il contratto va considerato come fatto giuridico la cui semplice esistenza legittima il danneggiato a richiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore, senza che questi possa opporgli le eccezioni contrattuali; nel secondo il contratto viene a rilevare come negozio giuridico, nel quale attraverso le azioni di rivalsa si ricostituisce il sinallagma contrattuale.
Ne’, per effetto dell’articolo 7 in questione, al contratto e’ sostituito il certificato di assicurazione (ed il contrassegno). Il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano solo nell’interesse ed a tutela del danneggiato, il quale essendo terzo rispetto al contratto assicurativo ed ignorando il contenuto e la portata del rapporto assicurativo deve poter fare affidamento sulle indicazioni del certificato di assicurazione (Cass. 11.11.1995, n. 11723; Cass. 4.5.1993, n. 5834).
6.3. In altri termini la disciplina della Legge n. 990 del 1969, articolo 7 introduce un’ipotesi di tutela dell’affidamento espressamente regolata dalla legge.
Osserva preliminarmente questa Corte che l’apparenza del diritto, al di fuori dei casi particolari della tutela dell’affidamento da essa suscitato previsti dalla legge (articolo 534 c.c., commi 3 e 4, articoli 1189, 1415, 1416 c.c.), non integra un istituto di carattere generale con connotazioni definite e precise, ma opera nell’ambito dei singoli rapporti giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In generale perche’ possa invocarsi utilmente il principio dell’apparenza del diritto occorre che coesistano due elementi: uno relativo al soggetto che ha fatto affidamento su tale apparenza (il terzo) e l’altro relativo al soggetto che gli effetti di tale apparenza subisce, per effetto di un suo comportamento colpevole (Cass. 28/08/2007, n. 18191; Cass. 19.9.1995, n. 9902; Cass. 24/10/2008, n. 25735).
Li’ dove la legge espressamente individua la fattispecie che da luogo ad un’apparenza del diritto ed ad una tutela dell’affidamento del terzo che versi in quella fattispecie, non puo’ il giudice di merito ritenere colpevole il comportamento del terzo, per effetto di un comportamento dello stesso non previsto nel paradigma normativo, senza violare la norma, che regola la fattispecie.
6.4. la Legge n. 990 del 1969, articolo 7 denota appunto un’ipotesi in cui la responsabilita’ per l’assicuratore sorge sulla base del solo rilascio del certificato e del contrassegno assicurativi, abbiano o meno a fronte un contratto assicurativo.
6.5. Cio’ e’ tanto vero che e’ stato ritenuto esattamente che, mentre nei confronti del terzo danneggiato il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l’assicurato per il periodo riportato nel certificato stesso e nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, l’erroneo rilascio del certificato assicurativo, per mancato pagamento del premio, spiega il rilievo contrattuale, per cui in caso di mancato pagamento della prima rata l’assicuratore avra’ diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato (Cass. 27.10.1992, n. 11694).
6.6. Non e’ infatti la validita’ del rapporto assicurativo che rileva nei confronti del danneggiato, ma solo l’autenticita’ e quindi la provenienza del certificato e del contrassegno, per cui solo il certificato ed il contrassegno falsificati, costituendo una mera apparenza e non provenendo dall’assicuratore, non espongono lo stesso ad alcuna responsabilita’.
Anche in questo caso va tuttavia ricordato che la Legge n. 990 del 1969, articolo 7 mira a tutelare l’affidamento del danneggiato e quindi copre anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto. Cio’ comporta che, perche’ non sussista la responsabilita’ dell’assicuratore pur in presenza di un certificato e contrassegno assicurativo falsificati o contraffatti, occorre che risulti provato che non sussisteva l’apparenza del diritto e che cioe’ l’assicuratore non aveva tenuto alcun comportamento colposo tale da ingenerare l’affidamento erroneo in questione.
Tale situazione si verifica allorche’ il certificato ed il contrassegno provengono pur sempre dall’assicuratore, per quanto abusivamente riempiti dall’agente, ovvero da un soggetto che era stato agente dell’assicuratore e che in tale qualita’ li aveva acquisiti, per quanto poi li abbia compilati a rapporto cessato, in assenza di un’attivita’ diligente dell’assicuratore di pubblicizzare la cessazione del rapporto con l’agente e di recuperare i moduli in bianco dei contrassegni e certificati gia’ consegnati.
7.1. Cio’ comporta che nella fattispecie e’ infondato anche il quarto motivo di ricorso.
Infatti correttamente la sentenza impugnata ha osservato che la sentenza del tribunale di Salerno non faceva stato ex articolo 654 c.p.c. nei confronti delle attrici, sia perche’ all’epoca non irrevocabile, sia perche’ queste danneggiate dall’incidente stradale non risultavano parti civili nel diverso procedimento penale per truffa a carico di Ci.Al. .
In ogni caso, a parte il rilievo che la ricorrente assume che con detta sentenza il Ci. fu ritenuto colpevole non solo del reato di truffa nei confronti degli assicurati, con la contraffazione di certificati di polizza e contrassegni, ma non anche di quello di sottrazione o stampa di modelli di certificati e contrassegni, va, in ogni caso rilevato, che la ricorrente non riporta nella ricorso, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza dello stesso, il contenuto della sentenza.
7.2. Infatti in presenza di una situazione di tutela dell’affidamento del danneggiato sulla copertura assicurativa (anche eventualmente apparente), quale e’ quella di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 7 competeva all’assicuratore non solo provare che il contrassegno ed il certificato assicurativo erano contraffatti nei dati, poiche’ non aveva a monte alcun contratto assicurativo, ma anche che nessun comportamento colpevole poteva a lui ascriversi, poiche’ i modelli dei certificati ed i contrassegni erano stati autonomamente acquisiti o stampati dal sedicente agente e che questi non aveva avuto pregressi rapporti, con la s.p.a. Al. As. , nell’ambito dei quali aveva ottenuto tali modelli, senza che poi la societa’ ne avesse curato la restituzione e senza che prendesse gli opportuni accorgimenti perche’ fossero evitate truffe di tal fatta.
8. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il contrassegno assicurativo fosse valido dal 15.3.1995 al 15.9.1995 sulla base dell’accertamento effettuato dai verbalizzanti, mentre tale giudizio di validita’ atteneva ad apprezzamenti personali degli agenti accertatori e quindi era privo di fede privilegiata a norma dell’articolo 2700 c.c..
9. Il motivo e’ infondato.
Infatti, interpretando correttamente la sentenza impugnata, emerge con chiarezza che il giudice di appello, allorche’ ha ritenuto che gli agenti avevano accertato “la validita’ del contratto dal 15.3.1995 al 15.9.1995”, si e’ riferito chiaramente non alla validita’ giuridica dello stesso, ma al fatto che sul contrassegno e sul certificato erano indicate le suddette due date come periodo di copertura assicurativa.
10. Infondato e’ anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che il giudice di appello non ha tenuto presente la dichiarazione del commissario liquidatore contenuta in una lettera del 10.10.1998, che dava atto dell’inesistenza del contratto in questione.
Una volta ritenuto, come sopra detto, che la responsabilita’ dell’assicuratore si fonda, a norma della Legge n. 990 del 1969, articolo 7 sull’affidamento del terzo danneggiato nella copertura assicurativa emergente dal contrassegno, non e’ assolutamente decisivo il punto che a fronte dello stesso contrassegno non esisteva alcun contratto.
11. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, Nulla per le spese del giudizio di cassazione.