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la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
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Tribunale Padova, civile Sentenza 2 luglio 2018, n. 1427
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Giudice
dott. Guido Marzella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 761/2015 R.G. e promossa
da
(…),
(C.F. (…))
– attore –
elettivamente domiciliato in P., via (…), con il patrocinio dell’avv. PE.FA.,
contro
(…),
(C.F. (…))
(…) S.P.A.,
(C.F. (…))
– convenuti –
elettivamente domiciliati in P., via (…), con il patrocinio dell’avv. TO.SE.,
(…),
(C.F. (…))
– convenuta –
contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) e (…), premettendo:
che in data 18.7.13 la (…) targata (…), di proprietà di (…) e condotta da (…), mentre si trovava all’interno della rotatoria posta all’altezza dell’intersezione tra via (…), veniva tamponata dalla (…) targata (…), di proprietà di (…) e condotta da (…), il quale, nell’immettersi all’interno della medesima rotatoria, ometteva di concedere la dovuta precedenza all’altro veicolo, che la responsabilità della collisione doveva pertanto essere addebitata in maniera integrale a quest’ultimo, che a seguito del sinistro la (…) subiva lesioni al torace ed al costato, con trauma cranico minore ed ernia discale, mentre la vettura pativa danni concordati nell’importo di Euro 3.000,00 con la “(…) spa”, compagnia del veicolo antagonista,
che a fronte delle richieste risarcitorie avanzate da essi attori la predetta “(…) spa” si limitava a corrispondere l’importo di Euro 3.200,00 a titolo di ristoro del danno patito da (…) e quello di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno materiale alla vettura, trattenuti in acconto sul maggior dovuto, che essi avevano peraltro diritto all’integrale ristoro dei pregiudizi patiti, comprensivi del danno biologico, esistenziale e morale nonché di quello patrimoniale, avente ad oggetto anche le spese mediche ed il lucro cessante patito dalla (…) a causa della necessità di sospendere la propria attività lavorativa per il tempo necessario alla guarigione, hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Euro 81.101,97 in favore di (…) e di Euro 1.500,00 in favore di (…), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitisi in giudizio, i convenuti sostenevano che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile a colpa prevalente dell’attrice, la quale aveva affrontato la rotatoria in maniera imperita ed a velocità eccessiva; invocavano, in subordine, l’applicazione della presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054 c.c.; contestavano la congruità della quantificazione dei danni ex adverso operata e la stessa circostanza che le lesioni lamentate fossero da porre in nesso causale con la collisione, trattandosi al contrario di una situazione patologica precedente al sinistro; denegavano la risarcibilità del danno esistenziale e di quello patrimoniale, poiché in realtà afferente a perdite patrimoniali non subite dall’attrice bensì dalla “(…) sas”; affermavano che la somma già corrisposta al (…) per il ristoro del danno alla vettura doveva ritenersi ampiamente satisfattiva; instavano quindi per il rigetto delle domande attoree, previa declaratoria della natura esaustiva di quanto già versato.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito di memorie autorizzate e datosi quindi corso alla fase istruttoria mediante l’assunzione delle prove orali e l’esperimento di una CTU medica, il giudizio era quindi interrotto a seguito del decesso di (…). Riassunta quindi la causa anche nei confronti degli eredi di quest’ultima e dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente alle domande svolte da (…), nel frattempo costituitasi parte civile nell’ambito del giudizio penale in corso a carico di (…), la causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza del 29 marzo 2018 sulla sola domanda formulata da (…) nei confronti dei convenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita quindi accoglimento.
All’esito della fase istruttoria si è invero potuto appurare:
– che la collisione fra le due vetture interveniva all’interno della rotatoria posta all’altezza dell’intersezione tra via (…), mentre la (…) condotta dalla (…) stava marciando all’interno della stessa e quando la (…) condotta dallo (…) si immetteva sulla medesima, provenendo da Corso (…),
– che tale ultima vettura riportava danni sulla propria parte anteriore, in posizione sostanzialmente centrale, mentre il veicolo attoreo rimaneva danneggiato all’altezza della portiera anteriore situata sul suo lato destro,
– che i detriti rinvenuti al suolo testimoniano a loro volta come l’urto si sia verificato all’interno della rotatoria, nei pressi dello sbocco della strada percorsa dalla (…),
– che siffatti elementi portano assolutamente ad escludere che la collisione possa allora essersi verificata dopo che la (…) si era già completamente immessa nella rotatoria, poiché in quel caso l’urto avrebbe semmai interessato la parte anteriore della (…) e quella posteriore della (…),
– che nessuna prova sussiste d’altronde del fatto che la (…) viaggiasse a velocità eccessiva,
– che al momento della collisione la (…) godeva del diritto di precedenza rispetto alle vetture provenienti da Corso (…) in quanto stava già marciando all’interno della rotatoria,
– che la (…) si sarebbe viceversa dovuta arrestare all’ingresso della rotatoria, siccome ben evidenziato dalla segnaletica verticale presente in loco, pure menzionata dagli agenti verbalizzanti,
– che proprio in ragione di tale fatto lo (…) veniva imputato di lesione colpose ex art. 590 c.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova,
– che in sede di gestione stragiudiziale del sinistro la stessa compagnia assicuratrice oggi convenuta determinava nell’importo di Euro 3.000,00 l’ammontare del danno subito dal veicolo, limitandosi peraltro a versare al (…) la minor somma di Euro 1.500,00 nel presupposto di una paritaria corresponsabilità della (…) nella causazione dell’incidente.
Ciò posto non pare certo revocabile in dubbio l’esclusiva responsabilità dello (…) nella verificazione del sinistro, non essendo minimamente sostenibile, da un punto di vista logico, che la (…) dovesse in qualche modo aspettarsi, e quindi prevenire, l’effettuazione di una manovra così pericolosa da parte della (…), imprudentemente immessasi all’interno della rotatoria in maniera trasversale rispetto alla direzione di marcia mantenuta dalla propria vettura.
Riguardo alle quali circostanze vale ricordare come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire:
– che la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. 11.6.10 n. 14064),
– che la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché la controparte abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarla e comunque di osservarne tempestivamente il movimento (Cass. 29.9.06 n. 21249),
– che la presunzione di colpa concorrente sancita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. presenta carattere sussidiario, risultando superata ogniqualvolta venga accertata in concreto la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e il regolare comportamento dell’altro, sì da doversi ritenere che in tale ipotesi quest’ultimo vada necessariamente sollevato dall’onere di fornire la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, come viceversa previsto dal primo comma della medesima norma (Cass. 22.4.09 n. 9550, 10.3.06 n. 5226 e 11.5.99 n. 4648).
Tanto chiarito, deve allora procedersi al risarcimento del danno in favore dell’attore, il quale, anche alla luce dell’esplicito riconoscimento operato dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, ben può essere determinato nel complessivo importo di Euro 3.000,00, di cui Euro 1.500,00 già versati ante causam, essendosi nella fattispecie in presenza di quello che può appunto considerarsi un tacito riconoscimento quanto meno dell’ammontare delle altrui pretese.
E dovendo, in proposito, specificarsi che spetta al (…) anche il rimborso della quota di IVA gravante sulle spese di riparazioni, quand’anche queste ultime non siano state ancora effettuate, giacché:
– per un verso, egli non risulta svolgere una attività che lo abiliti al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata,
– per altro verso, l’autoriparatore, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è comunque tenuto ad addebitare al committente siffatto costo, a titolo di rivalsa (Cass. 27.1.10 n. 1688).
Tale somma va poi attualizzare ad oggi in Euro 3.057,00, tenuto conto del fatto che in tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l’obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d’appello ed anche d’ufficio, adeguando l’ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d’acquisto della moneta (Cass. 16.2.01 n. 2335 e 23.4.98 n. 4185).
Va invece escluso che all’attore competa il risarcimento del danno da fermo tecnico e ciò per due ragioni.
Sotto un primo profilo per il motivo che si tratta di domanda comunque nuova, in quanto introdotta in causa in epoca successiva al deposito della prima memoria istruttoria e quindi estranea al thema decidendum.
Sotto un secondo profilo poiché la Suprema Corte ha comunque recentemente statuito che siffatta tipologia di pregiudizio deve essere allegata e dimostrata e che la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (Cass. 31.5.17 n. 13718 e 14.10.15 n. 20620).
Ciò a cui non si è provveduto nel caso di specie.
Sicché conclusivamente, tenuto conto degli importi già versati ante causam, residua a pagarsi a carico solidale degli attori l’importo di Euro 1.557,00.
Sulla somma così determinata tenendo già conto della perdita del potere d’acquisto della moneta, spettano poi all’attore gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l’importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347), ciò che nella fattispecie non è stato provato.
Quanto infine alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri dettati dal (…) 10 marzo 2014, n. 55, le stesse gravano solidalmente sui convenuti in forza del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c.
Dovendo, in proposito, sottolinearsi che loro determinazione viene compiuta in complessivi Euro 2.430,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio Euro 405,00
Fase introduttiva Euro 405,00
Fase istruttoria Euro 810,00
Fase decisionale Euro 810,00
tenuto conto dello scaglione di riferimento compreso fra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00 in ragione dell’ammontare delle somme in concreto riconosciute siccome dovute (Cass. 5.1.11 n. 226).
Atteso infine che a mente dell’art. 59, lett. d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, a mente del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l’imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie risulta obbligato al risarcimento il sig. (…).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) condanna (…), (…) e “(…) spa”, in solido tra loro, a pagare in favore di (…), a titolo di risarcimento danni, la somma già rivalutata di Euro 1.557,00, oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all’effettivo saldo;
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere in favore dell’attore le spese processuali che liquida in Euro 2.430,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell’IVA e degli accessori di legge;
3) individua quale soggetto nei cui confronti provvedere a recuperare l’imposta prenotata a debito il sig. (…).
Così deciso in Padova il 2 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2018.