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il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.
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Tribunale Ferrara, civile Sentenza 20 giugno 2018, n. 481
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Arcani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2813/2017 promossa da:
(…) SPA, con il patrocinio dell’avv. VE.LU. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in C.SO (…) D’ESTE N.1 FERRARA presso il difensore avv. VE.LU.
ATTORE/I
contro
(…), con il patrocinio dell’avv. TA.MO. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in via (…) 44121 FERRARA presso il difensore avv. TA.MO.
FATTO E DIRITTO
(…) s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace n. 267/2017 che aveva dichiarato la responsabilità di (…) nella determinazione del sinistro oggetto di causa, occorso il 14.2.2015, e condannava (…) s.p.a. a risarcire i danni patiti da (…) in conseguenza del sinistro.
L’appellante contesta come errata la predetta sentenza, nella parte in cui essa ha ritenuto sussistere la responsabilità esclusiva di (…) per il sinistro e nella parte in cui ha calcolato in una misura eccessiva il danno patito.
Rileva in particolare che il giudice di pace ha del tutto trascurato le risultanze della CTU cinematica a firma del CTU geom. Fr., dalla quale, sostiene, emergono rilevanti profili di colpa nella guida dell’attore (…). In particolare il primo giudice non avrebbe tenuto conto di una circostanza determinante ovvero del fatto che il (…) ha intrapreso la manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva spostandosi sulla corsia di marcia sinistra, nonostante su detta corsia in quel momento transitasse la vettura condotta da (…), che vantava un diritto di precedenza perché si trovava già sulla corsia di sorpasso. A fronte di tale constatazione, sostiene, è errata la conclusione del giudice di pace, secondo il quale sarebbe superata la presunzione di pari responsabilità tra le parti.
Ha contestato altresì come errata la sentenza del giudice di pace con riguardo alla liquidazione delle voci relative alla determinazione del danno con riguardo al fermo tecnico ed al rimborso delle spese corrisposte per l’infortunistica, osservando che la motivazione sul punto è omessa o carente.
Costituitasi in giudizio l’appellata ha preliminarmente eccepito che l’appellante abbia indebitamente modificato in sede di appello le conclusioni rassegnate, posto che in sede di comparsa di risposta nel primo grado di giudizio aveva chiesto che fosse determinata la responsabilità concorsuale dell’attore nella causazione del sinistro, anche ai sensi dell’art. 2054 c.c. co. 2 e solo in comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio aveva modificato le proprie conclusioni.
Ha contestato la ricostruzione avversaria e rilevato che (…), nell’immediatezza del fatto, aveva confermato di avere effettuato la manovra di sorpasso a una velocità superiore ai 90 km/h, limite consentito nel tratto di strada percorso. (…), inoltre, avrebbe effettuato un soprasso pericoloso di una fila di auto su un tratto di strada sul quale sono presenti cartelli di segnalazione di pericolo per “tratto di strada ad elevata incidentalità”.
Sostiene, quindi, che dalla stessa lettura della CTU, emerga che la responsabilità dell’accaduto debba essere attribuita al convenuto (…).
Ciò premesso, la dinamica del sinistro deve essere ricostruita alla luce delle risultanze della CTU effettuata nel rimo grado di giudizio, invocata da entrambe le parti a sostegno delle contrapposte tesi.
Il CTU ha accertato che “la provinciale via (…) era percorsa in direzione Ovest da una teoria di circa 15 auto incolonnate, che procedevano ad una velocità di 50-60 km/h.
(…) alla guida della (…) stava effettuando il sorpasso delle auto incolonnate e procedeva sulla corsia a senso opposto di marcia a velocità nettamente superiore al limite di velocità previsto, di 90 km/h.
(…) procedeva incolonnato ed effettuava a sua volta uno spostamento verso sinistra per iniziare una manovra di sorpasso.
Giunto a cavallo della linea di mezzeria, veniva attinto sul lato sinistro dall’auto del (…).
Da tali indicazioni emerge che la responsabilità per il sinistro debba essere attribuita in modo uguale ai conducenti dei due veicoli. Entrambi hanno violato le regole di sicurezza e prudenza alla guida ed hanno posto in essere condotte causalmente determinati nella causazione del sinistro.
Ed infatti l’attore (…) nello spostarsi a sinistra per iniziare la manovra di sorpasso, non ha tenuto conto delle regole di prudenza e degli specifici precetti di cui all’art. 148 CdS, quanto alle condizioni di sicurezza che devono ricorrere al momento della effettuaizone di una manovra di sorpasso.
Quanto poi, al profilo relativo al risarcimento dei danni, ancora una volta colgono nel segno gli argomenti dell’appellante.
Non può essere riconosciuto il danno da c.d. fermo tecnico, che deve essere allegato e dimostrato.
La Corte di Cassazione nella sentenza n.20620 del 14.10.2015 ha affermato che “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”.
Tale prova non è fornita dalla parte attrice in primo grado.
Non può poi essere riconosciuto il danno consistente nelle spese per assistenza stragiudiziale in difetto della prova della specifica attività svolta e dell’utilità della stessa.
Infine, è fondato il rilievo contenuto nelle difese di parte appellante circa la erroneità di cumulare interessi legali e compensativi.
Ad esito del giudizio, la responsabilità per il sinistro deve essere attribuita al 50% carico dell’attore (…) e al 50% a carico del (…).
Tale accertamento è assorbente rispetto all’esame della questione della inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l’accertamento della integrale responsabilità del (…) nella causazione del sinistro.
Vanno quindi rideterminate le voci di danno contenute nella sentenza di primo grado, con conferma degli importi relativi al danno alla persona (2241,06) e al danno materiale all’auto (Euro 10317,17); deve essere escluso il danno da fermo tecnico e del danno relativo alle spese di assistenza stragiudiziale.
Il danno complessivo è pari ad Euro 12.558,23; su tale somma devono applicarsi gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal giorno del fatto alla sentenza. Il credito risarcitorio complessivo ammonta quindi ad Euro 12.956,18, da arrotondare ad Euro 12.960,00.
Questa somma deve essere dimezzata in considerazione della pari responsabilità dei conducenti nella determinazione del sinistro. Dall’importo complessivo, di Euro 6480,00, deve poi essere decurtata la somma già pagata dalla convenuta, pari ad Euro 2.616,00. L’importo residuo è quindi pari ad Euro 3864,00.
Ne consegue che, avendo già (…) s.p.a. pagato somme in esecuzione della sentenza di primo grado, avrà diritto a ripetere gli importi pagati in eccesso.
Quanto alle spese di lite, le spese relative a questo grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellata, soccombente.
Esse vanno liquidate in Euro 438,00 per fase di studio, Euro 370,00 per fase introduttiva ed Euro 810,00 per fase decisionale e così per totali Euro 1618,00.
Le spese del primo grado vanno confermate, anche con riguardo alle spese di CTU e CTP In primo grado, infatti, parte convenuta aveva richiesto il rigetto delle domande attoree, che invece erano, almeno parzialmente, fondate.
P.Q.M.
– accerta che la responsabilità del sinistro deve essere attribuita nella misura del 50% a (…) e nella misura del 50% a (…) e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata;
– accerta che il debito risarcitorio gravante su (…) s.p.a. nei confronti di L.F. è pari ad Euro 3864,00;
– dato atto del versamento di somme da parte di (…) s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna l’appellato a restituire ad (…) s.p.a. le somme ricevute in eccesso;
– conferma nel resto la sentenza di primo grado, anche quanto al capo relativo alle spese;
– condanna l’appellato soccombente a rifondere a parte appellante le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1618,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Ferrara il 20 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2018.