Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che dev’essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiche’ la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessita’ che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire a un differenziato giudizio di responsabilita’ in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23470
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4901/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 332/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del motivo 1) del ricorso.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS), quale proprietaria del veicolo, e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno relativo a sinistro stradale. Il Tribunale adito accolse la domanda nei confronti della danneggiante, condannandola al pagamento della somma di Euro 17.987,00 oltre interessi, e la rigetto’ nei confronti della societa’ assicuratrice. Avverso detta sentenza propose appello lo (OMISSIS). Con sentenza di data 19 gennaio 2015 la Corte d’appello di Roma rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale, premesso che la domanda nei confronti dell’assicuratore era stata disattesa in primo grado per il carattere non vincolante della confessione del litisconsorte nei confronti degli altri condebitori, che il mancato apprezzamento dell’omessa risposta all’interrogatorio formale era irrilevante, stante l’ammissione di responsabilita’, e che la testimonianza era priva di valenza probatoria in quanto contraddittoria e generica, sicche’ restava indimostrato il fatto storico. Aggiunse che sulla base di Cass. n. 10919 del 2011 nel giudizio risarcitorio da responsabilita’ civile automobilistica puo’ essere negato il diritto di manleva dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, anche in presenza di accertamento con efficacia di giudicato del diritto del danneggiato nei confronti del danneggiante, perche’ tale giudicato non spiega efficacia nei confronti dell’altro rapporto.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 112, 116, 324 c.p.c., in relazione alla L. n. 990 del 1969 e degli articoli 2909, 2733 e 2735 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, premesso che la corte territoriale aveva di fatto richiamato Cass. n. 4192 del 2004, che sulla base di Cass. Sez. U. n. 10311 del 2006, la dichiarazione confessoria non poteva essere valutata diversamente nell’ambito dello stesso processo a seconda del litisconsorte e che la sentenza di condanna nei confronti del proprietario del veicolo investitore estende i propri effetti nei confronti dell’assicuratore. Aggiunge che, in assenza di appello incidentale quanto alla condanna della proprietaria del veicolo danneggiante, quest’ultima condanna avrebbe dovuto comportare la necessaria condanna del litisconsorte debitore solidale. Chiede all’uopo, stante il contrasto di Cass. n. 10919 del 2011 con i richiamati principi di diritto, la rimessione alle sezioni unite.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e articoli 2967 e 2733 c.c., nonche’ omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la responsabilita’ della (OMISSIS) emergeva non solo dalla confessione contenuta nel modello cid e nella comparsa di costituzione, ma anche dalla mancata risposta all’interrogatorio formale, dal nesso eziologico fra evento lesivo e lesioni riportato nella CTU e dalla testimonianza, oltre che dal giudicato interno, e che la motivazione della sentenza e’ insufficiente e contraddittoria.
Il primo motivo e’ fondato. La massima di Cass. 18 maggio 2011, n. 10919 richiamata dalla sentenza impugnata non rispecchia la fattispecie, come si evince dal contenuto della motivazione, riguardante un’ipotesi di responsabilita’ civile non da circolazione di veicoli a motore.
Non sussistono pertanto, sulla base di tale precedente, ragioni di contrasto con l’indirizzo di questa Corte, a partire da Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10311, secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che dev’essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiche’ la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessita’ che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire a un differenziato giudizio di responsabilita’ in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (si vedano anche Cass. 13 febbraio 2013, n. 3567 e 19 ottobre 2016, n. 21096).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.