Si deve piuttosto rilevare che lo stesso art. 190 c.p.c., al comma 5, dispone che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. E’ dunque richiesto al pedone di attendere il transito delle automobili presenti, di dar loro la precedenza e di attraversare la strada solo quando essa sia completamente libera. Tale norma non appare rispettata da (…), laddove, in presenza dell’automobile di (…), avrebbe dovuto attendere che questa passasse. Né si può credere che essa sia apparsa all’improvviso, in assenza di una prova in tal senso e giacché, visti i danni riportati dall’attrice e dall’automobile e considerato che la strada è rettilinea, si deve ritenere che la macchina non avesse una velocità tale da non essere vista arrivare.
Indice dei contenuti
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Tribunale Nuoro, civile Sentenza 5 novembre 2018, n. 575
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 780/2013 promossa da:
(…) (c. f. (…)), con il patrocinio dell’avv. CE.GA., domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico
– parte attrice –
nei confronti di:
(…) (c. f. (…)), contumace
(…) S.P.A. (c. f. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.AN., domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico
– parte convenuta –
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio la società (…) S.P.A. e (…) per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole il 29/11/2010 allorquando, mentre attraversava la SP 22 Oliena – Orgosolo, è stata investita dall’auto (…) targata (…), assicurata dalla compagnia (…) S.P.A. con polizza n. (…), di proprietà di e condotta da (…).
L’attrice riferiva di aver riportato, a seguito dell’urto, una frattura scomposta della branca ischio – pubica bilaterale, che aveva reso necessario l’immediato ricovero in ospedale fino al 02/12/2010 e successivamente cure e riposo fino al 30/3/2011.
(…) restava contumace, mentre (…) si costituiva, eccependo che l’attrice, attraversando la strada in maniera improvvisa e imprevedibile, era l’unica responsabile del sinistro e contestando altresì il quantum richiesto a titolo di risarcimento.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali, nonché con una consulenza tecnica medico – legale.
Nelle more del giudizio l’attrice (…) è deceduta e, dichiarata l’interruzione del processo, la causa è stata successivamente riassunta dai suoi eredi, ossia i fratelli (…), (…) e (…).
Precisate le conclusioni all’udienza del 19/06/2018, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all’accertamento del fatto, si deve rilevare che la società convenuta non contesta il coinvolgimento di (…) nel sinistro, ma allega che il sinistro è stato determinato dall’esclusiva responsabilità dell’attrice, che avrebbe imprudentemente e improvvisamente attraversato la strada.
L’art. 2054 comma 1 c.c. dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere dunque esclusa, allorché l’investitore fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento, o quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente. Pertanto, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo altresì necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
L’art. 2054 comma 1 c.c. prevede, infatti, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone. In tal caso ai fini del superamento della presunzione è necessario che sia fornita la prova di una condotta anomala e imprevedibile del pedone stesso tale da sorprendere il conducente. E’ necessario che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.
La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., pertanto, può anche risultare dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.
Si deve affermare, dunque, che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma primo, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito e non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., del pedone investito; pertanto il medesimo, attraversando con andamento spedito la strada lontano dalle apposite strisce pedonali, pone in essere un comportamento colposo che può costituire concausa del suo investimento. Dall’altro lato si deve rilevare che “l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cassazione civile, sez. III, 19/12/2017, n. 30388). Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell’investimento.
La compagnia assicurativa ha allegato che (…) avrebbe occupato improvvisamente la corsia, cosicché sarebbe stato impossibile per (…) evitare l’impatto. Tuttavia tale allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio. Quanto alle dichiarazioni rese dalla testimone (…), che ha dichiarato “non ho visto la (…) guardare la strada”, si deve rilevare che con tale dichiarazione non ha escluso che l’attrice abbia guardato la strada, ma si è limitata ad affermare di non aver assistito a tale circostanza; né tale da tale dichiarazione si può desumere che l’attraversamento sia stato improvviso.
E’ anzi pacifico tra le parti che l’urto sia avvenuto al centro della carreggiata: oltre ad essere dichiarato sia dall’attrice che dalla convenuta nei propri atti introduttivi, è provato dalla relazione e dalle fotografie dei Carabinieri intervenuti (all. 1 fasc. att.) ed è stato altresì confermato dalla testimone (…) all’udienza del 25 giugno 2015. Ciò dimostra che l’attrice aveva già iniziato l’attraversamento nel momento in cui è sopraggiunta l’automobile di (…).
Vista l’assenza di segni di frenata sull’asfalto e considerati i danni riportati dall’attrice e dall’autovettura, si può ritenere che (…) avesse già iniziato ad attraversare la carreggiata e (…) non l’abbia vista, o abbia creduto (sopravalutando le proprie capacità o sottovalutando i propositi del pedone) di poterla evitare senza fermarsi. Ad ogni buon conto, è mancata la prova che (…) abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che egli abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Quanto al comportamento dell’attrice, considerato che il giudice deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti del conducente, si rileva quanto segue.
Giova in primo luogo rilevare che la strada provinciale in questione, essendo ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia, non è una strada extraurbana principale, dove la circolazione è riservata a talune categorie di veicoli a motore (art. 2 co. lett. B c.d.s.), dunque il transito di pedoni non era vietato.
Inoltre, si deve rilevare che la società convenuta ha eccepito che l’attrice abbia violato la legge laddove, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, ha circolato sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata. In effetti, la stessa (…), nel proprio atto introduttivo, ha scritto che percorreva la strada nella stessa direzione di marcia del convenuto.
L’art. 190 del Codice della Strada dispone al primo comma che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia (…)”. Tuttavia tale norma è dichiaratamente dettata allo scopo di “causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
La giurisprudenza ha elaborato il c.d. principio della concretizzazione del rischio esatto, sulla base del quale per l’imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire.
La norma citata non è finalizzata a prevenire l’investimento del pedone durante l’attraversamento della strada, ma piuttosto ad evitare che lo stesso crei intralcio nella strada o che egli, non vedendo sopraggiungere le automobili, occupi in maniera imprudente la carreggiata mentre la percorre, non mentre la attraversa in maniera perpendicolare.
Si deve piuttosto rilevare che lo stesso art. 190 c.p.c., al comma 5, dispone che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. E’ dunque richiesto al pedone di attendere il transito delle automobili presenti, di dar loro la precedenza e di attraversare la strada solo quando essa sia completamente libera. Tale norma non appare rispettata da (…), laddove, in presenza dell’automobile di (…), avrebbe dovuto attendere che questa passasse. Né si può credere che essa sia apparsa all’improvviso, in assenza di una prova in tal senso e giacché, visti i danni riportati dall’attrice e dall’automobile e considerato che la strada è rettilinea, si deve ritenere che la macchina non avesse una velocità tale da non essere vista arrivare.
La violazione da parte di (…) della suddetta norma ha creato una situazione di pericolo che si pone in rapporto causale col sinistro avvenuto. Si ritiene pertanto che detta condotta sia concausa dell’evento dannoso.
Nel confrontare le due condotte, si deve considerare che il pedone non é improvvisamente sbucato dalla destra rispetto all’automobile, che aveva già attraversato una buona parte della corsia di marcia e che l’automobile avrebbe comunque dovuto frenare, nonostante avesse la precedenza; pertanto appare corretto distribuire la colpa del sinistro nella misura dei tre quarti in capo al convenuto e del restante quarto in capo alla vittima.
I danni alla persona riportati dall’attrice sono stati accertati dalla CTU medico legale affidata al Dr. He. Il CTU ha accertato, visitando l’attrice e sulla base della documentazione prodotta e dalla comune esperienza clinica che:
“- sussiste una ITT pari a giorni 34 di cui quattro per ricovero ospedaliero;
– sussiste una ITP al 75% pari a giorni dieci;
– sussiste una ITP al 50% pari a giorni dieci;
– sussiste una ITP al 25% pari a giorni venti;
– sussistono esiti a carattere permanente che vengono quantificati complessivamente nella misura del 4 (quattro)% in totale. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento. Non si rendono necessarie spese sanitarie future”.
Trattandosi di danno derivante da sinistro stradale, per la liquidazione dello stesso deve essere applicata la tabella di cui all’art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, con l’aumento del 15% ai sensi del III Co. dell’art. 139 (…), al fine di compensare l’aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subito e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite al cd. danno biologico).
L’attrice ha infatti provato, attraverso le testimonianze, che a causa delle difficoltà motorie non è stata più in grado di uscire da sola, ma aveva sempre bisogno di un accompagnatore e le uscite sono state limitate all’essenziale; non è stata più in grado di provvedere da sé alle faccende domestiche né riusciva a fare la spesa; prima nell’arco dell’anno faceva almeno un viaggio di una, due settimane con le amiche, dall’incidente mai più; pur essendo cattolica praticante, non riusciva più neppure ad andare a messa.
I parametri sopracitati portano alla somma di Euro 6.309,37, cifra che va diminuita di un quarto in considerazione del concorso di colpa dell’attrice, la quale ha dunque diritto Euro 4.732,02.
Quanto al danno patrimoniale, il CTU, con una motivazione logica alla quale si aderisce, ha precisato che “le spese mediche sostenute dall’Attrice e rappresentate da alcune consulenze specialistiche, da esami strumentali radiologici e da alcuni tickets sanitari appaiono congrue nella misura complessiva di Euro 400,66. Le altre spese sanitarie allegate agli atti, nello specifico rappresentate dagli scontrini farmaceutici fiscali in riferimento cronologico temporale agli anni 2012, 2013 e 2014, non appaiono congrue in quanto tardive ed avvenute dopo la stabilizzazione clinica certificata dal medico di Medicna Generale dell’Attrice”.
Le testimoni (…), (…) e (…) hanno confermato che a seguito del sinistro l’attrice ha dovuto avvalersi del loro aiuto per assistenza personale, eseguire le faccende domestiche, cucinare, fare la spesa eccetera. In particolare (…) ha dichiarato che faceva compagnia e dava assistenza all’attrice durante la notte e di aver ricevuto 1000,00 Euro al mese per le prestazioni svolte a favore della signora (…); la testimone (…) ha dichiarato di aver ricevuto un corrispettivo mensile di Euro 500,00 circa; la testimone (…) ha dichiarato di aver ricevuto la somma di Euro 300,00 al mese, oltre al pagamento di eventuali extra.
Considerato che è stato accertato che l’invalidità dell’attrice è durata due mesi e mezzo, appare congruo risarcire quanto speso da (…) per avere assistenza in tale periodo, ossia Euro 4.500,00 (Euro 1.800,00 x 2,5).
Il danno patrimoniale totale è dunque Euro 4.900,66, cifra che va diminuita di un quarto in considerazione del concorso di colpa dell’attrice, la quale ha dunque diritto Euro 3.675,49. La somma non è espressa in moneta attuale: alla data della presente sentenza si è rivalutata nell’importo di Euro 4.013,64.
L’importo totale riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, espresso in moneta attuale, è pari ad Euro 8.745,66 (4.732,02 + 4.013,64).
La compagnia assicurativa ha pagato un acconto, pari ad Euro 7.300,00, in data 26/06/2014.
Facendo applicazione dei principi contenuti nella recente giurisprudenza, in linea con la sent. s.u. 1172/95, “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cass. sentenza n. 6347 del 19/03/2014- cassa App. Roma); vd. conf. Cass. Sentenza n. 8104 del 03/04/2013 che recita: “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora – prima della liquidazione definitiva – il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all’art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l’acconto versato, quindi detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento”.
Si rimettono alle parti le operazioni di mero calcolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo: esse vanno peraltro limitate all’attività processuale, atteso che quella svolta dal difensore prima dell’introduzione del giudizio non riveste le caratteristiche di autonomia rispetto al successivo giudizio richieste dall’art. 20 D.M. n. 55 del 2014.
All’attrice devono essere altresì rifusi Euro 300,00 per la consulenza di parte, peraltro richiesta dalla convenuta compagnia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a risarcire alla parte attrice la somma di Euro 8.745,66 espressa in valori attuali, da devalutare alla data del fatto (29.11.2010), e devalutato altresì a tale data l’acconto di Euro 7.300,00 e rivalutando poi entrambe le voci (capitale e acconto) alla data della liquidazione, deve essere detratto l’acconto così rivalutato dall’importo del credito, e poi calcolati gli interessi compensativi sull’intero capitale per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva;
2) rimette alle parti l’operazione di mero calcolo in base al criterio ut supra;
3) condanna la parte convenuta al pagamento degli interessi legali sul credito risarcitorio, come sopra calcolato, dalla data della sentenza al saldo;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in Euro 4.835,00 per compensi ed Euro 450,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché Euro 300,00 per rimborso spese di assistenza tecnica.
5) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro il 5 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.