nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, la chiamata in causa del proprietario del veicolo assicurato come litisconsorte necessario deroga al principio della facoltativita’ del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando tale deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilita’ al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex articolo 18 della legge citata.
La norma ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall’articolo 144 cod. ass., quella di cui all’articolo 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto, quella disposta dall’articolo 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato. Essa infatti ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23480
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05915-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS) e procuratrice di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo Studio Legale (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) COOP a r.l., in persona del suo procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultimo;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 2980/2016, depositata il 28 dicembre 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2018 dal Consigliere Marilena Gorgoni.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 2980/16, depositata il 27.12.2016 e notificata il 28.12.2017, deducendo la presenza di quattro vizi di legittimita’ che illustrano con memoria.
Resiste la (OMISSIS) Coop. a.r.l.
La controversia prendeva l’avvio da un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS), nel quale, il (OMISSIS), perdeva la vita (OMISSIS), mentre era a bordo dell’autovettura Fiat, condotta da (OMISSIS).
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 921/2012, nel giudizio promosso da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), contro la (OMISSIS) Coop. a.r.l. e contro (OMISSIS), proprietario dell’autoveicolo – evocato in giudizio solo al fine di instaurare il contraddittorio senza svolgere alcuna domanda nei suoi confronti – rigettava la domanda attorea (proprio) perche’ in giudizio non era stata fatta valere la responsabilita’ del proprietario dell’autovettura, ritenendo che difettasse il presupposto per l’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 209 del 1995, articolo 144 cioe’ la circolazione avvenuta invito domino, visto che la Fiat era stata sottratta mediante furto e stante la inoperativita’ della polizza assicurativa in ragione della consapevolezza da parte della vittima della provenienza furtiva del veicolo.
Gli eredi della vittima proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che veniva da questa rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti rimproverano alla Corte territoriale di aver violato l’articolo 144 cod. ass. nonche’ l’articolo 1292 c.c. e l’articolo 102 c.p.c.
2. Con il secondo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti imputano alla Corte d’appello di aver violato l’articolo 2054 c.c., comma 3 e articolo 2697 c.c.
3. Con il terzo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver violato l’articolo 122 cod. ass.
4. Con il quarto motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti rimproverano alla Corte territoriale la violazione degli articoli 122 e 283 cod. ass.
5. Il primo motivo e’ infondato.
5.1. La Corte distrettuale ha applicato principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e precisamente:
– la responsabilita’ dell’assicuratore e’ legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilita’ e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilita’ (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell’incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell’assicurato, e cioe’ del proprietario del veicolo (Cass. 13/02/2013, n. 3296);
– il “responsabile”, di cui e’ fatta menzione nella L. n. 990 del 1969, articolo 18, (oggi corrispondente all’articolo 144 cod. ass.), e’ unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 3: solo questi, infatti, puo’ essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri. A tale regola si fa eccezione nei soli casi previsti dalla legge; tra questi vi e’ l’ipotesi in cui il veicolo abbia circolato prohibente domino, nel qual caso litisconsorte necessario sara’ il conducente, non essendo configurabile una responsabilita’ civile del proprietario (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2054 c.c., comma 3, ultimo periodo, e articolo 122 cod. ass., comma 3: in termini, Cass. 5/02/2018, n. 2670); pertanto, ove il veicolo circoli contro la volonta’ del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della regula iuris di cui all’articolo 2054 c.c., comma 3, u.p.), ma non puo’ del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato (Cass. 3296/2013, cit.).
5.2. Nel caso di specie, non era in discussione la corretta instaurazione del contraddittorio, ma la impossibilita’ di pervenire alla condanna dell’assicuratore, data l’inaccertabilita’ della responsabilita’ del proprietario del veicolo. La chiamata in giudizio di quest’ultimo solo ai fini della instaurazione del contraddittorio non era sufficiente, perche’, appunto, per ottenere il risarcimento dall’assicuratore, era necessario che il soggetto coperto dalla polizza fosse ritenuto responsabile dei danni; il che richiedeva la proposizione, nei suoi confronti, di una specifica domanda di accertamento della responsabilita’; tale domanda – e non soltanto quella, del tutto legittima, di rinuncia a qualsivoglia istanza risarcitoria nei suoi confronti – invece, era stata esplicitamente esclusa da parte degli attori e cio’ aveva precluso al giudice di ritenere che l’evocazione in giudizio anche del proprietario del vettore ne comportasse la richiesta implicita di accertamento della responsabilita’.
5.3. Tantomeno i ricorrenti avevano agito nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 283 garantisce il risarcimento dei danni subiti dai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo, atteso che il giudizio era stato promosso ai sensi dell’articolo 144 cod. ass. I ricorrenti chiariscono, a p. 5 del ricorso, che tale scelta difensiva “era necessitata dalla circostanza che il veicolo sul quale si trovava la vittima era risultato rubato. Sicche’ nell’eventualita’ in cui fosse emerso che esso era stato sottratto senza colposa agevolazione da parte del proprietario, quest’ultimo avrebbe potuto pretendere la rifusione delle spese”.
5.4. Osserva il Collegio, in punto di diritto, che l’assenza di una domanda volta ad accertare la responsabilita’ del proprietario del veicolo (a prescindere dalla eventuale e conseguente richiesta risarcitoria) ha reso impossibile stabilire se la circolazione fosse avvenuta oppure no prohibente domino, non essendo mai sorto a carico di (OMISSIS) il consequenziale onere di fornire la prova (richiesta dall’articolo 2054 c.c., comma 3, per vincere la presunzione di responsabilita’) che la circolazione del mezzo fosse avvenuta contro la sua volonta’ e non anche senza il suo consenso, cioe’ che egli avesse adottato un idoneo comportamento ostativo inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 09/10/2015, n. 20373).
5.5. Non colgono nel segno le prospettazioni dei ricorrenti quanto alla asserita violazione dell’articolo 144 cod. ass., dell’articolo 1292 c.c. e dell’articolo 102 c.p.c. per le seguenti ragioni:
5.6. L’articolo 144 cod. ass. trova il suo precedente nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 23 a mente del quale, nel giudizio promosso contro l’assicuratore, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 medesima legge, deve essere chiamato anche il responsabile del danno; costituisce orientamento gia’ in altre occasioni espresso da questa Corte che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, la chiamata in causa del proprietario del veicolo assicurato come litisconsorte necessario deroga al principio della facoltativita’ del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando tale deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilita’ al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex articolo 18 della legge citata (Cass. 09/03/2011, n. 5538; Cass. 25/09/1998, n. 9592).
La norma ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall’articolo 144 cod. ass., quella di cui all’articolo 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto, quella disposta dall’articolo 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato. Essa infatti ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo.
5.7. Ne consegue che, ove l’azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinche’ la sentenza possa essere utiliter data (Cass. 02/12/2014, n. 25421; Cass. 22/11/2016, n. 23706).
5.8. Non e’ corretta, dunque, la tesi dei ricorrenti, secondo la quale, essendo l’assicuratore obbligato in solido con il proprietario del veicolo assicurato, sarebbe stata loro facolta’ quella di convenire in giudizio uno dei due coobbligati – quello che piu’ aggradava loro – senza la necessita’ di formulare domanda di accertamento della responsabilita’ del debitore principale (pp. 6-7 del ricorso). I ricorrenti affermano, infatti, che “e’ come se la Corte di appello abbia imposto al creditore garantito dalla fideiussione, il quale abbia convenuto in giudizio il fideiussore, l’onere di formulare una domanda di condanna anche del debitore principale” (p. 6 del ricorso). Cio’ e’ possibile, invero, solo in ragione del fatto che, di norma, tra i coobbligati in solido non ricorre un litisconsorzio necessario ne’ un rapporto di dipendenza tra l’affermazione o l’esclusione della responsabilita’ di alcuni di essi e l’accertamento del contributo fornito dagli altri (ex multis, Cass. 13/10/2016, n. 20692). Nel caso di specie, invece, ricorrono proprio le situazioni giustificanti una deroga all’articolo 1292 c.c.
6. I motivi nn. 2-4 sono assorbiti.
7. Ne consegue il rigetto del ricorso.
8. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.