in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144, comma 3. Orbene, la regola che precede si applica non soltanto nel caso di azione proposta contro l’assicuratore del responsabile (ai sensi dell’articolo 144 cod. ass.) ma anche nel caso di azione proposta contro l’assicuratore del danneggiato (ai sensi dell’articolo 149 dello stesso codice) ed a prescindere che il credito risarcitorio sia stato da quest’ultimo ceduto ad un terzo. Cio’ in quanto la cessione del credito comporta il c.d. beneficium cedendarum actionum, per cui la domanda proposta dal cessionario e’ soggetta alle medesime regole processuali alle quali sarebbe stata soggetta la domanda proposta dal soggetto cedente.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|4 settembre 2019| n. 22138

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23448-2017 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS), in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13358/2017 del TRIBUNALE di RONLk, depositata il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI PASQUALE.

RILEVATO

CHE:

1. (OMISSIS), titolare di omonima ditta individuale, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 13358/2017 del Tribunale di Roma che, ritenuta la legittimazione attiva della ditta (OMISSIS), ha confermato la sentenza n. 1204/2015 del Giudice di Pace di Roma (emessa in materia di cessione del credito derivante da risarcimento danni per incidente stradale) con la quale, rilevata la carenza di legittimazione attiva del cessionario Ditta (OMISSIS), era stata esaminata nel merito la domanda.

2. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne e’ stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno presentato memorie a sostegno dei rispettivi assunti.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso e’ affidato a 3 motivi, tutti articolati in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Con il primo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ degli articoli 1362 e 2697 c.c.. Deduce che la generica contestazione di un fatto da parte del convenuto equivale alla mancata contestazione e rileva che la compagnia intimata in primo grado aveva soltanto genericamente contestato la realta’ storica del sinistro per cui e’ causa.

Sostiene che il Tribunale di Roma ha violato il canone di interpretazione letterale nell’interpretare la comparsa di costituzione e di risposta, presentata dalla compagnia in primo grado.

Si duole che il Tribunale di Roma, incorrendo nella violazione dell’articolo 115 c.p.c., non ha ritenuto provato il fatto storico del sinistro, nonostante che lo stesso non fosse stato specificatamente contestato.

Con il secondo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c. e del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, comma 2 nella parte in cui il Tribunale di Roma, invertendo l’onere della prova, ha ritenuto che, pur in assenza di elementi probatori offerti dalla compagnia di assicurazione per contestare la dinamica del sinistro oggetto di causa, risultante dal modello CAI a doppia firma, il danneggiato doveva allegare e dimostrare elementi ulteriori rispetto a quest’ultimo.

Deduce che il modello CAI, in assenza di prova contraria, costituisce presunzione iuris tantum in ordine alle modalita’ di verificazione del sinistro in esso contenute.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2697, 2729 c.c. e l’articolo 115 c.p.c.

Deduce che al fine di superare una presunzione legale iuris tantum e’ necessaria una prova contraria o elementi presuntivi che presentino i caratteri della gravita’, precisione e concordanza. Sostiene che costituisce violazione dell’articolo 2729 c.c. e conseguentemente del criterio di riparto dell’onere della prova ritenere che 4 sinistri verificatisi in due anni integrino una presunzione grave, precisa e concordante per assumere che il sinistro non si e’ verificato.

2.Preliminarmente va dato atto che il ricorso rispetta il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Vero e’ che in esso non si ritrova l’indicazione della ragione per cui l’azione e’ stata esercitata dalla ditta ricorrente contro la compagnia assicuratrice intimata; come pure e’ vero che soltanto dalla sentenza impugnata emerge che il veicolo danneggiato, riguardo al quale la ricorrente divenne cessionaria del credito risarcitorio da parte del proprietario, era assicurato presso la compagnia resistente.

Trattasi tuttavia di una omissione che, ad avviso del Collegio, tenuto conto dell’illustrazione dei motivi, non assurge a vizio che inficia l’inammissibilita’ del ricorso.

3. Tanto premesso, la sentenza impugnata va cassata per mancata integrazione del contraddittorio, resa evidente proprio dalla mancata indicazione sopra segnalata.

Come e’ noto, nella giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01), e’ stato precisato che, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144, comma 3.

Orbene, la regola che precede si applica non soltanto nel caso di azione proposta contro l’assicuratore del responsabile (ai sensi dell’articolo 144 cod. ass.) ma anche nel caso di azione proposta contro l’assicuratore del danneggiato (ai sensi dell’articolo 149 dello stesso codice) ed a prescindere che il credito risarcitorio sia stato da quest’ultimo ceduto ad un terzo.

Cio’ in quanto la cessione del credito comporta il c.d. beneficium cedendarum actionum, per cui la domanda proposta dal cessionario e’ soggetta alle medesime regole processuali alle quali sarebbe stata soggetta la domanda proposta dal soggetto cedente (Sez. 3, sentenza n. 51 del 10701/2012, Rv. 621069 – 01).

La mancata integrazione del contraddittorio con il proprietario del mezzo integra una nullita’ procedurale che avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte territoriale e che, poiche’ non e’ stata in quella sede rilevata, impone a questa Corte di rimettere la causa davanti al Giudice di Pace di Roma nella persona di altro magistrato, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3. Al giudice di rinvio va anche demandata la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e rimette la causa davanti al Giudice di Pace di Roma, nella persona di altro magistrato, al quale demanda la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.