in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29254

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13138-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 322/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale egli era stato investito dalla vettura condotta dal (OMISSIS) mentre stava attraversando la strada provinciale (OMISSIS), alle ore 6 del mattino del giorno (OMISSIS).

Si costitui’ in giudizio la societa’ di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda, mentre il (OMISSIS) rimase contumace.

Il Tribunale, ritenuto il prevalente concorso di colpa della vittima, accolse in parte la domanda e condanno’ i convenuti in solido al risarcimenti dei danni nella misura di Euro 128.738,36, compensando le spese di lite.

2. La pronuncia e’ stata impugnata dall’attore danneggiato e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 29 marzo 2017, ha accolto in parte il gravame e, fermi restando sia il riparto delle responsabilita’ che la liquidazione del danno, ha riconosciuto sulla somma suindicata gli interessi e la rivalutazione ed ha posto a carico degli originari convenuti la meta’ delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto all’altra meta’.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre (OMISSIS) con atto affidato a quattro motivi.

(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel fatto che la strada teatro dell’incidente era, a quell’ora ed in quel giorno, “investita dalla luce del pieno giorno, con perfetta visibilita’”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., sostenendo che a carico della vittima non poteva essere posta in alcuna misura – la responsabilita’ del sinistro.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 141 e 142 C.d.S., in relazione alla violazione dei limiti di velocita’ da parte del conducente investitore.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., sul rilievo che la condotta di guida del conducente (OMISSIS) non poteva essere ritenuta esente da colpa.

5. Osserva il Collegio che il ricorso e’ inammissibile per una serie di concorrenti ragioni, di carattere processuale e sostanziale.

5.1. Da un punto di vista processuale si deve evidenziare che il ricorso risulta essere stato spedito per la notifica, in data 24 maggio 2017, a mezzo del servizio postale, con raccomandate destinate ad (OMISSIS) ed alla societa’ di (OMISSIS). Non sono state prodotte a questa Corte, pero’, le cartoline attestanti l’effettivo perfezionamento della notifica.

Quanto alla memoria che il ricorrente ha spedito con lo stesso mezzo, la medesima e’ inammissibile, poiche’ non e’ applicabile nella specie l’articolo 134 disp. att. c.p.c, in quanto norma prevista esclusivamente per il ricorso ed in controricorso Cass. ordinanza 10 aprile 2018, n. 8835).

5.2. Da un punto di vista sostanziale i quattro motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono tutti inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha in piu’ occasioni ribadito che, in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, 30 giugno 2015, n. 13421, nonche’ l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).

Nella specie la Corte d’appello, con motivazione molto accurata e priva di vizi logici, ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire la responsabilita’ del sinistro in misura dei tre quarti a carico dell’odierno ricorrente e del residuo quarto a carico del conducente investitore. La sentenza impugnata ha richiamato la deposizione dell’unico testimone – il quale ha riferito che l’odierno ricorrente aveva attraversato la strada con andamento barcollante e che “puzzava di birra” – ed ha aggiunto che, condotto in ospedale subito dopo il fatto, il (OMISSIS) era risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. La vittima, inoltre, stava attraversando una strada provinciale priva di illuminazione artificiale e in ora buia, per cui era a suo carico l’onere di usare la massima prudenza; prudenza che, evidentemente, non era stata osservata proprio in condizione della situazione di ubriachezza. Per contro, anche a carico del conducente residuava una quota di responsabilita’, posto che egli aveva tenuto nell’occasione una velocita’ verosimilmente elevata e, pur avendo avvistato la vittima, non era riuscito ugualmente ad evitare di investirla.

5.3. A fronte di simile ricostruzione, il primo motivo e’ inammissibile, perche’ contesta, in effetti, non un’omissione, quanto una contraddittoria motivazione, in tal modo prospettando un tipo di censura che non e’ piu’ prevista dall’articolo 360, comma 1, n. 5), cit.; e comunque e’ palesemente errato sostenere che il 2 ottobre alle ore 6 del mattino vi sia luce come in pieno giorno, stante la perdurante vigenza dell’ora legale a tale data. Il secondo ed il quarto motivo, continuando genericamente a sostenere che nessuna responsabilita’ sussisterebbe a carico del ricorrente, si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito; il terzo dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui, come si e’ detto, ha valutato anche l’eccesso di velocita’ del conducente, ponendo a suo carico un quarto della responsabilita’ del sinistro, sicche’ non sussiste alcuna violazione del codice della strada.

6. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.