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in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 139, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di Conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrita’ psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potra’ in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24564
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Rosaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12883-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante – procuratore speciale, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 242/2017 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 26/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso chiedendo il rigetto.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Padova la (OMISSIS) S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente accaduto in data (OMISSIS) (cfr. dispositivo sentenza di primo grado, riportato a p. 4 del ricorso, e dispositivo sentenza di appello, p. 14.), allorche’ viaggiava quale terza trasportata a bordo di veicolo assicurato per la RCA con la convenuta, a seguito del quale assumeva di aver riportato ferite da cui erano derivati postumi invalidanti nella misura del 34% di invalidita’ permanente, oltre ad una invalidita’ temporanea.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica medico-legale, il Giudice di Pace di Padova, con sentenza n. 1135/2015, accolse la domanda, condannando l’assicurazione convenuta, tra l’altro, al risarcimento del danno biologico da invalidita’ permanente, oltre che da inabilita’ temporanea parziale.
2. Il Tribunale di Padova in funzione di giudice di secondo grado, con la sentenza n. 242/2017, depositata il 26 gennaio 2017 ha confermato, per la parte che ancora rileva, la decisione di prime cure.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’interpretazione corretta del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, commi 3 ter e 3 quater convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012 – interpretazione recepita anche dalla giurisprudenza di legittimita’ – consenta il riconoscimento della lesione biologica permanente anche in assenza di un accertamento strumentale, purche’ alla luce di un esame clinico obiettivo scientificamente compatibile ed adeguatamente connesso all’evento lesivo.
Secondo il Tribunale, tale interpretazione non risulta sconfessata degli arresti operati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235/2014 e con l’ordinanza n. 242/2015. Nel primo provvedimento, l’affermazione della Consulta secondo cui l’accertamento strumentale condizionerebbe la risarcibilita’ delle lesioni permanenti di lieve entita’ costituisce un mero obiter dictum, peraltro privo di alcuna motivazione. Il secondo dei provvedimenti si limita a riconoscere la legittimita’ costituzionale delle disposizioni di cui al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, commi 3 ter e 3 quater anche ove interpretate nel senso di ritenere imprescindibile un accertamento strumentale ai fini della risarcibilita’ del danno permanente derivante da una microlesione, senza prendere in considerazione il diverso orientamento interpretativo, comunque conforme ai parametri costituzionali.
Il Tribunale ha quindi osservato che correttamente il ctu, dopo aver proceduto alla visita diretta della (OMISSIS), ha preso visione dei radiogrammi del rachide cervicale con proiezioni dinamiche effettuati in data 6.3.2013, e degli esiti di un accertamento videoinstagmografico compiuto il 10.4.2013, dai quali si riscontravano alterazioni poi confermate anche in sede di visita medica legale.
Ne’ rileva, secondo il giudice dell’appello, la circostanza che l’accertamento sia stato eseguito a distanza di una quarantina di giorni dal sinistro, poiche’ la norma di legge non prescrive che esso debba avvenire nell’immediatezza del fatto lesivo, bastando che il medico legale sia in grado di affermare la riconducibilita’ della lesione all’evento. Cio’ e’ avvenuto in maniera espressa nel caso di specie, avendo il medico legale evidenziato la sussistenza di un nesso di causa tra l’incidente stradale occorso il (OMISSIS) e il quadro politraumatico contusivo-distorsivo riscontrato nel corso della visita medica.
Di conseguenza, il Tribunale afferma che, essendosi in presenza di un dato clinico obiettivo, la lesione puo’ ritenersi scientificamente compatibile e connessa all’evento lesivo, tenuto anche conto del fatto che il nesso di causalita’ in materia civile soggiace alla regola del “piu’ probabile che non”.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, la (OMISSIS) S.p.a.
3.1. Resiste con controricorso la signora (OMISSIS).
3.2. Il procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, la (OMISSIS) lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione “del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139 come modificato dalla L. n. 27 del 2012, articolo 32, comma 3 ter e della L. n. 27 del 2012, articolo 32, comma 3 quater”.
Lamenta la ricorrente che l’interpretazione fornita dai giudici dell’appello delle norme di cui del Decreto Legge n. 1 del 2012, ART. 32, commi 3 ter e 3 quater sarebbe contraria:
– al tenore testuale delle stesse, in quanto la prima norma si riferisce al solo danno biologico permanente e, stante l’assenza di congiunzione disgiuntiva, dispone la necessita’ che le lesioni permanenti di lieve entita’, per essere risarcibili, siano vagliate attraverso una metodica accertativa che sia oltre che clinica e obiettiva, anche strumentale;
– nonche’ alla funzione sociale perseguita dal legislatore, ed avallata dalla Consulta, di contenimento dei costi dell’assicurazione obbligatoria in materia di RC Auto.
Il motivo e’ inammissibile.
Come ricordato dalla sentenza impugnata, sull’effettiva interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate questa Corte ha gia’ avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza 26 settembre 2016, n. 18773. In tale pronuncia, la Corte ha affermato che le citate norme si applicano anche ai giudizi in corso (richiamando, sul punto, la sentenza n. 235 del 2014 della Corte Costituzionale). Ha poi precisato che la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di riferimento la previsione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e 139 e, in particolare, la previsione dell’articolo 139, comma 2, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrita’ psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”. Ragione per cui quella sentenza e’ pervenuta alla conclusione che anche alla luce della norma sopravvenuta (che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo) i criteri di accertamento del danno biologico non sono “gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis” in modo da condurre ad una “obiettivita’ dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)”.
Con la recente pronuncia Cassazione n. 1272/2018 – relativa ad un caso in cui si discuteva, come nel caso di specie, di lesione del rachide cervicale (nota volgarmente come colpo di frusta) – si e’ poi affermato il principio, cui si intende dare continuita’, secondo cui “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 139, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di Conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrita’ psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potra’ in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.
La Corte, in quell’occasione, ha osservato che, di fronte alla prospettazione di una patologia come la lesione del rachide cervicale, il ctu non potrebbe limitarsi a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice – e in sostanza non verificabile – del dolore piu’ o meno accentuato che il danneggiato riferisca, ritenendo invece che “l’accertamento clinico strumentale sara’ in simili casi, con ogni probabilita’, lo strumento decisivo che consentira’ al c.t.u., fermo restando il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista, di rassegnare al giudice una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile, che e’ cio’ che la legge attualmente richiede”. Cio’ considerato, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che, pur in presenza di una c.t.u. ritenuta del tutto condivisibile, aveva posto a carico del danneggiato la responsabilita’ dell’omissione consistente nel mancato espletamento di un accertamento clinico strumentale obiettivo, rigettando percio’ la domanda risarcitoria. In tal modo, infatti, si sarebbe svilito l’accertamento compiuto dal c.t.u., che si sarebbe potuto convocare per chiarimenti e per un eventuale accertamento supplementare.
Nel caso di specie, il Tribunale ha invece correttamente fatto proprie le conclusioni del CTU, che evidenziando lo stesso aveva preso visione di alcuni accertamenti strumentali effettuati a seguito del sinistro (seppur non nell’immediatezza dello stesso), le cui risultanze avevano trovato conferma in sede di visita medico-legale.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trae parti”.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’assenza di qualsivoglia esame strumentale che possa aver validato l’esistenza del trauma lamentato.
Infatti, contrariamente a quanto rilevato dal giudice del merito, il cm non avrebbe trovato alcuna conferma strumentale del trauma riferito dalla (OMISSIS) dalle rx – peraltro eseguite in data precedente al sinistro di cui si tratta, il quale sarebbe in realta’ avvenuto in data (OMISSIS) – ne’ dall’accertamento videoinstagmogradico compiuto il 10 aprile 2013, volto dichiaratamente a valutare la derivazione causale del riferito disturbo da un altro sinistro del (OMISSIS), per il quale la ricorrente non avrebbe prestato alcuna garanzia assicurativa.
Il Tribunale ometterebbe inoltre qualsivoglia esame del doc. 5 del fascicolo di parte di primo grado, consistente nelle fotografie e nella perizia estimativa del veicolo, dal quale si evincerebbe che il sinistro in questione, per la sua dinamica e levita’ (avendo causato danni al veicolo per soli 900 Euro comprensivi di iva), non avrebbe potuto determinare il trauma cervicale riferito dalla (OMISSIS).
Tali doglianze sono inammissibili e comunque manifestamente infondate.
In primo luogo, la censura con cui si lamenta l’omessa considerazione della ctu, laddove escluderebbe la sussistenza del nesso causale con il sinistro in questione, affermandosi invece la derivazione causale delle lesioni da altro sinistro, difetta di autosufficienza; non venendo riportati nel ricorso, nemmeno in parte, i brani da cui cio’ emergerebbe.
Peraltro, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dalla ricostruzione fattuale operata nel giudizio di merito risulta pacifico che il sinistro sia avvenuto nel (OMISSIS) e che quindi gli accertamenti strumentali presi in considerazione dal cm siano successivi allo stesso sinistro.
Difetta di autosufficienza anche l’ulteriore censura secondo cui il Tribunale, nel valutare la riconducibilita’ della lesione alla tipologia di sinistro si sarebbe appiattito sulla ctu, senza valutare le modalita’ di collisione dei veicoli, ne’ la modesta entita’ dei danni, risultante dalla documentazione fotografica e dalla perizia estimativa dei danni al veicolo.
Al riguardo parte ricorrente oltre a non riportare nel ricorso i brani della perizia estimativa e le fotografie in questione, non indica nemmeno, “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale nel giudizio di merito.
Peraltro, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).
5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.