L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale Roma, Sezione 13 civile Sentenza 11 settembre 2018, n. 17112

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

La Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 70151/15 promossa

DA

(…) – cf: (…)

elettivamente domiciliato in Roma via (…) presso lo studio dell’avv. Gi.Sa., rappresentante e difensore Giusta delega in calce all’atto di appello

APPELLANTE

CONTRO

Società (…) spa -cf: (…)

elettivamente domiciliata in Roma Via (…) presso lo studio dell’avv. Ro.St., rappresentante e difensore per delega in calce all’atto d citazione in 1 notificato

APPELLATA

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

FATTO E DIRITTO

(…) ha impugnato la sentenza di rigetto del g.p. n. 38168/15 alla sua domanda di risarcimento dei danni al taxi da lui guidato riportati nel sinistro del 30.12.13, allorquando sulla rampa di immissione dall’autostrada Roma Fiumicino al Gra aveva perso il controllo del mezzo a causa del manto bagnato dalla pioggia e dalla presenza di macchie d’olio perciò a causa di un difetto manutenzione/rimozione dell’insidia da parte dell'(…).

Ha dedotto l’erroneità della decisione nella parte in cui non riconosciuta la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. ovvero ritenuto il sinistro avvenuto per la eccessiva velocità di esso attore nonostante le deposizioni di segno opposto dei testimoni escussi e l’assenza di verbale di contravvenzione elevato a suo carico.

Ha chiesto dunque riformarsi la sentenza con condanna dell'(…) al pagamento di Euro 2.143,74 per danni alla vettura oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di entrambi i gradi.

Si costituiva l'(…) resistendo nel merito, deducendo la correttezza delle valutazioni del g.p e chiedendo respingersi l’appello con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese da distrarsi.

La causa – istruita con la produzione documentale – stata infine trattenuta in decisione all’udienza del 16.05.18 sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Nel merito l’appello è infondato nei termini che seguono.

Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all’art. 2051 c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa custodia dovuta ad insufficiente o assenza di manutenzione dei propri beni demaniali, tra cui le strade a libera percorrenza.

Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (cfr. ex pluribus Cass. n. 21508/11).

Tuttavia riguardo alla causa concreta del danno l’amministrazione è liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (Cass. n.7805/17; n. 6703/18).

Alla luce di quanto sopra -condivisibilmente con quanto statuito dal g.p. – non sussiste una responsabilità dell'(…) in quanto ente gestore e deputato alla manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro.

Invero – indipendentemente dalla velocità tenuta dal (…) alla guida del suo taxi in occasione del sinistro – egli ha censurato in 1 la omessa rimozione da parte dell'(…) delle macchie d’olio rinvenute sul manto stradale causative dell’incidente e perciò un difetto di pronta rimozione del pericolo da parte dell’ente convenuto.

Ebbene – prescindendosi dalla circostanza che i Vigili nel loro rapporto non hanno appurato essi stessi la presenza di macchie d’olio bensì si sono limitati a descrivere la dinamica del sinistro secondo quanto raccolto a sommarie informazioni (all 1 verbale polizia) – i testimoni escussi dal g.p in particolare (…) e (…) hanno ricordato la presenza di macchia d’olio sul posto (tralasciando la deposizione convergente di (…) in quanto anche essa alla guida di vettura sbandata contro il guard rail e convenuta in un giudizio risarcitorio dal parte dell'(…), perciò interessata all’esito della lite crf verbale di udienza del 23.04.15).

Tuttavia nessun prova orale è stata articolata al fine di dimostrare la circostanza dirimente che tale sostanza oleosa fosse presente in loco da tempo pregresso e che fosse stata segnalata, ovvero che l'(…) fosse rimasta inerte nel suo compito di ripulitura sebbene a conoscenza dell’insidia.

Ne deriva che tali macchie – verosimilmente perdute/rilasciate allo stato da altro veicolo precedentemente passato per quel tratto di strada – hanno potenzialmente determinato o concorso a determinare lo slittamento di parte attrice, ma la loro sussistenza non doveva essere stata molto risalente nel tempo giacché diversamente opinando non solo i due veicoli – come descritto dal testimone (…) – bensì numerosi altri utenti sarebbero incorsi prima nel medesimo pericolo attesa la presenza non solo di macchie d’olio ma di suolo bagnato per pioggia in atto ed il verosimile traffico presente trattandosi di orario diurno in giorno feriale (lunedì come rilevato nel rapporto).

All’opposto è risultato che anche il veicolo della (…) fosse scivolato poco dopo di guisa che non è possibile che l'(…) sia stata avvisata per tempo dell’ostacolo al fine della rimozione.

D’altronde non è richiedibile all’amministrazione un monitoraggio continuato del bene demaniale per vizi non intrinseci alla res (es buche) bensì dipendenti dall’utilizzo dinamico di terzi del bene pubblico, giacchè non concretamente realizzabile.

Per quanto sopra – prescindendosi dalla condotta di guida del taxi nelle circostanze di tempo sopra descritte – in assenza di prova che le macchie di olio fossero lì da tempo sufficiente per un tempestivo monitoraggio e ripulitura da parte dell'(…) – nessuna responsabilità per i fatti occorsi può essere addebitati alla convenuta con conseguente rigetto dell’appello.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede a conferma della sentenza n. 38168/15:

– respinge l’appello e per l’effetto condanna (…) al pagamento delle spese di lite in favore di (…) spa che liquida per le varie fasi processuali in complessive Euro 1.500,00 per esborsi oltre accessori come per legge, da distrarsi;

– dà atto che nei confronti di (…) si applica l’art. 13 comma quater del Tu spese di giustizia.

Così deciso in Roma l’11 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

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