l’onere imposto al danneggiato può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dall’art. 145 D.Lgs. 209/2005, purché egualmente idonei a portare a conoscenza dell’assicuratore la circostanza dell’avvenuto sinistro e la volontà del danneggiato di essere risarcito, consentendole di valutare la responsabilità e la fondatezza delle relative richieste al fine di formulare una concreta offerta risarcitori.

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Tribunale|Vibo Valentia|Civile|Sentenza|17 marzo 2020| n. 202

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA – SEZIONE ORDINARIA CIVILE – nella persona del GIUDICE MONOCRATICO IN APPELLO dott.ssa GERMANA RADICE, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al numero 510/2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell’anno 2012, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, e promossa

DA

RE.AN. (C.F.: (…))

rappresentato e difeso dall’avv. Vi.Ve.;

– APPELLANTE –

CONTRO

GE. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (C.F.: (…)), in persona del legale rappresentante p.t., procuratrice di IN. S.p.A. (C.F.: (…)), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Impresa Designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall’avv. Fr.Ma.;

– APPELLATA –

NONCHE’

CONTRO

BU.DO., domiciliato come in atti;

– APPELLATO CONTUMACE –

E

VE.NI., domiciliata come in atti;

– APPELLATO CONTUMACE –

E

PR. ASS.NI S.p.A. in persona del Commissario

Liquidatore, domiciliata come in atti;

– APPELLATO CONTUMACE –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Re.An. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nicotera, la Pr. Ass.ni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., Ve.Ni. e Bu.Do., per chiedere la condanna degli stessi, quali obbligati in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti alla vettura dello stesso ((…), targata: (…)) in seguito all’incidente stradale occorso in data 26.7.2007.

Costituitasi in giudizio la Compagnia di Assicurazioni del danneggiato contestava sia l’an che il quantum della pretesa risarcitoria, chiedendo il rigetto della domanda. I convenuti Ve.Ni., proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, e Bu.Do., conducente dello stesso, restavano contumaci.

Espletata l’istruttoria mediante ammissione della prova testimoniale, con sentenza con sentenza n. 47 del 25.03.2010 Giudice di Pace di Nicotera, così statuiva: “Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Re.An. nei confronti della Pr. Ass.ni SpA, in p.l.r.p.t., e di Ve.Ni. e Bu.Do., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Dichiara Bu.Do. esclusivo responsabile dell’incidente per cui è causa e per l’effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 3.500,00 oltre gli interessi legali dalla data della predetta sentenza fino all’effettivo soddisfo; condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.457,00 di cui Euro 807,00 per diritti e Euro 650,00 per onorario di avvocato oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il Re. che citava in giudizio con atto di citazione in appello notificato in data 11/12 aprile 2011, il Commissario liquidatore della compagnia assicurativa citata in primo grado, nonché l’IN. S.p.A, in qualità di impresa assicurativa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp.tt., nonché Ve.Ni. e Bu.Do., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’On.le Tribunale adito, in riforma della sentenza appellata: condannare in solido i convenuti all’integrale risarcimento dei danni subiti dall’autovettura del Sig. Re. e, quindi, al pagamento della somma di Euro 1.180,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal di del fatto all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.

Si costituiva in giudizio esclusivamente la IN. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che formulava, in via preliminare, eccezione di improponibilità e inammissibilità del’appello e proponeva, altresì, appello incidentale.

Gli altri convenuti ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne era dichiarata la contumacia.

Dopo una serie di rinvii volti all’acquisizione del fascicolo di primo grado, dovuti al carico del ruolo e alla assenza del giudice titolare (udienze del 11.1.2013, 10.2.2015, 30.9.2016, 11.4.2017, 1.2.2018, 5.11.2018, 4.6.2019) alla udienza del 10 ottobre 2019, precisate le conclusioni da parte di entrambi i procuratori, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini ordinari di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e venti per memoria di replica. Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale, parte appellante ha depositato altresì la memoria di replica.

L’appello va rigettato in quanto improponibile per le ragioni che si espongono.

Sul punto deve osservarsi che, benché come osservato dal Re. le eccezioni preliminari sollevate dalla Compagnia appellata non siano state ribadite in uno alla comparsa conclusionale, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, articolo 22 ma pianamente riferibile anche all’analogo articolo 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, l’improponibilità della domanda è rivelabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle part i(cfr. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 31 luglio 2017, n. 18940).

Il Tribunale procede, dunque, all’esame diretto del motivo di improponibilità della presente domanda in appello, ritenendolo assorbente rispetto alla disamina delle altre questioni prospettate, in applicazione del principio cosiddetto della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di un questione di più immediato e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 26242-3/2014, in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali nonché, più specificamente, Cass. Civ. n. 12002/2014, con il cui dictum si afferma che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica della soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui al citato art. 276 c.p.c., in una prospettiva di aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dall’art. 111 Cost.).

Come eccepito da parte appellata sin dalla costituzione e rilevabile, in ogni caso ex officio dal Tribunale, l’appello è improponibile in quanto il Re. pur avendo formulato richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa assicuratrice, costituitasi in primo grado, Pr. Ass.Ni S.p.A. con rituale spedizione della raccomandata a/r (cfr. produzione di parte attrice in primo grado), ha omesso tale adempimento nei confronti dell’impresa assicurativa del danneggiante e responsabile civile del sinistro, Ve.Ni., rimasta contumace in primo e secondo grado, con ciò contravvenendo a quanto richiesto dall’art. 145 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

In particolare, posto che l’odierno appellante non ha contestato il mancato invio della lettera raccomandata alla compagnia del responsabile civile e, comunque, non ha provato l’inoltro, occorre statuire sulle conseguenze di siffatta omissione.

Sul punto basti considerare, innanzitutto, il tenore letterale dell’art. 145 del Codice delle assicurazioni private. Orbene, sia che si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, di cui al combinato disposto degli artt. 144 e 148 C.d.A., sia che si agisca nei confronti della propria impresa assicuratrice con la procedura del risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A., come nel caso di specie, l’azione risarcitoria può essere proposta “solo dopo che” siano decorsi sessanta o novanta giorni (a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona) dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia a mezzo lettera raccomandata.

La formulazione delle disposizioni contenute nei due commi dell’art. 145 C.d.A. è praticamente la medesima, con la precisazione che, nel primo comma, è previsto che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento possa essere inviata “anche” per conoscenza all’impresa di assicurazione (“anche se inviata per conoscenza”), mentre, nel secondo comma, è previsto che la raccomandata sia, senz’altro, inviata per conoscenza all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo (“inviata per conoscenza …”).

Sicché, se la formulazione delle due disposizioni è sostanzialmente sovrapponibile, se entrambe le disposizioni sono collocate nell’ambito dell’articolo 145 C.d.A. – rubricato “Proponibilità dell’azione di risarcimento” -, se, infine, il tenore letterale delle espressioni utilizzate non lascia adito a dubbi sulla imprescindibilità della previa lettera raccomandata, ne consegue che anche nell’ipotesi di risarcimento diretto, l’invio della lettera raccomandata nei confronti dell’impresa di assicurazione dell’altro veicolo – invio espressamente prescritto – soggiace alla sanzione della improponibilità. Sia nel primo che nel secondo comma dell’art. 145 C.d.A., il legislatore ha inteso precisare – positivamente – che, ai fini della procedura di risarcimento ordinario, la condizione di proponibilità è soddisfatta anche quando la raccomandata sia spedita “per conoscenza” all’impresa di assicurazione, il che vuol dire – come si è già chiarito – che è indifferente che la lettera sia indirizzata, come primo destinatario, all’impresa dell’altro veicolo o alla propria compagnia assicuratrice; nel caso, invece, della procedura di risarcimento “diretto”, è voluntas legis che la lettera raccomandata veda come primo destinatario la propria compagnia assicuratrice – il che è coerente con la logica della procedura – e secondo destinatario, ovvero “per conoscenza”, la compagnia dell’altro veicolo.

Sicché, così come non v’è dubbio alcuno che l’invio della raccomandata previsto nel primo comma sia a pena di improponibilità della domanda risarcitoria, non può esservi dubbio che soggiaccia alla sanzione dell’improponibilità l’invio prescritto nel secondo comma. Invio, che è necessariamente duplice nell’ipotesi di risarcimento “diretto”, come si evince dalla formulazione della disposizione di cui al comma secondo dell’art. 145. La condizione di proponibilità sarà, pertanto, soddisfatta solo se l’azione sarà preceduta da una duplice lettera raccomandata, indirizzata innanzitutto alla propria compagnia e “per conoscenza” all’altra.

Tale interpretazione è conforme peraltro alla ratio delle riforme legislative intervenute in subiecta materia nel corso degli anni – a partire dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sino alla recente novella di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) – che hanno disincentivato l’immediato accesso alla giustizia da parte del danneggiato, prevedendo strumenti volti a promuovere la composizione bonaria della lite in via stragiudiziale.

Il tema è stato inquadrato anche in una visione costituzionalmente orientata, avendo la Corte costituzionale valorizzato il procedimento di liquidazione stragiudiziale del danno, puntando sul nesso logico e funzionale tra le prescrizioni formali imposte al danneggiato e l’obbligo per l’assicuratore di formulare congrua e motivata offerta risarcitoria (cfr. Corte Cost. sentenza n. 111/2012).

Tale impostazione è confortata anche dalla giurisprudenza Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “se lo scopo della norma che obbliga alla preventiva richiesta di risarcimento è di consentire una definizione agevolata ai possibili responsabili, tale scopo è raggiunto solo che questi ultimi vengano messi al corrente della volontà del danneggiato di pretendere il risarcimento” (cfr. ex multis sentenza del Corte di Cass. civ. n. 14385/2019; Cass. civ. sez. III, 6 marzo 2012, n. 3449; Cass. civ. 21 dicembre 2004, n. 23696; Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18493).

Occorre poi ribadire che l’onere imposto al danneggiato può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dall’art. 145 D.Lgs. 209/2005, purché egualmente idonei a portare a conoscenza dell’assicuratore la circostanza dell’avvenuto sinistro e la volontà del danneggiato di essere risarcito, consentendole di valutare la responsabilità e la fondatezza delle relative richieste al fine di formulare una concreta offerta risarcitori (cfr. Corte di Cass. sentenza n. 22883 del 30/10/2007).

Nella fattispecie che occupa, tuttavia, alcun atto equipollente è stato prodotto nel corso del giudizio da parte dell’istante e da cui possa emergere la conoscenza sostanziale del procedimento da parte della Compagnia di Assicurazioni del responsabile civile. Né tale può ritenersi, come sostenuto dall’appellante, il generico obbligo gravante sull’impresa di assicurazioni ex art. 5 del D.P.R. n. 254/2006 (regolamento attuativo del codice delle assicurazioni).

Né appare conferente il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 180/2009. Come detto la funzione della condizione di procedibilità è quella di favorire non soltanto l’interesse privato del danneggiato, ad ottenere un rapido ristoro del danno, e dell’assicuratore, a contenere, eliminando le spese processuali, i costi del risarcimento, ma anche, e soprattutto, il duplice interesse pubblico al contenimento premi assicurativi ed alla riduzione del carico processuale, attraverso la definizione stragiudiziale della lite, scoraggiando la celebrazione di processi superflui, bilanciando il diritto di difesa del danneggiato, comprensivo del diritto di agire in giudizio, con il diritto di difesa della impresa di assicurazione, il quale, è comprensivo anche del diritto a non essere inutilmente chiamato in giudizio.

Il danneggiato non può sentirsi esentato dal rigoroso rispetto degli obblighi ed oneri comportamentali che la legge prevede a suo carico in relazione alla fase stragiudiziale della lite, anche perché la formulazione di una congrua offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice si pone come corollario dell’osservanza delle prescrizioni formali imposte al danneggiato.

Centrale rilievo assume in tale contesto la lettera raccomandata, con la quale, a pena di improponibilità della domanda giudiziaria, si deve, preventivamente, chiedere il risarcimento dei danni, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del C.d.A.

Alle considerazioni che precedono consegue l’accoglimento dell’eccezione sollevata da parte appellata e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziaria azionata in primo grado da Re.An., odierno appellante.

Il carattere preliminare della questione sin qui esaminata esime il giudice dall’affrontare le ulteriori problematiche sottoposte alla sua attenzione.

La natura della presente controversia, l’esito complessivo della stessa, la distanza temporale tra l’inizio del processo e la presente decisione, nonché il comportamento processuale tenuto da parte appellata, globalmente considerati, costituiscono le “aravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA in composizione monocratica definitivamente pronunziando nella controversia civile d’appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

– RIGETTA l’appello per le causali di cui in motivazione;

– COMPENSA integralmente le spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c.;

Così deciso in Vibo Valentia il 16 marzo 2020.

Depositata in cancelleria il 17 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.