Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16506

in tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della L. n. 39 del 1977, articolo 4.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16506

Data udienza 19 dicembre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6647/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1630/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

nel gennaio 2008, l’avvocato (OMISSIS) convenne in giudizio il signor (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., compagnia assicuratrice del convenuto, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, cagionato dall’incapacita’ di svolgere l’attivita’ professionale in termini equivalenti al periodo antecedente il sinistro, oltre che dei danni non patrimoniali. Sostenne l’avvocato (OMISSIS) di essere stato investito dal (OMISSIS) mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e conseguentemente di aver subito gravi lesioni. (OMISSIS) diede atto di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione, a seguito della visita medico-legale da parte di un fiduciario della stessa, versamenti per complessivi Euro 60.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute fino a quel momento. Si difesero i convenuti chiedendo il mutamento del rito ai sensi della legge 102/2006, nel merito il rigetto delle domande. Il Tribunale di Torino con sentenza del 26 maggio 2009, in considerazione dell’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS), condanno’ i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del (OMISSIS) della somma di Euro 102.735,00 dedotto quanto gia’ percepito, oltre interessi e rivalutazione;

la decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29 gennaio 2011 che ha disposto che gli interessi legali dovessero decorrere dal 18 dicembre 2006 e fino al 26 maggio 2009, sulla somma capitale stabilita nella sentenza appellata di Euro 96.190,92 annualmente rivalutata;

avverso tale decisione, (OMISSIS) proponeva ricorso in Cassazione e questa Corte, con sentenza n. 17294 del 31 agosto 2015, cassava la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’Appello di Torino;

riassunto il giudizio, il professionista insisteva per la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla diminuita partecipazione agli utili della associazione professionale ” (OMISSIS)”. Si costituiva la compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna a quanto strettamente provato in causa, rilevando che la percentuale del reddito da partecipazione del ricorrente era stata stabilita dall’assemblea degli associati in considerazione degli esiti invalidanti, ma tale determinazione non avrebbe potuto costituire il criterio di calcolo, in assenza di un comprovato danno economico dell’associazione, non potendosi demandare alla volonta’ collegiale la liquidazione concreta del pregiudizio patrimoniale, dalla stessa stimato nella misura del 50% della precedente partecipazione agli utili;

con sentenza del 21 settembre 2016 la Corte d’Appello di Torino condannava i convenuti in solido al pagamento della ulteriore somma di Euro 40.201, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dalla data della domanda al saldo effettivo, rilevando che se il professionista non avesse subito il danno da sinistro stradale avrebbe percepito, come negli anni precedenti, il 40% del reddito complessivo dello studio associato, mentre nel caso di specie in conseguenza del periodo di inabilita’ temporanea di 126 giorni (circa un terzo dei giorni che compongono un anno), appariva congruo determinare tale pregiudizio nella misura di un terzo della quota (e non del 50%) dei proventi dello studio associato;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a due motivi. Resiste in giudizio, con controricorso, (OMISSIS) S.p.A..

Considerato che:

con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 348 c.p.c. in quanto la Corte territoriale, in sede di rinvio, non si sarebbe uniformata al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimita’, fondando la propria decisione su argomentazioni nuove o, comunque, tardivamente introdotte in causa dalla compagnia (OMISSIS) S.p.A. In particolare, a fronte dell’indicazione della riassumente, secondo cui la prova del danno sarebbe rappresentata dalla differenza tra quanto dichiarato dal professionista nell’anno 2007 e quanto dichiarato nell’anno successivo, nella medesima qualita’, la Corte territoriale accoglieva la tardiva contestazione della compagnia senza tenere conto dei principi affermati dalla Corte di cassazione e riducendo, in via equitativa, quanto dovuto. Infatti, con la decisione n. 17294 del 2015 la suprema Corte aveva ancorato la misura del danno da lucro cessante alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi disattese dalla Corte territoriale;

il motivo e’ fondato. Rileva la Corte che con la citata decisione n. 17294 del 2015, era stata presa in esame la doglianza del ricorrente ex articolo 360 c.p.c., n. 5 secondo cui la Corte territoriale, con motivazione viziata da omessa valutazione, avrebbe riconosciuto il lucro cessante determinandolo sulla base dei redditi professionali derivanti dall’attivita’ svolta come singolo professionista, senza considerare quelli derivanti dall’attivita’ svolta in forma associata. Il motivo e’ stato ritenuto fondato e questa Corte ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della L. n. 39 del 1977, articolo 4″. Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non avrebbe considerato tutti i redditi del (OMISSIS). Infatti il lucro cessante era stato riconosciuto sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attivita’ svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall’attivita’ svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento”;

il giudice di rinvio e’ vincolato al principio di diritto affermato e non puo’ rimetterne in discussione il carattere di decisivita’. Ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti gia’ acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata vincolante e’ limitata all’enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge;

il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti. Il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, e’ tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessita’, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati;

alla luce di quanto precede va rilevato che nella decisione citata la Corte ha affermato che in tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della L. n. 39 del 1977, articolo 4. Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non era stato integralmente considerato con riferimento a tutti i redditi del (OMISSIS). In particolare, il lucro cessante riconosciuto al ricorrente era stato determinato sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attivita’ svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall’attivita’ svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento. A cio’ ha posto rimedio la decisione del giudice di rinvio che, pero’ non si e’ attenuta all’efficacia probatoria privilegiata della dichiarazione dei redditi, relativa anche alla quota dell’attivita’ professione svolta in forma associativa;

il secondo motivo deduce la illegittimita’ della decisione della Corte territoriale riguardo alla decorrenza degli interessi in assenza di una domanda da parte dei resistenti tesa a modificare la decorrenza degli stessi fissata, nella precedente decisione n. 1555 del 2010 dalla data dell’incidente (“gli interessi legali sono corrisposti a decorrere dall’incidente”), in luogo della differente decorrenza fissata nella decisione impugnata n. 1630 del 2016 (dalla data della domanda al saldo effettivo), con conseguente violazione degli articoli 1219 e 1224 c.c.;

il motivo e’ assorbito a causa dell’accoglimento del primo motivo che riguarda la prestazione principale rispetto alla quale le doglianze oggetto della seconda censura assumono rilievo accessorio;

la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.