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Sinistro stradale avvenuto in strada privata ed azione diretta verso assicuratore del responsabile
l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o piu’ categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalita’ peculiari e in particolari condizioni; principio, tra l’altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie – come la presente “relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 giugno 2018, n. 17017
Data udienza 1 dicembre 2017
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18854-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMPAGNIA (OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 595/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione per l’annullamento della sentenza n. 595/14 del 9 dicembre 2013 della Corte di Appello di Catanzaro, che – rigettando il gravame da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 611/04 del 29 settembre 2004 – confermava, per quanto qui di interesse, la reiezione della domanda risarcitoria, avanzata nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a., oggi Compagnia di (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”), in relazione a danni da sinistro mortale occorso dal loro congiunto (OMISSIS), domanda proposta nelle fasi di merito dagli odierni ricorrenti e, per quanto ancora di interesse, pure da (OMISSIS) e (OMISSIS), anch’esse legate da rapporto parentale con il defunto.
2. Riferiscono, in punto di fatto, di aver adito il Tribunale vibonese, con citazione notificata il 25-27 febbraio 2002, per veder condannare – in solido – la societa’ (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) e l’attuale societa’ (OMISSIS), a risarcire il danno conseguente al decesso di (OMISSIS), vittima di sinistro mortale occorso il (OMISSIS), mentre il medesimo lavorava in un cantiere della (OMISSIS). Deducono che tale evento venne causato dalla condotta colposa del (OMISSIS), che, nell’effettuare una manovra di scarico di sabbia trasportata su un veicolo di proprieta’ della societa’ da ultimo menzionata (ed assicurato per la R.C.A. con l’odierna societa’ (OMISSIS)), sommergeva il (OMISSIS) mentre costui era intento al compimento di operazioni materiali di apertura del cassone.
Nella contumacia degli altri convenuti, si costituiva la sola societa’ assicuratrice della (OMISSIS) (l’attuale societa’ (OMISSIS)), la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione e, comunque, “la non operativita’” della polizza stipulata con la (OMISSIS), sul rilievo che “l’incidente si e’ verificato in un’area privata e come tale fuori dalla copertura assicurativa”.
Respinta dal Tribunale la domanda risarcitoria proposta verso l’attuale societa’ (OMISSIS) (ma accolta la stessa quanto agli altri convenuti), gli odierni ricorrenti proponevano gravame innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, che rigettava l’appello, confermando, pertanto, la reiezione della domanda risarcitoria verso l’assicuratrice, odierna societa’ (OMISSIS).
3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i (OMISSIS) e la (OMISSIS), sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
Si evidenzia, infatti, che secondo il giudice dàappello “non vi e’ stata dimostrazione dell’uso pubblico dell’area di verificazione dell’incidente”, ossia della “apertura dell’area adibita a cantiere di proprieta’ di (OMISSIS) s.r.l. al traffico veicolare di una serie indeterminata di persone”.
Secondo la ricorrente, invece, occorrerebbe muovere dalla constatazione che anche “a un area appartenente a privati e’ applicabile la disciplina del Codice della Strada, se l’uso di essa e’ consentito a tutti”. Del resto, per la stessa applicabilita’ dell’articolo 2054 c.c. (ovvero, “perche’ sorga ed operi la presunzione di colpa stabilita dall’articolo citato a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilita’ del proprietario)”, risulta “necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli”.
3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – si deduce “violazione e falsa applicazione di diritto in relazione all’articolo 144 del Codice delle assicurazioni”.
Si osserva che l’azione diretta verso l’assicuratore, gia’ prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18 (ed oggi dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 144), e’ esperibile non sola per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade ad uso pubblico, ma anche “su aree a queste equiparate”, tali dovendosi intendere quelle destinate – a prescindere dalla loro natura pubblica o privata – “al transito abituale di un numero indeterminato di persone”, non venendo meno, peraltro, l’indeterminatezza pur quando tali persone appartengano “ad una o piu’ categorie specifiche”, ne’ quando “l’accesso avvenga per peculiari finalita’ ed in particolari condizioni”, come si verifica “in un cantiere” (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2005, n. 20911, Rv. 584551-01).
Orbene, l’evenienza da ultimo descritta sarebbe quella ricorrente nel caso di specie, essendo il luogo del sinistro in cui perse la vita (OMISSIS), appunto, un “cantiere”, come “emerge, ictu oculi, dagli atti e dai verbali di causa”.
Di qui la denunciata violazione dell’articolo 144 Codice delle Assicurazioni.
4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, la societa’ (OMISSIS), chiedendone la declaratoria dàinammissibilita’ o comunque il rigetto.
Assume, preliminarmente, che oggetto dell’appello gia’ proposto dagli odierni ricorrenti “non fu la qualificazione dell’area ove accadde il sinistro”, bensi’ il diniego dell’operativita’ della garanzia assicurativa prestata in favore della (OMISSIS), cio’ che comporterebbe l’inammissibilita’ del primo motivo del presente ricorso, giacche’ relativo ad “una questione di fatto che non fu portata all’esame della Corte di Appello di Catanzaro”. Su tale circostanza, ovvero la natura dell’area, il secondo giudice si sarebbe, del resto, soffermato “solo per inciso”, quale premessa per confermare la decisione del Tribunale di Vibo Valentia. Esso, infatti, ritenne infondata la pretesa attorea di applicare, alla fattispecie, la garanzia assicurativa, motivando siffatta decisione sul rilievo che il (OMISSIS) non potesse considerarsi “terzo”, atteso che la stessa polizza assicurativa escludeva tale qualifica per coloro che “prendono parte alle operazioni di carico e scarico”.
Che la vittima del sinistro, poi, prendesse parte a tali operazioni costituisce circostanza accertata con statuizione passata in giudicato (e neppure oggetto del presente ricorso per cassazione), di talche’ l’odierna impugnazione, insistendo su questioni del tutto nuove qualificazione dell’area ove avvenne il sinistro mortale e ammissibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore – dovrebbe ritenersi inammissibile.
Nel merito, in ogni caso, il ricorso sarebbe – secondo la controricorrente – comunque infondato, sia perche’ l’area oggetto del sinistro “era ed e’ di proprieta’ esclusiva della (OMISSIS)”, sia soprattutto perche’ l’estensione della garanzia, contrattua mente prevista, operava nei confronti dei terzi, tale non potendosi ritenere la condizione del (OMISSIS), visto che costui aveva preso parte all’operazione di carico e scarico merci.
D’altra parte, e con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che il principio secondo cui l’esperibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore – ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 1 e 18 (applicabili ratione temporis alla presente fattispecie) – e’ ammissibile solo per i danni conseguenti a circolazione su strade pubbliche o equiparate, “non e’ derogato dalla previsione contrattuale di un’estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su aree private, in quanto tale estensione produce i suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di assicurazione, ma non rende ammissibile un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del danneggiante” (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2000, n. 463).
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere accolto, sebbene nei limiti che di seguito si precisano.
5.1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione – sollevata dalla controricorrente – di “novita’” delle questioni oggetto di ricorso, fondata sul rilievo che il tema dell’applicazione dell’azione “diretta” verso l’assicuratore della societa’ proprietaria dell’automezzo, di cui alla L. 24 dicembre 1969 n. 990, sarebbe rimasta estranea al giudizio di appello.
5.1.1. A confutazione della stessa, tuttavia, va sottolineato che, nella sentenza di appello, si individuano quali “motivi” di gravame gia’ l’uso del plurale non lascia adito a dubbi) quelli, qui di seguito, meglio indicati.
Per un verso, infatti, veniva dedotta “erroneita’ delle statuizioni adottate dal primo giudice in punto di esclusione nell’ambito delle vicende di causa della responsabilita’ della compagnia assicuratrice convenuta in giudizio, sul presupposto che le operazioni di carico e scarico di materiale effettuate da un automezzo nell’area di cantiere non integrassero attivita’ riconducibile alla circolazione stradale, cosi’ da doversi ritenere in relazione agli eventuali danni arrecati nel corso e a causa di esse sottratte alla disciplina prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990”. Per altro verso, tuttavia, si deduceva esistenza del “vizio di violazione di legge e di motivazione insufficiente, per non essersi tenuto conto della circostanza che al contrario dal contenuto della polizza assicurativa stipulata tra le parti con specifico riguardo alla peculiarita’ del mezzo assicurato risultava che nella specie l’assicurazione copriva anche la responsabilita’ civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in area privata, quale per l’appunto era da considerarsi l’area di cantiere, oltre a quella per i danni involontariamente provocati a terzi dalla esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa”.
Il tema, dunque, dell’operativita’ dell’azione diretta era stato sicuramente posto.
5.2. Cio’ chiarito, il ricorso merita accoglimento, quanto al suo secondo motivo.
5.2.1. Non risponde, infatti, ai principi sanciti da questa Corte l’affermazione del giudice di appello secondo cui gli allora appellanti ed odierni ricorrenti – per poter vedere accolta l’azione diretta proposta verso l’assicuratore del mezzo che causo’ il sinistro avrebbero dovuto dimostrare “l’uso pubblico dell’area di verificazione dell’incidente, ossia l’apertura dell’area adibita al cantiere di proprieta’ della (OMISSIS) al traffico veicolare di una serie indeterminata di persone”, dimostrazione, nella specie, da essi neppure offerta, secondo la Corte di Catanzaro, per non avere essi “contestato nell’atto di gravame la connotazione come luogo privato” del cantiere teatro del sinistro.
Nondimeno, la natura privata del cantiere, luogo dell’incidente, non e’ – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte catanzarese – di per se’ incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilita’ dell’azione diretta, gia’ contemplata dalla L. n. 990 del 1969.
Difatti, come evidenziano esattamente i ricorrenti, e’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, ai “sensi della L. n. 990 del 1969, articoli 1 e 18 (applicabili “ratione temporis”), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o piu’ categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalita’ peculiari e in particolari condizioni”; principio, tra l’altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie – come la presente “relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2012, n. 9441, Rv. 622675-01, ma in senso conforme gia’ Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2005, n. 20911, Rv. 584551-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2000, n. 4603, Rv. 535578-01).
5.2.2. La sentenza va, dunque, cassata, rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, la quale – nel rinnovare il giudizio sulla ricorrenza delle condizioni per applicabilita’ dell’azione diretta verso la societa’ (OMISSIS) – dovra’ attenersi al principio teste’ menzionato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, limitatamente al secondo motivo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.