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le societa’ costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi a oggetto un’attivita’ commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attivita’, in quanto esse acquistano la qualita’ di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attivita’ d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale”; sicche’ “mentre quest’ultimo e’ identificato dall’esercizio effettivo dell’attivita’, relativamente alle societa’ commerciali e’ lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualita’ in un momento anteriore a quello in cui e’ possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 26 settembre 2018, n. 23157
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5504/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 105/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO CHE
la corte d’appello di Venezia con sentenza in data 20-1-2015 ha rigettato il reclamo di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione nei riguardi della sentenza del tribunale di Treviso che ne aveva dichiarato il fallimento; la societa’ ricorre adesso per cassazione sulla base di un unico mezzo, al quale replica la creditrice istante (OMISSIS) soc. coop. con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
1. – devesi preliminarmente osservare che il (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) soc. cooperativa) ha chiesto alla Corte, nella memoria, di assumere i “conseguenti provvedimenti di legge” a fronte della asserita sopravvenuta chiusura del fallimento della societa’ ricorrente e della correlata sua cancellazione dal registro delle imprese;
la laconicita’ del riferimento non consente di comprendere a quali “conseguenti provvedimenti di legge” la difesa del (OMISSIS) abbia inteso riferirsi;
a ogni modo la questione e’ irrilevante, poiche’ nessuno degli eventi rappresentati, ove anche sussistente, potrebbe assumere rilievo nella presente sede di legittimita’, visto che nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le norme in materia di interruzione del processo;
2. – la ricorrente, con unico motivo, deduce la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 1 e degli articoli 2082, 2135 e 2195 c.c.;
censura la sentenza per avere affermato, in contrasto con un precedente decreto passato in giudicato, implicante il riconoscimento della non fallibilita’ per l’esercizio di attivita’ agricola, la soggezione dell’impresa al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio del tipo di attivita’ commerciale indicata nell’oggetto sociale; cio’ sul presupposto che per le societa’ commerciali sia irrilevante tale esercizio effettivo;
ove intesa nel senso indicato dalla corte d’appello, la disposizione di cui alla L. Fall., articolo 1 andrebbe, secondo la ricorrente, ritenuta in contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.;
3. – occorre premettere che l’avvenuta evocazione di un anteriore decreto della stessa corte d’appello, escludente la fallibilita’ di (OMISSIS) s.r.l. perche’ svolgente attivita’ agricola, non assume alcuna rilevanza ai fini dell’odierna censura;
ove anche si prescindesse dal fatto che in proposito niente risulta dalla sentenza ne’ dagli atti interni del giudizio di legittimita’, e’ decisivo che il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento – al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo – non e’ idoneo al giudicato (cfr. tra le tante Cass. n. 5069-17, Cass. n. 6683-15);
4. – il ricorso e’ infondato;
con orientamento assolutamente costante questa Corte da anni va ripetendo che le societa’ costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi a oggetto un’attivita’ commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attivita’, “in quanto esse acquistano la qualita’ di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attivita’ d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale”; sicche’ “mentre quest’ultimo e’ identificato dall’esercizio effettivo dell’attivita’, relativamente alle societa’ commerciali e’ lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualita’ in un momento anteriore a quello in cui e’ possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale” (v. ex allis Cass. n. 28015-13, Cass. n. 21991-12);
l’orientamento non e’ affatto contrastato dai precedenti richiamati in ricorso:
Cass. n. 12215-12, per prima citata da parte ricorrente, ha semplicemente ribadito l’altro egualmente consolidato principio che vuole soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che in ogni caso esercitano un’attivita’ commerciale; sicche’ “la sottrazione dell’impresa agricola, nella definizione che ne da’ l’articolo 2135 c.c., al fallimento (..) non puo’ essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attivita’ agricola porrebbe al riparo dal fallimento l’impresa che svolgesse, parallelamente, un’attivita’ di carattere commerciale”;
Cass. n. 23719-14 si e’ limitata a dire congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito che aveva qualificato come commerciale, e non agricola, l’attivita’ dell’impresa sulla base di alcune evidenze processuali, e in particolare in base al fatto che nell’oggetto sociale della societa’ erano ricomprese tutta una serie di attivita’ senza alcuna connessione con l’attivita’ agricola vera e propria;
5. – la prospettata questione di legittimita’ della L. Fall., articolo 1 e’ manifestamente infondata: essa da un lato non tiene conto dell’ovvia divergenza che caratterizza la societa’ rispetto alla persona fisica sul piano del momento acquisitivo della qualita’ d’imprenditore, dall’altro non considera che la soggezione al fallimento di una societa’ statutariamente contemplante l’esercizio di attivita’ commerciale e’ una conseguenza giustappunto della libera scelta statutaria, e dunque non puo’ dirsi limitativa della liberta’ di iniziativa economica;
le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.