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Per contro – quantomeno in linea generale -, nelle societa’ di capitali costituite secondo le forme tradizionali, come nella specie, le somme che rappresentano il corrispettivo dell’attivita’ prestata (nella specie, provvigioni per lo svolgimento dell’attivita’ di agente) attraverso le persone che operano per la societa’ spettano a questa e non al socio e costituiscono non gia’ un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito, sicche’ le provvigioni spettanti a societa’ siffatte, che esercitino l’attivita’ di agente, risolvendosi in “utili” di tale attivita’ di impresa, sono crediti estranei rispetto alla complessiva ratio giustificatrice della prelazione riconosciuta dall’articolo 2751 bis c.c., n. 3, 4 e 6.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23622-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4391/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2012.
FATTI DI CAUSA
1) La srl (OMISSIS) ha chiesto al tribunale di Roma il riconoscimento di un compenso, spettantele ex articolo 1709 c.c., di 25 milioni di Lire, per lo svolgimento di specifiche attivita’ svolte nell’interesse della (OMISSIS) in l.c.a., su incarico del commissario liquidatore.
Il tribunale (sentenza 2524/2005) ha accolto parzialmente la domanda.
La pronuncia e’ stata appellata in via principale dalla (OMISSIS) e in via incidentale dalla societa’ (OMISSIS).
La Corte di appello di Roma con sentenza 17 settembre 2012 ha ridotto il compenso ad Euro duemila.
In parziale accoglimento dell’appello incidentale, la Corte ha disposto la collocazione in privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 3 della somma gia’ ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa.
(OMISSIS)Tirrena (OMISSIS) in l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione e lo ha illustrato con memoria.
La societa’ intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) La Compagnia censura il capo della sentenza di appello in cui la Corte ha ritenuto che il credito (OMISSIS) sia assistito dal privilegio, riconoscendolo per il credito (di Euro 10.531,14) per il quale la intimata era stata gia’ ammessa al passivo dalla Liquidazione ricorrente, ma in chirografo.
Invoca l’interpretazione che esclude l’applicabilita’ della citata norma alle societa’ di capitali, la sentenza n. 1/2000 della Corte costituzionale e la considerazione che sarebbe irrazionale equiparare la posizione di questi soggetti ai lavoratori intellettuali autonomi.
Il controricorso oppone la natura non vincolante della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale e il contrario orientamento di legittimita’ affermatosi successivamente.
3) Il ricorso e’ da accogliere.
La questione dibattuta in causa va risolta in conformita’ all’insegnamento reso dalle Sezioni unite in sede di composizione di contrasto.
Con la sentenza n. 27986 del 16/12/2013, le Sezioni Unite hanno analizzato la giurisprudenza contrastante e hanno disatteso l’orientamento maggioritario di legittimita’, sostenuto da parte (OMISSIS).
A tal fine hanno valorizzato la portata delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale e hanno osservato che la ratio dell’intero articolo 2751 bis c.c. sia stata quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attivita’ lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, percio’, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore.
Hanno altresi’ osservato che: “Per contro – quantomeno in linea generale -, nelle societa’ di capitali costituite secondo le forme tradizionali, come nella specie, le somme che rappresentano il corrispettivo dell’attivita’ prestata (nella specie, provvigioni per lo svolgimento dell’attivita’ di agente) attraverso le persone che operano per la societa’ spettano a questa e non al socio e costituiscono non gia’ un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito, sicche’ le provvigioni spettanti a societa’ siffatte, che esercitino l’attivita’ di agente, risolvendosi in “utili” di tale attivita’ di impresa, sono crediti estranei rispetto alla complessiva ratio giustificatrice della prelazione riconosciuta dall’articolo 2751 bis c.c., n. 3, 4 e 6.”.
Le Sezioni Unite sono quindi pervenute al seguente principio di diritto:”L’articolo 2751-bis c.c., n. 3), inserito dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, articolo 2 deve essere interpretato, in conformita’ con l’articolo 3 Cost. ed in sintonia con la “ratio” della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla societa’ di capitali che eserciti l’attivita’ di agente.” (cfr anche, successivamente, Cass. 19012/14).
Dall’applicazione di questo principio discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale riesaminera’ il caso in relazione alla questione che e’ rimessa in discussione dalla censura accolta, attenendosi al principio di diritto teste’ ribadito.
Il giudice di rinvio procedera’ anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.