quanto al vizio di nullità della delibera in quanto “presa in assenza assoluta di informazione”, va condiviso l’orientamento costantemente seguito da questo Tribunale, secondo il quale tale vizio, previsto dal secondo comma dell’art.2479ter cc per le decisioni dei soci di srl, si risolve – nel caso di deliberazione assembleare – nella completa carenza di convocazione dell’assemblea, riecheggiando, in materia di srl, l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di spa nel primo comma dell’art.2379 cc in riferimento al caso di “mancata convocazione dell’assemblea”.
Tribunale Milano, civile Sentenza 27 settembre 2018, n. 9438
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore
dott. AMINA SIMONETTI Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39867/2017 promossa da:
(…), con il patrocinio dell’avv. (…) del Foro di Busto Arsizio;
ATTRICE
contro
(…) SRL, con il patrocinio dell’avv. (…) del Foro di Varese;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: per l’attrice:
“Voglia il Tribunale ill.mo, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e produzione, così giudicare:
NEL MERITO
– Dichiarare nulla e comunque annullare la delibera assunta dall’assemblea ordinaria del 21-1-2017 con riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno: “Acquisto immobile”, giacché viziata per eccesso di potere e per violazione del principio di correttezza nei rapporti tra i soci e perché assunta in difformità alla legge ex art. 2479 ter c.c., giuste ragioni esposte in narrativa.
– Per l’effetto, dichiarare l’inefficacia degli atti da essa dipendenti e conseguenti, ivi compresi quelli realizzati dall’Amministratore Unico in esecuzione dei poteri conferitigli dalla delibera stessa.
– Condannare la convenuta (…) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
– Ammettersi prova per interpello del legale rappresentante della convenuta nonché per testi sui seguenti capitoli:
cap. 1: Vero che in data 24-11-2016 ho percepito dalla società (…) srl l’importo di Euro 11.100,00 imponibili quale provvigione per l’intermediazione immobiliare svolta in relazione all’immobile di via delle Mimose Busto Arsizio di cui al contratto preliminare che si rammostra al teste.
cap. 2: Vero che il giorno 16-7-2017 si è tenuto, presso la sede della società (…) srl, via (…) ad Olgiate Olona, un sopralluogo per visionare la porzione di capannone in locazione ed oggetto di una proposta di vendita da parte del proprietario signor (…).
cap. 3: Vero che, in occasione del sopralluogo di cui al capitolo precedente, il signor (…) dichiarava che il signor (…), ancora nel 2016, aveva manifestato la sua intenzione di cedere l’immobile.
cap. 4: Vero che il signor (…) comunicava ai presenti la sua volontà di provvedere egli stesso all’acquisto dell’immobile qualora la società non lo avesse fatto, per poi locarlo alla stessa (…) Srl.
cap. 5: Vero che il signor (…) riferiva della difficoltà per la società di accedere, in caso di acquisto, al credito bancario attesa la precedente conclusione del contratto per l’acquisto dell’immobile di via (…).
Si indicano quali testi: i signori (…) nonché la signorina (…) di Busto Arsizio.
Ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalla convenuta per le ragioni esposte in atti.
Con osservanza”. per la convenuta:
” Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis, così provvedere:
previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, anche con riferimento alla carenza di interesse ad agire dell’attrice, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese, anche per rimborso forfettario, e del compenso del giudizio.
In via istruttoria, si conferma l’opposizione alle istanze avanzate da controparte, per i motivi di cui agli atti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L’attrice (…)
o socia detentrice di una partecipazione pari al 25% del capitale della SRL (…), della quale l’altro socio è (…) e a.u. la di lui madre, (…), ha impugnato la delibera adottata con il suo voto contrario dall’assemblea dei soci della SRL il 21.1.2017 avente ad oggetto il conferimento di poteri all’a.u. per l’acquisto di immobile, delibera a suo dire invalida in quanto:
1. dannosa per la società, neppure essendo state esplicitate le ragioni dell’acquisto dell’immobile, in realtà dovuto a iniziativa del socio (…), sottoscrittore del preliminare personalmente con versamento di caparra per euro 37.000,00 prelevata dalle casse sociali;
2. assunta con il voto determinante del socio (…), in conflitto di interessi, in particolare l’acquisto dell’immobile essendo stato eseguito nell’interesse del (…), uso a dormire in azienda, non dotato di provvista per acquisti immobiliari in proprio e quindi futuro utilizzatore dell’appartamento compreso nel complesso in discussione, e dunque frutto di abuso di potere in danno della socia attrice,
3. la quale ha inutilmente chiesto il rinvio dell’adunanza per esserle pervenuta la convocazione dell’assemblea solo il giorno precedente la data della riunione e per non essersi potuta informare sul tema in discussione, così essendosi realizzata anche l’ipotesi di nullità della delibera per assenza assoluta di informazione;
svolgendo quindi le corrispondenti conclusioni in termini di nullità e/o annullamento della delibera e altresì di inefficacia degli atti dipendenti e conseguenti.
La SRL convenuta ha contrastato l’impugnazione avversaria rilevando:
in via preliminare:
– la carenza di interesse ad agire in capo all’attrice, non essendo dimostrato che essa e/o la SRL abbiano subito un danno dall’adozione della delibera contestata;
– la nullità della domanda accessoria per omessa indicazione degli atti di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, nonché delle ragioni dell’inefficacia e delle parti nei confronti delle quali tale inefficacia andrebbe pronunciata;
nel merito:
– la insussistenza del vizio di assenza di informazione, di per sé attinente al procedimento di convocazione dell’assemblea, svoltosi nei termini statutari, in ogni caso in assemblea essendo poi stato possibile consultare il preliminare di compravendita, dal quale si evinceva il prezzo al quale sarebbe poi stata conclusa, in data 25.1.2017, la compravendita immobiliare;
– la insussistenza del vizio di abuso di potere così come di conflitto di interesse e di danno per la società, l’operazione riguardando non il solo appartamento e gli interessi abitativi del CRESPI ma un complesso ben più ampio, ceduto a prezzo vantaggioso e il cui acquisto risponde ad interessi sociali relativi alla necessità di disporre di una sede secondaria data l’espansione dell’attività;
– in ogni caso, la superfluità della delibera impugnata, adottata per meri fini di trasparenza, poste le previsioni statutarie riguardanti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’a.u..
Nelle memorie depositate ex art. 183 sesto comma cpc le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, l’attrice deducendo anche prove orali, ritenute superflue dal g.i. con ordinanza del 16.1.2018, così motivata: “rilevato che la causa appare, allo stato, matura per la decisione, senza necessità di dare ingresso alle prove orali dedotte dall’attrice, relative a circostanze che non paiono dirimenti”.
Precisate le conclusioni, nella comparsa conclusionale l’attrice ha poi sviluppato ulteriore difesa relativa alla necessità di rinvio dell’assemblea ex art. 2374 cc a seguito della richiesta da sé ivi svolta, adombrando ulteriore motivo di invalidità della deliberazione.
All’esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che, pur dovendosi superare le eccezioni preliminari svolte dalla convenuta, l’impugnazione non possa poi essere accolta nel merito, non risultando fondato alcuno dei vizi denunciati.
Al riguardo va infatti in primo luogo considerato:
– quanto all’eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire, la legittimazione ad impugnare delibere dei soci di srl è espressamente riconosciuta dall’art.2479ter cc in capo ai soci che non abbiano espresso voto favorevole rispetto all’adozione delle stesse,
– senza che, in presenza di tale tipizzazione normativa dell’interesse ad agire, sia richiesta alcuna dimostrazione da parte del socio impugnante in tema di ricorrenza – rispetto alla singola delibera – di un suo peculiare interesse alla rimozione dell’atto invalido,
– interesse appunto collegato dalla norma alla stessa qualità di socio, in quanto tale considerato dal legislatore di per sé “interessato” alla conformità delle decisioni dei soci alle regole legali e statutarie,
cosicché l’attrice, in quanto socia della SRL convenuta, va ritenuta senz’altro legittimata alla impugnazione qui svolta;
– quanto all’eccezione preliminare di nullità della domanda accessoria, essa riguarda la domanda per così dire ripristinatoria di cui al secondo punto delle conclusioni dell’attrice, del seguente tenore: “per l’effetto, dichiarare l’inefficacia degli atti da essa dipendenti e conseguenti, ivi compresi quelli realizzati dall’Amministratore Unico in esecuzione dei poteri conferitigli dalla delibera stessa”,
– domanda che in realtà riecheggia il tenore del settimo comma dell’art. 2377 cc(richiamato per le srl dal quarto comma dell’art. 2479ter cc) riguardante l’obbligo degli amministratori “a prendere i necessari provvedimenti” all’esito dell’annullamento della delibera, cosicché deve intendersi che l’attrice abbia inteso richiedere al Tribunale l’accertamento di tale obbligo, non potendo quindi ravvisarsi la indeterminatezza della domanda lamentata dalla convenuta.
Venendo al merito della impugnazione va poi considerato:
– quanto al vizio di nullità della delibera in quanto “presa in assenza assoluta di informazione”, va condiviso l’orientamento costantemente seguito da questo Tribunale, secondo il quale tale vizio, previsto dal secondo comma dell’art.2479ter cc per le decisioni dei soci di srl, si risolve – nel caso di deliberazione assembleare – nella completa carenza di convocazione dell’assemblea, riecheggiando, in materia di srl, l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di spa nel primo comma dell’art.2379 cc in riferimento al caso di “mancata convocazione dell’assemblea”,
– sì che nel caso di specie,
essendo pacifico che la socia attrice sia stata convocata per l’assemblea in discussione con missiva raccomandata spedita entro il termine statutario coincidente con quello legale e ricevuta il giorno precedente a quello dell’assemblea,
il vizio non può dirsi sussistente, essendo al riguardo irrilevanti le doglianze dell’attrice in ordine alla mancata esauriente illustrazione in assemblea delle ragioni dell’acquisto e dei suoi termini, trattandosi di doglianze palesemente estranee al perimetro del vizio di nullità invocato;
– in sede di comparsa conclusionale l’attrice ha poi prospettato l’invalidità dell’assemblea per non essere stata accolta la sua richiesta di rinvio dell’adunanza fondata sulla mancanza di adeguata informazione sul tema in discussione, così essendosi violata la disciplina ex art. 2374 cc: trattasi di prospettazione in primo luogo di per sé tardiva,
– in quanto non formulata in citazione né nella memoria integrativa ma solo in sede di difesa conclusionale,
e comunque, in ogni caso, infondata posto:
– da un lato che la norma invocata, secondo la preferibile interpretazione, in quanto dettata per le spa non pare suscettibile di interpretazione estensiva nel campo delle srl, connotato da un diverso disegno della posizione dei soci,
– e d’altro lato, in ogni caso, che la socia attrice neppure raggiunge la soglia di partecipazione pari al terzo del capitale sociale richiesto dall’art.2374 cc per l’esercizio della facoltà di richiedere il rinvio dell’adunanza;
– quanto infine ai vizi di eccesso di potere, abuso, conflitto di interesse, la prospettazione dell’attrice è rimasta del tutto generica, posto che la socia impugnante,
– dopo aver dedotto in citazione la riferibilità al solo socio CRESPI dell’utilità dell’operazione di acquisto censurata,
– a fronte delle precisazioni della convenuta circa le ragioni sociali dell’operazione e circa la vantaggiosa entità del corrispettivo pagato dalla SRL,
nulla ha replicato né documentato in senso specifico, in particolare quanto alla eventuale irragionevolezza del prezzo di acquisto ovvero quanto alla non utilizzabilità del bene acquistato a fini sociali, limitandosi in sede di difesa conclusionale a lamentare la rilevanza dell’indebitamento sociale a fronte della mancata corresponsione degli utili di cui è creditrice,
– dato questo tardivamente introdotto e comunque di per sé non univoco,
sì che in definitiva la prospettazione dell’impugnante è rimasta priva di adeguato riscontro quanto al carattere dannoso dell’operazione sia per la SRL sia per la propria posizione di socia, così in definitiva difettando la dimostrazione di un elemento essenziale per la configurabilità dei vizi in discussione e risolvendosi le censure della socia attrice in una generica critica nel merito di una scelta gestoria di investimento immobiliare ratificata in sede assembleare, critica come tale irrilevante ai fini del sindacato di validità della delibera.
Per quanto fin qui detto le domande dell’attrice vanno dunque tutte rigettate, senza necessità di dare ingresso alle prove orali richieste dall’attrice, tutte riguardanti capitoli non dirimenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’attrice e sono da liquidare come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite nonché dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le domande dell’attrice;
2. condanna l’attrice (…) alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta SRL (…), spese che liquida in euro 7.000,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre iva e cpa.
Cosi deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 20 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2018.