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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9262

la spesa per la riparazione dei canali di scarico di un edificio in condominio, che, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprieta’ comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta’ esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9262

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19168/2013 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 234/2013 della Corte d’appello di Salerno, depositata l’8 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di citazione del 30 maggio 2003, (OMISSIS) adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, innanzi al quale conveniva il confinante (OMISSIS), allo scopo di vedere accertata la violazione delle distanze legali in cui era incorso il convenuto nell’esecuzione di una nuova fabbrica realizzata lungo il confine dell’attrice, dal cui manufatto, adibito ad attivita’ imprenditoriale, provenivano rumori intollerabili. Chiedeva, pertanto, che, all’esito di detto accertamento, fosse disposto il ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione delle lamentate molestie, con vittoria di spese di lite;

che il convenuto si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale con cui chiedeva che l’attrice venisse condannata a dare esecuzione all’obbligazione da questa assunta nell’atto divisionale del 29 luglio 1996, in occasione del quale si era obbligata a distaccare gli impianti di scarico al servizio del suo appartamento e, quindi, a liberare l’impianto fognario del convenuto, nel quale detti scarichi confluivano;

che la domanda relativa alla richiesta della cessazione delle molestie veniva abbandonata in corso di lite;

che, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1330/2007, accoglieva la domanda dell’attrice con conseguente condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, mentre veniva rigettata la domanda riconvenzionale;

che avverso detta pronuncia (OMISSIS) proponeva appello, chiedendone la riforma;

che si costituiva in giudizio (OMISSIS) chiedendo di rigettare l’appello;

che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata l’8 marzo 2013, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta da (OMISSIS). In accoglimento della domanda riconvenzionale ha condannato (OMISSIS) a distaccare i tubi di scarico delle acque fognarie al servizio del suo appartamento dalla vasca settica di proprieta’ esclusiva di (OMISSIS), mediante l’esecuzione delle opere necessarie per l’immissione dei suddetti tubi nella rete fognaria pubblica. Ha condannato l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi;

che (OMISSIS) non ha svolto difese.

Considerato che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9 nonche’ dell’articolo 873 c.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Parte ricorrente si duole del fatto che nello scrutinare il primo motivo di appello, la corte territoriale ha ritenuto che “in mancanza di prova della perfetta corrispondenza tra le dimensioni della baracca preesistente e quelle del manufatto in cemento realizzato nel 1999, quest’ultimo resta assoggettato, in tutto o in parte alle disposizioni del P.R.G. del Comune di Pagani vigente all’epoca dell’intervento”. Pur nel rigetto della doglianza, tale capo, sancendo la legittimita’ della costruzione realizzata, introdurrebbe una soluzione dannosa per la ricorrente. Nella sentenza gravata, infatti, si afferma che la costruzione realizzata da (OMISSIS) resta assoggettata, in tutto o in parte, alle disposizioni contenute nel P.R.G. vigente nel Comune di Pagani all’epoca dell’intervento. Nel caso di specie, tuttavia, non sarebbero state rispettate le distanze di cui all’articolo 873 c.c. e al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 che fissa una inderogabile distanza di dieci metri tra pareti finestrate, prescrizione vincolante anche per il regolamento locale. Secondo quanto dedotto, il precetto di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 troverebbe applicazione nella fattispecie, trattandosi di due costruzioni, una con una parete finestrata di proprieta’ della ricorrente e l’altra, a confine, avente le caratteristiche di cui alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e richiamata in ricorso. Non involgendo nuovi accertamenti di fatto, la questione sarebbe proponibile in sede di legittimita’. Si prospetta, al riguardo, che dalla espletata C.Testo Unico sarebbe emerso che la parte del fabbricato realizzato da (OMISSIS) nell’anno 1999, la porzione cioe’ che insiste sul confine a danno dell’odierna ricorrente, non rientrerebbe nella domanda di condono, presentata dall’appellante, ai sensi della L. n. 47 del 85 e L. n. 724 del 1994. L’unica richiesta di condono riguarderebbe, invece, altre precedenti costruzioni arretrate rispetto al confine, per cui se ne deduce che se (OMISSIS) avesse in epoca anteriore al 1999 realizzato l’opera per cui e’ causa, lo stesso avrebbe ricompreso nella domanda di condono l’intera struttura, inclusa quella parte della stessa che e’ risultata posizionata sul confine. Sotto altro profilo si evidenzia che il P.R.G. del Comune di Pagani risulta irrispettoso del vincolo sulle distanze imposto dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 con riferimento alla veduta che l’odierna ricorrente esercita verso il fondo contiguo di (OMISSIS), a nulla rilevando che il certificato di destinazione urbanistica contemplerebbe la facolta’ di edificare a confine. La corte d’appello avrebbe dovuto sostituire, in forza delle risultanze processuali, la previsione normativa contenuta nello strumento urbanistico del Comune di Pagani, circa la edificabilita’ nella zona “B” in punto di distanze, con quella superiore di segno inderogabile espressa nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 che sancisce il divieto assoluto di creare intercapedini dannose o, addirittura, aderenze come nel caso di specie;

che il motivo e’ fondato;

che ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, comma 1, n. 2 – che, in applicazione della cd. legge urbanistica, articolo 41 quinquies (come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, articolo 17), detta i limiti di densita’, altezza, distanza tra i fabbricati – negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A e’ prescritta in tutti i casi, con disposizione tassativa e inderogabile, la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Cass. 10 gennaio 2006, n. 145). Tale prescrizione, stante la sua assolutezza e inderogabilita’, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilita’ di esercizio della facolta’ di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell’ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto di essa sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell’articolo 907 c.c., comma 3, e cosi’ pure dal confine;

che la norma del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9 in materia di distanze fra fabbricati – che, siccome emanata in attuazione della L. n. 765 del 1967, articolo 17 non puo’ essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali – va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri e’ richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che e’ indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorche’ solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta; ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima e’ dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre (Cassazione n. 13547/2011);

che la corte d’appello non ha valutato, nel caso di specie, il rispetto del vincolo sulle distanze imposto dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 e della sua inderogabilita’ da parte delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici locali;

che con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1292, 1294, 1314 e 1362 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’orriessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Nel dolersi dell’accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da (OMISSIS), la ricorrente prospetta un’errata interpretazione del tenore letterale della clausola, riportata nell’atto di donazione, concernente il riparto delle spese dei lavori di modifica dei tubi di scarico delle acque fognarie, che dovevano essere eseguiti pro quota (“in parti uguali”) da (OMISSIS) e (OMISSIS). Secondo la ricorrente, ognuno dei predetti soggetti doveva eseguire una quota di opera, in corrispondenza del proprio immobile, in modo che i tubi di scarico potessero immettersi nella rete fognaria. Si sarebbe, pertanto, in presenza di una obbligazione divisibile, ai sensi dell’articolo 1314 c.c. La corte d’appello, al contrario, avrebbe erroneamente ritenuto che l’obbligazione predetta fosse solidale, senza tener conto che, ai sensi dell’articolo 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dal titolo non risulta il contrario, e che nella fattispecie la divisibilita’ della obbligazione risultava dal titolo. Contemporaneamente, il giudice avrebbe omesso ogni motivazione sul fatto, oggetto di discussione tra le parti, che l’obbligo di convogliare i tubi nella rete fognaria gravasse pro quota su ciascuna parte;

che con il terzo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 102 e 354 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. Parte ricorrente deduce, al riguardo, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Santino (OMISSIS), parte della divisione, come da atto del 29 luglio 1996, e su cui graverebbe l’obbligazione parziaria in mancanza della presunzione di solidarieta’ derivante dall’articolo 1294 c.c., attesa la deroga contenuta nel titolo costituito dall’atto di divisione. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c. la causa doveva essere rimessa al giudice di prime cure;

che i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati;

che, in base all’atto di donazione che ha disposto la divisione dell’immobile, l’obbligazione concernente la modifica. dei tubi di scarico che si immettevano nella vasca settica esclusiva di (OMISSIS) e’ stata posta in parti uguali a carico degli altri due comproprietari, (OMISSIS) e (OMISSIS);

che la spesa per la riparazione dei canali di scarico di un edificio in condominio, che, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprieta’ comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta’ esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (Cass. 18 dicembre 1995, n. 12894);

che, nella specie, avendo riguardo a una controversia concernente beni comuni e di proprieta’ esclusiva dei comproprietari del medesimo edificio, obbligati all’esecuzione dei lavori di modifica delle tubazioni, avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado anche Santino (OMISSIS), poiche’ il contraddittorio deve esser integrato nei confronti di tutti i comproprietari e la relativa violazione e’ rilevabile anche per la prima volta in Cassazione;

che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ex articolo 354 c.p.c. al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di altro magistrato.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.