Le disposizioni dei contratti collettivi si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi. Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale, ma operano sul singolo rapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in caso di successione di contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale.

Corte d’Appello|Milano|Civile|Sentenza|20 aprile 2020| n. 295

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Composta dai Magistrati

dr.ssa Monica Vitali – Presidente

dr.ssa Benedetta Pattumelli – Consigliere

dr.ssa Laura Bertoli – Consigliere relatore

nella pubblica udienza del 13 febbraio 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 318/2019 del Tribunale di Monza, est. Crispino, promossa con ricorso da

IM.GI. ed altri tutti rappresentati e difesi dagli avv. LA. e CE., elettivamente domiciliati in VIA (…) in MILANO presso lo studio dei difensori

APPELLANTI

Contro

EC. SPA (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’avv. Gr. ed elettivamente domiciliata preso lo studio di quest’ultima in Varese via (…)

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 318/2019 il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso con il quale una serie di dipendenti di Ec. spa aveva chiesto di dichiarare la nullità degli artt. 17, 27 e 33 del CCNL FISE AMBIENTE perché in contrasto con l’art. 2103 c.c. e con il principio di irriducibilità della retribuzione e, conseguentemente, di stabilire che gli aumenti retributivi previsti dal CCNL dovevano ulteriormente essere incrementati in proporzione rispetto al disposto aumento dell’orario lavorativo settimanale.

Premesso che l’art. 17 del CCNL indicato, nella versione di cui al rinnovo 2017-2019, aveva innalzato l’orario settimanale di lavoro da 36 a 38 ore; rilevato che l’art. 27 aveva previsto aumenti retributivi operanti dal gennaio 2017, dal dicembre 2017 e dal marzo 2019; constatato che, secondo i ricorrenti, l’innalzamento dell’orario di lavoro, pur applicati i previsti aumenti retributivi, avrebbe comportato – perlomeno sino al marzo 2019- una diminuzione del valore della retribuzione oraria liquidata a ciascun dipendente; il Tribunale ha nondimeno escluso che le norme contrattuali citate si ponessero in contrasto con l’art. 2103 c.c., essendo ammissibile la mutatio in pejus del trattamento retributivo del dipendente ad opera di un successivo CCNL, modificativo del precedente.

Avverso la sentenza hanno proposto appello IM.GI., ed altri, censurando la lettura dell’art. 2103 c.c. fatta dal Tribunale. Ad avviso degli appellanti, l’interpretazione della norma effettuata dal primo giudice avrebbe avuto quale aberrante conseguenza quella di tutelare l’invarianza, in senso diminutivo, della retribuzione del lavoratore nel solo caso di peggioramento qualitativo delle mansioni, legittimandola, al contrario e paradossalmente, nel caso di invarianza delle mansioni medesime.

Nella prospettiva del gravame, inoltre, il Tribunale aveva fatto improprio richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di ammissibilità di modifiche peggiorative della retribuzione ad opera di CCNL succedutisi nel tempo, posto che, ad avviso degli appellanti, ciò che veniva in rilievo ai fini del decidere era la diversa questione giuridica della ammissibilità, per un CCNL, di derogare in senso peggiorativo alle norme di rango superiore di cui all’art. 2103 c.c. e di cui all’art. 36 Cost.

Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2020 si è costituita per il gravame Ec. spa, eccependo l’inammissibilità dell’appello avversario, per difetto di specificità dei motivi, e chiedendone comunque il rigetto nel merito.

Nel difendere la decisione di primo grado e nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia Cassazione civile sez. lav., 29/10/2015, n.22126, l’appellata ha in particolare criticato la lettura parziale ed erronea del CCNL effettuata dagli appellanti.

Questi ultimi, infatti, avevano del tutto omesso di considerare che il CCNL aveva sì aumentato la durata dell’orario ordinario di lavoro, ma nel contempo aveva anche introdotto permessi orari retribuiti.

Secondo l’appellata, l’interpretazione proposta dagli avversari, oltre che porsi in contrasto con l’orientamento interpretativo della Suprema Corte sopra richiamato, era comunque erronea perché, a tutto voler concedere, la verifica circa il rispetto, o meno, dei principi di cui all’art 2103 c.c. e all’art. 36 Cost. avrebbe dovuto essere condotta considerando il complesso del trattamento retributivo, anche accessorio, previsto dal CCNL, cosa che nel caso di specie gli appellanti avevano omesso di fare.

Inoltre, il CCNL, anche nella versione rinnovata, prevedeva una retribuzione mensile, che era aumentata, e non una retribuzione oraria (essendo peraltro rimasto invariato, anche nel rinnovo 2017-2019, il divisore orario, previsto per il solo calcolo dei contributi).

Ec. spa ha quindi chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

All’udienza del 13.2.2020 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello.

L’indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall’art. 54, legge n. 134/2012, richiede, infatti, soltanto un’esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, requisiti che l’atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un’opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze istruttorie.

Simile interpretazione trova conforto nell’insegnamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, che in materia ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenerle, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Unite n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche la successiva Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).

Nel caso di specie, l’odierno atto di appello soddisfa detti requisiti.

Esso, pur ammissibile, è tuttavia infondato.

Come già il primo giudice, anche questa Corte condivide e fa proprio l’insegnamento secondo cui “Le disposizioni dei contratti collettivi si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi”

(così Cassazione civile sez. lav., 29/10/2015, n. 22126; così Cass. 5 febbraio 2000 n. 1298; in senso conforme cfr. Cass. 5 novembre 2003 n. 16635; Cass. 24 agosto 2004 n. 16691; Cass. 10 ottobre 2007 n. 21234; Cass. 17 marzo 2010 n. 6453; cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 18/06/2018 n. 16043: “Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale, ma operano sul singolo rapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in caso di successione di contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale”).

Nel caso di specie, gli appellanti non allegano in alcun modo quale fosse il contenuto dei propri contratti di lavoro individuali, né chiariscono se questi ultimi- oltre a richiamare il trattamento previsto, quale fonte eteronoma, dal CCNL vigente ratione temporis – contemplassero previsioni individuali ad personam insuscettibili di essere modificate in pejus dalla norma contrattuale collettiva.

Né coglie nel segno il richiamo all’art. 2103 c.c. nei termini prospettati dagli appellanti, posto che la norma primaria citata contempla il diritto del lavoratore a percepire il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione individuale e collettiva per il proprio livello di inquadramento (o per il livello corrispondente a quello proprio delle mansioni effettivamente svolte, se superiore), ma non vieta all’autonomia delle parti collettive, in occasione di un rinnovo contrattuale, di modificare in senso peggiorativo i livelli retributivi precedentemente previsti dal CCNL per ciascun livello di inquadramento.

Né è decisivo il richiamo degli appellanti all’art. 36 Cost., posto che -anche a prescindere dai non peregrini rilievi di parte appellata circa la necessità di una comparazione complessiva, e non atomistica, delle differenti previsioni economiche e normative del “nuovo” e del “vecchio” CCNL – non ogni variazione peggiorativa della misura della retribuzione prevista dal CCNL si traduce necessariamente e per ciò solo nella violazione del precetto costituzionale c.d. della retribuzione adeguata e sufficiente.

Per questi motivi, ogni altro profilo di gravame assorbito, l’appello avverso la sentenza n. 318/2019 del Tribunale di Monza deve essere respinto.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, all’assenza di attività istruttoria e alle tariffe professionali di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

Respinge l’appello avverso la sentenza n. 318/2019 del Tribunale di

Monza;

condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a EC. SPA le spese di lite del grado, liquidate in euro 3.300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, il 13 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.