ai fini della determinazione della porzione disponibile e di quelle riservate ai legittimari, devono essere presi in considerazione tutti i beni che erano del defunto al momento del decesso, sottratti i debiti, nonché il valore di tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto, senza distinzione tra donazioni anteriori e donazioni posteriori al sorgere del rapporto con il defunto; in altri termini, è del tutto irrilevante che la convenuta abbia acquistato la qualità di successibile necessario (in forza del matrimonio) in epoca successiva all’atto di donazione del coniuge, in quanto oggetto di riduzione sono indistintamente tutte le donazioni fatte durante la vita dal defunto. In ordine al diritto di abitazione sulla casa coniugale, occorre ancora rilevare, che il presupposto per l’insorgenza di tale diritto è che la casa adibita a residenza familiare ed il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui ed il coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione del bene tra il coniuge defunto ed un terzo, con la conseguenza che, ove, per l’indivisibilità dell’immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell’immobile spettante, deve farsi luogo all’attribuzione dell’equivalente monetario di quel diritto.

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Tribunale|Lecce|Sezione 1|Civile|Sentenza|14 luglio 2022| n. 2193

Data udienza 13 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

– Il Tribunale di Lecce – Sezione Prima Civile

Riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dr. Piera Portaluri Presidente relatore

Dr. Viviana Mele Giudice

Dr. Caterina Stasi Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5627/2012 del Ruolo Generale promossa da (…) e proseguita da (…)

rappresentato e difeso dall’avvocato Vi.Fa.

ATTORE

CONTRO

(…)

rappresentato e difeso dall’avvocato Di.Co.

CONVENUTO

Nell’udienza del 4.5.2022 la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti che si leggono nel relativo verbale, con assegnazione del termine di gg.30 per deposito di conclusionali e gg.10 per repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 12.3.2012, (…), conveniva al giudizio di questo tribunale (…), per sentire dichiarare l’accertamento del suo diritto all’eredità, nei limiti della quota di riserva, del coniuge, (…), deceduto in data 11 ottobre 2010, col quale aveva contratto matrimonio in data 22 dicembre 2008, con conseguente riduzione della donazione, con atto pubblico per notar (…) del 20 maggio 2005, della nuda proprietà del 50% dell’immobile sito in viale (…) 33 Corigliano D’Otranto, in favore del predetto convenuto, figlio di primo letto del predetto marito. Si costituiva il convenuto, opponendosi alla domanda rilevando che l’immobile in questione in comproprietà in pari misura tra il padre (…) e la prima moglie, (…), gli era stato donato da entrambi i genitori prima del secondo matrimonio con l’attrice.

Contestava inoltre le migliorie per Euro 25000,00 rivendicate da quest’ultima e tutte le altre richieste relative ad un’autovettura e a delle polizze.

Il giudizio, nel corso del quale interveniva in data 5.10.2019, il decesso della (…), dopo vari rinvii disposti per formalizzare l’accordo in sostanza di fatto raggiunto tra l’erede dell’attrice, il nipote (…), nelle more costituitosi in prosecuzione ed il convenuto, tanto che veniva implicitamente revocato l’incarico al ctu nominato, era infine trattenuto per la decisione all’udienza del 4.5.4022con assegnazione dei termini per deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente ribadire in ordine all’eccezione del convenuto secondo la quale il bene oggetto della domanda di riduzione, in quanto donatogli dai suoi genitori, (…) e (…), in regime di comunione legale, in epoca precedente al matrimonio in seconde nozze del primo con l’attrice, non rientrerebbe nell’asse ereditario, quanto osservato con l’ordinanza collegiale del 20.5.2019, le cui motivazioni per comodità espositiva si riportano di seguito.

“Per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione, ai fini della determinazione della porzione disponibile e di quelle riservate ai legittimari, devono essere presi in considerazione tutti i beni che erano del defunto al momento del decesso, sottratti i debiti, nonché il valore di tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto, senza distinzione tra donazioni anteriori e donazioni posteriori al sorgere del rapporto con il defunto; in altri termini, è del tutto irrilevante che la convenuta abbia acquistato la qualità di successibile necessario (in forza del matrimonio) in epoca successiva all’atto di donazione del coniuge, in quanto oggetto di riduzione sono indistintamente tutte le donazioni fatte durante la vita dal defunto; il principio è stato ribadito da ultimo con la sentenza n. 4445 del 2016 che ha richiamato altre precedenti (n. 1373/2009; n. 1122/1982)”. Tanto ribadito, si deve dare atto che parte convenuta ha condiviso la valutazione del bene determinata dal tecnico incaricato dall’attrice, geom. Alessandro Fuso, ai fini della determinazione del valore della quota di legittima dalla stessa reclamata. Considerato quindi che il valore dell’immobile da porre a base del calcolo è risultato pari ad Euro 73.000,00 e la legittima spettante alla (…), ai sensi degli artt. 540 e 542 cod. civ., è pari ad un terzo, poiché il coniuge defunto era proprietario dell’immobile solo per il 50%, ne consegue che la quota di riserva, pari ad 1/6 dell’intero, ammonta ad Euro 12.166,66.

In ordine al diritto di abitazione sulla casa coniugale che l’attrice riteneva le competesse, occorre ancora rilevare, sempre in base ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che il presupposto per l’insorgenza di tale diritto è che la casa adibita a residenza familiare ed il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui ed il coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione del bene tra il coniuge defunto ed un terzo, con la conseguenza che, ove, per l’indivisibilità dell’immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell’immobile spettante, deve farsi luogo all’attribuzione dell’equivalente monetario di quel diritto (cfr. Cassaz., n. 6691/2000; n. 8171/1991; n. 2974/1987).

Alcun diritto (…) ed ora per lei il suo erede, può vantare, poi, riguardo le polizze sulla vita stipulate dal de cuius, nelle quali risulta indicato quale beneficiario il convenuto: si tratta infatti di un diritto “proprio”, ai sensi dell’art. 1920 comma 3 cod. civ., del quale egli è titolare iure proprio e non iure hereditario;

Riguardo all’autovettura Alfa Romeo GT, dalle note conclusive risulta che la stessa, rimasta nel possesso esclusivo dell’attrice, sarebbe stata da quest’ultima venduta ed i relativi rapporti sarebbero stati regolati (v. pag. 6 delle note conclusionali del convenuto).

In conclusione – una volta acclarato che la lesione di legittima ammonta alla somma di Euro 12.166.66, considerata, altresì, la modestia della somma portata dal conto corrente postale (all’incirca duemila euro) la cui ripartizione si può tralasciare, tanto più che a ciò si contrapporrebbe il controcredito del convenuto per i prelievi dal conto corrente postale operati dall’attrice dopo la morte del coniuge, è questa la somma per la quale il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell’attore, sulla quale deve essere computata rivalutazione monetaria secondo indici ufficiali Istat, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con decorrenza dall’apertura della successione ad oggi per la prima ed al saldo per i secondi. Il credito del legittimario, che ha diritto di conseguire la sua quota di legittima in natura, nell’ipotesi in cui eccezionalmente la consegua in denaro, si considera infatti di valore.

Quanto alle spese di lite, consideratone l’esito complessivo, che ha visto la notevole riduzione della entità della lesione della quota di riserva denunciata dall’attrice col rigetto di tutte le altre restanti domande, si può ritenere che ricorrano sufficienti giusti motivi per compensarle integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da (…) con atto 12.3.2012 nei confronti di (…), e proseguito da (…), ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:

accerta la lesione di legittima di (…), in forza della donazione in data 20.5.2005 per notar (…) del de cuius, (…), come meglio indicata in premessa, nella misura di Euro 12.166,66;

dichiara tenuto e condanna (…) a corrispondere a (…), la predetta somma, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla stessa via via rivalutata, dall’apertura della successione ad oggi per la prima ed al saldo per i secondi; rigetta tutte le altre domande;

dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Lecce il 13 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.

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Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.