in tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all’ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna.
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Tribunale Brescia, Sezione 1 civile Sentenza 9 febbraio 2019, n. 357
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL GIUDICE
DOTT.SSA ELISABETTA SAMPAOLESI
in funzione di
GIUDICE UNICO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18436 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l’anno 2013 promossa
DA
(…) GmbH, con gli Avv.ti A.Gr. e S.La.
ATTRICE
CONTRO
U.C.I. – Ufficio centrale Italiano, con l’Avv. S.Ca.
(…), (…) S.A., (…), contumaci
CONVENUTI
All’udienza del 27.9.2018 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La (…) GMBH domandava che l’Ufficio Centrale Italiano fosse condannato a pagarle, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali riportati dall’automezzo di sua proprietà, che, il 30.09.10, mentre era fermo in colonna sull’autostrada A4 Venezia – Milano all’altezza del km 235+400, era stato tamponato dal camion (…) magnum tg (…), condotto da (…), di proprietà della (…)S. ed assicurato con la (…), la somma di Euro 100.948,99.
L’UCI, costituitosi in giudizio, contestava la dinamica del sinistro, come ricostruita da parte attrice, e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita attraverso l’esame dei testimoni sentiti per rogatoria in Germania e lo svolgimento di ctu sulla dinamica del sinistro e sui danni riportati dal veicolo attoreo.
All’udienza del 27.09.2018 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.
Parte attrice ha promosso l’azione diretta ex artt. 125 e 126 D.Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’UCI, presso il quale, in quanto domiciliatario, ha anche eseguito le notificazioni nei confronti del proprietario del veicolo, del conducente e della compagnia di assicurazione estera.
La domanda attorea appare fondata e va, pertanto, accolta.
Dall’attività di istruzione svolta è, infatti, emerso che il veicolo dell’attrice era in fase frenante, allorquando era stato tamponato dal veicolo condotto dallo (…).
Ed invero, l’indagine compiuta dal ctu sui cronotachigrafi dei due mezzi coinvolti ha consentito di appurare che “il veicolo della (…) stava marciando ad una velocità di circa 85 km/h quando il suo conducente iniziava a decelerare la propria andatura.
Dal tracciato della velocità emerge inoltre che, raggiunta una velocità di circa 40 km/h, il veicolo subiva una collisione (con oscillazione ed impennata del pennino). Il tracciato mostra quindi un salto del pennino (fino a circa 50 km/h) seguito da una ulteriore oscillazione, indicativa di una seconda collisione.
Il tracciato evidenzia poi una discesa del pennino e, poco sopra i 20 km/h, un’ulteriore anomalia (che è molto probabilmente da ricondursi ad una ulteriore collisione da parte del veicolo polacco, a sua volta urtato dal DAF del signor B.).
Quanto sopra evidenzia pertanto che il veicolo condotto dal signor (…) veniva urtato mentre si trovava in fase frenante e accelerato e sospinto contro il veicolo che lo precedeva, arrestandosi infine verosimilmente a ridosso dello stesso” (pag. 4-6 relazione ctu).
Il teste N.C. ha riferito di aver visto il mezzo dei convenuti tamponare quello dell’attrice quando questo era fermo in colonna ad una distanza di circa 2-3 metri dal veicolo che lo precedeva.
Il testimone ha anche precisato che a causa dell’urto l’autoarticolato della (…) era stato spinto in avanti di circa 8-10 metri.
Quanto riferito dal teste, oltre a smentire la ricostruzione dei fatti operata dai verbalizzanti e sostenuta dai convenuti (il racconto del testimone -come d’altro canto anche gli esiti delle indagini svolte dal ctu- induce ad escludere che il mezzo attoreo avesse, prima dell’urto da parte dell’autoarticolato (…), tamponato il veicolo che gli era davanti), risulta del tutto compatibile con gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente d’ufficio.
Quest’ultimo ha verificato che il veicolo della (…) era sceso da una velocità di 85 km/h a quella di 40 km/h, quando sul cronotachigrafo era stata registrata un’oscillazione ed impennata del pennino con un salto poi dello stesso fino a circa 50 Km/h, seguito quindi da un’ulteriore oscillazione e ancora da una discesa poco sopra i 20 Km/h.
E’ evidente che la discesa significativa della velocità dagli 85 ai 40 km/h e poi il salto dai 40 ai 50 km/h non poteva che giustificarsi con l’azione frenante posta in essere dall’autista della (…), diretta ad arrestare il mezzo a causa del rallentamento nella colonna di veicoli che lo precedevano nella marcia (quello stesso rallentamento che aveva indotto il teste N. a cambiare corsia, a spostarsi su quella centrale e ad affiancare l’autoarticolato attoreo), e quindi con la spinta in avanti ed il salto dai 40 ai 50 km/h provocato dal forte tamponamento da parte del mezzo Renault.
La circostanza che il testimone abbia dichiarato che il veicolo dell’attrice fosse stato fermo e non in fase di decelerazione, come accertato dal ctu, non vale a minare l’attendibilità delle dichiarazioni del teste, volta che vi sono significativi elementi del racconto di questo che corrispondono a quanto verificato dal consulente; si pensi ad esempio alla circostanza che anche la consulenza abbia escluso che l’autoarticolato attoreo avesse tamponato il mezzo che lo precedeva prima di essere a sua volta tamponato da quello dei convenuti e il fatto che il testimone abbia riferito della manovra di decelerazione posta in essere sia da lui che dal conducente del mezzo della (…) a causa dei rallentamenti nelle corsie di rispettiva pertinenza.
Va evidenziato poi che l’affermazione del teste di aver visto il veicolo dell’attrice già fermo, e non in lento movimento, quando egli sentì il rumore di una ‘botta’ e vide il camion che lo affiancava sulla prima corsia spinto in avanti di circa 8-10 metri, ben si giustifica con la significativa azione frenante posta in essere dal conducente dell’autoarticolato attoreo poco prima del tamponamento (da 85 a 40 km/h), percepita dall’autista del camion che lo affiancava come se questo fosse stato già fermo, ma comunque distante 2-3 metri dal veicolo che gli stava davanti.
Di recente, la Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all’ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna” (Cass. 15.6.18 n. 15788).
Considerato che nella fattispecie in esame è stato accertato che il conducente dell’autoarticolato Renault aveva tamponato il veicolo attoreo quando questo era ancora in lento movimento e provocato il tamponamento dell’autoarticolato (…) da parte del mezzo attoreo e che, soltanto dopo di ciò, l’autocarro dei convenuti era stato, a sua volta, tamponato dal veicolo (…) (si veda pag. 5 della relazione di ctu), va affermata l’esclusiva responsabilità del convenuto (…), e di conseguenza del proprietario del mezzo e della sua compagnia di assicurazione, nella causazione del sinistro e quindi per i danni arrecati non solo al rimorchio ma anche alla motrice della (…).
Riguardo al quantum, il consulente d’ufficio ha ritenuto congruo stimare in Euro 19.700,00 il valore commerciale del trattore stradale prima del sinistro, in Euro 6554,62 il valore commerciale del relitto ed in Euro 8527,50 le spese di recupero, fermo tecnico e nuova immatricolazione del mezzo.
Pertanto, complessivamente, per tali voci di danno l’UCI, quale ente abilitato all’esercizio delle funzioni di ufficio nazionale di assicurazione, garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione di veicoli immatricolati all’estero e domiciliatario del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, va condannato a pagare la somma di Euro 21.672,88 (=19.700,00 – 6554,62 + 8527,50).
Trattandosi di un debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi dall’illecito al saldo e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dall’illecito alla data odierna (quando il debito con la liquidazione si trasforma da debito di valore a debito di valuta).
Inoltre, gli interessi, decorrenti dalla data dell’evento, devono essere liquidati non sulla somma rivalutata, ma con riferimento ai singoli momenti nei quali, per effetto della rivalutazione, la somma equivalente al bene perduto si è incrementata nominalmente.
Quindi, gli interessi, al tasso legale, dovranno essere calcolati sull’importo finale ma previa devalutazione dello stesso alla data dell’evento dannoso, e sugli importi poi rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat.
Quanto alle rimanenti voci di danno richieste, il tribunale ritiene che vadano liquidate soltanto le ulteriori somme riguardanti la custodia del mezzo dalla data del sinistro a quello di svolgimento della ctu (dopo tale data il veicolo ben avrebbe potuto essere venduto per il valore stimato e ritenuto congruo anche dal ctu), quelle per lo svolgimento della perizia di parte e quelle di traduzione ed asseverazione.
Riguardo alle prime, preso atto di quanto riferito dal teste S., va liquidato l’importo di Euro 14625,00 in moneta attuale, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria ad oggi (il testimone ha riferito che, alla data della sua escussione, quello era stato l’importo sborsato per la custodia del mezzo); in merito alle seconde e terze questo giudice stima congrue le somme indicate nelle fatture in atti (docc. 7, 11 e 12) e quindi complessivamente Euro 2583,36.
Anche su tale ultimo importo sono dovuti gli interessi e la rivalutazione con le stesse modalità di calcolo indicate per la liquidazione del danno alla motrice.
Null’altro può essere liquidato in assenza di prova puntuale e specifica; in particolare, non va riconosciuto alcunché per le spese per l’autista sostitutivo, volta che nel verbale della polizia stradale nessun cenno era stato fatto a lesioni subite dal conducente del veicolo attoreo e che nei certificati in atti si parla genericamente di una malattia manifestatasi a tre giorni di distanza dai fatti, durata circa un mese e causata da un non meglio specificato incidente sul lavoro.
Non si dimentichi peraltro che il teste N.C. ha riferito che l’Haarpaintner era sceso dal mezzo con le sue gambe e subito dopo il tamponamento aveva fumato una sigaretta insieme al testimone, evenienza questa che non può che indurre a ritenere che le condizioni di salute dell’autista fossero buone.
Tutto ciò premesso, accertata la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa, l’Uci deve essere condannato a pagare all’attrice le somme sopra indicate.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa e respinta,
accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro,
condanna l’UCI a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di Euro 21.672,88, quella di Euro 14.625,00 e quella di Euro 2583,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione
condanna parte convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 7254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Pone in via definitiva le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Brescia il 6 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2019.