a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., comma 6, (Corte Cost. n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio, il giudice e’ tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, essendo, per contro, irrilevante che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessita’ di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformita’, il loro corretto funzionamento. Peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocita’ essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformita’ e che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalita’ ed affidabilita’ dell’apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorche’ e nell’istante in cui l’eccesso di velocita’ e’ rilevato.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|11 ottobre 2022| n. 29625
Data udienza 23 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35728/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C., rappresentata e difesa dapprima dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso e poi dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in data 21/6/2021;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso la SENTENZA N. 20931/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23/9/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.n.c. avverso la sentenza del giudice di pace che aveva, a sua volta, respinto l’opposizione della stessa nei confronti di quattro verbali di accertamento della polizia stradale che le avevano contestato il superamento, come accertato con sistema SICve-TUTOR, dei limiti di velocita’.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha respinto il motivo con il quale l’opponente aveva dedotto l’inesistenza di una valida omologazione dell’apparecchiatura e l’omessa taratura della stessa rilevando: – innanzitutto, che la presunzione di legittimita’ dell’azione pubblica imponeva al destinatario di provare come l’apparecchio utilizzato non fosse stato omologato ovvero sottoposto a taratura; – in secondo luogo, che nei verbali impugnati era indicato il decreto di omologazione dell’apparecchio con attestazione di corretta installazione e perfetto funzionamento dell’apparecchiatura e che era, pertanto, onere dell’opponente procedere, con istanza di accesso agli atti e ai documenti ad essa relativi ai sensi della L. n. 241 del 1990, per dimostrare compiutamente in giudizio le denunciate mancanze.
1.3. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto di non poter rilevare “alcuna discriminazione nell’apposizione di controllo di velocita’ su determinate strade statali, rientrando nei poteri amministrativi di discrezionalita’ l’organizzazione del territorio insindacabile allo stato avendo la parte solo genericamente allegato elementi di iniquita’ nei confronti degli automobilisti”.
1.4. Il tribunale, poi, ha rilevato che, come si evince dai verbali impugnati, la postazione di controllo era preventivamente segnalata con appositi cartelli, come previsto dall’articolo 142 C.d.S., comma 6bis, e dal Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007, per cui ogni mancanza o difetto doveva essere provata dall’opponente, senza che la generica allegazione contraria sollevata dalla stessa, peraltro non accompagnata dalla richiesta di prova sul punto, possa essere ritenuta idonea a sconfessare l’assunto dell’autorita’ come da verbale munito di fede privilegiata sino a querela di falso.
1.5. Il tribunale, infine, ha ritenuto che, come risulta dal verbale, era stata applicata una riduzione del 5%, e cioe’ l’unica riduzione ammessa per l’accertamento della velocita’ con apparecchiature, mentre l’invocata riduzione progressiva prevista dal comma 3 dell’articolo 345 del regolamento di attuazione del codice della strada puo’ essere applicata solo per controlli effettuati con metodi empirici.
2.1. La (OMISSIS) s.n.c., con ricorso notificato all’Avvocatura Generale dello Stato it 25/11/2019, ha chiesto per sei motivi, la Tassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
2.2. La Prefettura e’ rimasta intimata.
2.3. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Il terzo motivo, con il quale la societa’ ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli articolo 2697 c.c. e articolo 45 C.d.S., comma 6, cosi’ come dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015, dev’essere esaminato in via prioritaria ed e’ fondato, con assorbimento di tutti gli altri.
3.2. La ricorrente, infatti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver implicitamente affermato la necessita’ della taratura del sistema utilizzato per il rilevamento delle infrazioni, ha, tuttavia, ritenuto che e’ l’opponente a dover provare la mancanza della stessa e, comunque, il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata, senza, tuttavia, considerare che, in realta’, l’onere di produrre in giudizio il certificato di taratura della stessa spetta alla prefettura.
3.3. La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato e recentemente ribadito (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.) che, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., comma 6, (Corte Cost. n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio, il giudice e’ tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533 del 2018; conf. Cass. n. 23953 del 2020, non massimata), essendo, per contro, irrilevante (cfr. Cass. n. 40627 del 2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessita’ di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformita’, il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757 del 2019; Cass. n. 29093 del 2020).
3.4. Peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocita’ essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformita’ (Cass. n. 14597 del 2021; Cass. n. 9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalita’ ed affidabilita’ dell’apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorche’ e nell’istante in cui l’eccesso di velocita’ e’ rilevato” (Cass. n. 32369 del 2018).
3.5. E’, quindi, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento: e solo in presenza di detti elementi, di per se’ sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocita’ (circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionata l’onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 29093 del 2020, non massimata; Cass. n. 3538 del 2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della pubblica amministrazione, al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato).
3.6. Va, poi, ricordato che, come da questa Corte gia’ affermato (Cass. n. 1608 del 2021), la circolare del Ministero dell’interno 26/6/2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5) gia’ prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, aveva prescritto la verifica periodica di funzionalita’ e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocita’, stabilendo, in particolare, che tale verifica doveva (e deve) essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento in applicazione della L. n. 99 del 2009 articolo 4) ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualita’ aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Solo successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13/6/2017 ha previsto che “le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformita’ ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento”.
3.7. Deve, pertanto, ritenersi che ai fini della legittimita’ della sanzione, non e’ sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma e’ necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nel precedente da ultimo citato (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.).
3.8. La sentenza impugnata, li’ dove ha ritenuto che nei verbali impugnati era indicato il decreto di omologazione dell’apparecchio con attestazione di corretta installazione e perfetto funzionamento dell’apparecchiatura e che spetta all’opponente la prova che la stessa non sia stata omologata ovvero sottoposta a taratura, non si e’, quindi, attenuta ai principi esposti, tanto piu’ in mancanza di certificazioni successive e comunque eseguite nell’anno anteriore alle infrazioni contestate, e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente.
3.9. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
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