La natura perentoria del termine di cui all’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010, per il deposito della domanda di mediazione si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologic. Ne deriva che, in caso di mancata proposizione dell’istanza di proroga del termine prima della sua scadenza, la parte inevitabilmente decade dalla relativa facoltà di instaurare il procedimento di mediazione, con la conseguenza che la tardiva proposizione della domanda di mediazione deve essere equiparata, sotto il profilo della conseguente improcedibilità della domanda giudiziale, alla sua totale omissione.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Tribunale|Messina|Sezione 1|Civile|Sentenza|29 novembre 2022| n. 2022

Data udienza 28 novembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA – prima sezione civile

composto dai Sigg.:

dott.ssa Caterina Mangano – Presidente est.

dott. Corrado Bonanzinga – Giudice

dott.ssa Viviana Cusolito – Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2015 del Registro Generale Contenzioso 2021

TRA

(…) nato a M. (…) C.F. (…) rappresentato e difeso dall’Avv. (…) giusta procura in atti,

E

(…) nato a M. il (…) C.F. (…) in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (…) nato a M. il (…) rappresentato e difeso dall’Avv.(…) unitamente e disgiuntamente all’Avv.(…) giusta procura in atti.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) citava in giudizio il germano (…) in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore (…) esponendo che in data 09.10.2017 era deceduto il proprio padre (…) lasciando due figli (le odierne parti attrice e convenuta) e che il de cuius aveva redatto in data 20.05.2012 testamento olografo, pubblicato l’08.06.2020 dalla dott.ssa (…) (notaio in Barcellona Pozzo di Gotto), a mezzo del quale aveva disposto dei suoi beni immobili, siti in contrada T. del Comune di Messina, S.S. 113 Km. 14,620, in favore del nipote (…) con riserva di usufrutto al figlio (…)

Ciò premesso, l’attore rilevava che, a causa di tale disposizione, aveva subito una lesione della propria quota di legittima; che nonostante i tentativi per risolvere bonariamente la controversia, i coeredi non erano riusciti a giungere ad un accordo; che aveva avuto esito negativo anche il tentativo di mediazione promosso dallo stesso.

Chiedeva che venisse accertata la sua qualità di erede legittimo, come tale avente diritto ad una quota pari ad 1/3 del patrimonio ereditario e che venisse disposta la riduzione della quota del lascito testamentario, sia in riferimento alla nuda proprietà che all’usufrutto degli immobili oggetto del testamento, con vittoria di spese e compensi della procedura.

Con comparsa depositata in data 07.07.2021 si costituiva in giudizio (…) in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (…) contestando il contenuto dell’atto di citazione.

In particolare, rilevava che alcuna lesione di legittima era stata attuata dal testatore, dovendosi tenere conto delle donazioni indirette ricevute dall’attore da parte del comune genitore, e della quota libera e disponibile di cui il testatore poteva disporre in misura di 1/3 dell’asse ereditario nonché dei beni ereditari già appresi dall’attore.

Rilevava, inoltre, che erano presenti passività ereditarie ammontanti complessivamente ad Euro 53.181,04, da imputarsi agli eredi pro quota ereditaria così come ulteriori spese integralmente sostenute dallo stesso per le utenze e la manutenzione degli immobili facenti parte dell’asse ereditario e chiedeva che se ne tenesse conto nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata la lesione di legittima.

Eccepiva altresì la compensazione con le somme di cui è creditore nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo n. 495/2011, per il quale è attualmente pendente il giudizio di opposizione.

Alla luce di quanto sopra, chiedeva quindi l’accertamento della inammissibilità dell’azione di riduzione esercitata dall’attore, della improcedibilità della stessa per il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il rigetto delle domande attoree o, in subordine, che l’eventuale accertata eccedenza venisse posta in compensazione con il credito vantato dallo stesso nei confronti di (…) in forza del decreto ingiuntivo n. 495/2011.

Spiegava infine domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’attore al rimborso della complessiva somma di Euro 46.601,53, in ragione della quota ereditaria che sarebbe risultata esattamente in corso di causa, o la compensazione di tale credito con l’eventuale debito che dovesse risultare in capo al convenuto.

All’udienza del 6.10.2021 il giudice istruttore, rilevato che la controversia era soggetta a mediazione obbligatoria e che il regolare espletamento di tale incombente non era stato documentato, assegnava alle parti termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava la causa all’udienza del 16 febbraio 2022 per la verifica della condizione di procedibilità della domanda.

A tale udienza, dato atto che la parte istante in mediazione obbligatoria non era comparsa al primo incontro e che tale condotta condizionava la procedibilità della domanda giudiziale, che il convenuto eccepiva tale improcedibilità anche sotto il profilo della mancata indicazione, nell’istanza, dell’oggetto del giudizio di merito e che, in ogni caso, in carenza di documentazione relativa al procedimento di mediazione menzionato nell’atto introduttivo, era stato assegnato termine perentorio per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine alla questione relativa procedibilità della domanda giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e divisione ereditaria proposta da (…) e rinviava la causa all’udienza del 20.04.2022.

A tale ultima udienza, rilevato che parte attrice non aveva precisato le conclusioni in ordine all’eccezione di improcedibilità della domanda di riduzione avanzata, il giudice istruttore rinviava il giudizio per il suddetto incombente al 18.05.2022 e a tale udienza, precisate le conclusioni da entrambe le parti, la causa veniva rimessa al collegio ai fini della decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Deve essere dichiarata l’improcedibilità delle domande introdotte con citazione da (…) ai sensi dell’art. 5 c. II D.Lgs. n. 28 del 2010 in accoglimento dell’eccezione formulata dal convenuto in sede di tempestiva costituzione.

Si rileva che, a seguito del provvedimento -reso in esito all’udienza di prima comparizione in data 12 ottobre 2021- con il quale era stata evidenziata la mancata documentazione della condizione di procedibilità concernente l’esperimento della mediazione obbligatoria, parte attrice ha depositato in giudizio un verbale negativo di mediazione conseguente a mancata comparizione degli interessati che ha fatto seguito ad un’istanza recante quale oggetto della controversia il riferimento ad una “divisione giudiziale” e quale ragione della pretesa il riferimento ad una “divisione illegittima”.

Ne consegue che la mediazione avviata dall’attore era già connotata da evidenti profili di irregolarità tali da inficiare la procedibilità dell’azione: essa, per un verso, era stata introdotta da un’istanza che non prevedeva alcun riferimento alla autonoma domanda di riduzione delle disposizioni lesive della legittima e, sotto altro profilo, era stata vanificata dalla mancata comparizione dell’istante in sede di mediazione.

Quanto al primo aspetto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui …affinché possa intendersi rispettata la condizione di procedibilità dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è necessario che vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell’istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda, azionata innanzi al giudice ordinario. Il giudice è chiamato ad accertare sia l’esatta corrispondenza, dai punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell’azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, che, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione. (da ultimo, Cass. n.23072/2022).

Quanto, invece, al secondo profilo, occorre ricordare che l’art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.

La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, né che possa inviarvi soltanto il proprio avvocato.

La condizione di procedibilità è integrata dalla comparizione personale eventualmente attuata mediante delega ad altro soggetto previo conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Ciò premesso in ordine al primo esperimento, si rileva che la stessa parte attrice non ha neppure dato corso alla instaurazione di un regolare procedimento di mediazione a seguito del citato provvedimento che aveva all’uopo concesso termine ex artt. 5 e 6 del D.L. n. 28 del 2010, nonostante la notoria perentorietà del termine medesimo.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice ritiene di condividere, il carattere di perentorietà del termine ben può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso, Cass. n. 45530/2004; n. 14624/2000).La natura perentoria del termine di cui all’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010, per il deposito della domanda di mediazione si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico (Cfr., in tal senso nella giurisprudenza di merito, Trib. Spoleto, 19.12.2019; Trib. Lecce, 03.03.2017; Trib. Cagliari, 08.02.2017; Trib. Firenze, 14.09.2016; Trib. Roma, 14.07.2016, n. 14185).

Apparirebbe invero del tutto incoerente che il legislatore abbia previsto, da un lato, la sanzione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo tra l’altro che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 giorni, e dall’altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Cfr. Trib. Lecce, sent. 3 luglio 2017).

In ogni caso, ove -diversamente opinando- si volesse ritenere la natura ordinatoria e non perentoria del termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione, la mancata proposizione di una tempestiva istanza di proroga avrebbe, nella specie, comportato inevitabilmente, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità che ancora si condivide, la decadenza della relativa facoltà processuale (in punto di mancato rispetto di termini ordinatori processuali non prorogati, Cass. n. 589/2015; Cass. n. 4448/2013; Cass. n. 4877/2005; per l’orientamento di merito secondo cui, pur ritenendo la natura ordinatoria e non perentoria del termine in discorso, la parte a carico della quale è stato posto l’onere di instaurare il procedimento di mediazione può ottenere dal Giudice una proroga del termine, semprechè depositi tempestivamente l’istanza prima della scadenza del termine stesso, si veda Trib. Savona, 26.10.2016; Trib. Piacenza, 18.10.2016; Trib. Monza, 21.01.2016; Trib. Como, 12.01.2015).

Ne deriva che, in caso di mancata proposizione dell’istanza di proroga del termine prima della sua scadenza, la parte inevitabilmente decade dalla relativa facoltà di instaurare il procedimento di mediazione, con la conseguenza che la tardiva proposizione della domanda di mediazione deve essere equiparata, sotto il profilo della conseguente improcedibilità della domanda giudiziale, alla sua totale omissione.

Tutto ciò premesso, pare evidente che il processo debba essere definito in rito per via della conclamata improcedibilità della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa e applicando i parametri minimi.

P.Q.M.

il Tribunale di Messina, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) con citazione notificata in data 16 aprile 2021, così provvede:

– dichiara improcedibile la domanda;

– condanna (…) alla refusione delle spese processuali in favore di (…) liquidandole in Euro 2.908,00 (Euro 851,00 per fase studio, Euro 610,00 per fase introduttiva ed Euro 1.453,00 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Messina il 28 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2022.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.