in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato con Decreto Legislativo n. 5 del 2006, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza e’ rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilita’ delle parti.

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|13 marzo 2019| n. 7188

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 9526/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2018 dal Cons. dDott. CAIAZZO ROSARIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’assorbimento dei restanti mortivi del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), con delega orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a. propose domanda d’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. per la somma complessiva di Euro 151.689,39, oltre interessi, quale credito fondato su contratto di finanziamento stipulato con l’ (OMISSIS) s.r.l. e accollato dalla stessa (OMISSIS) s.r.l..

La domanda fu rigettata dal giudice delegato del Tribunale di Agrigento, su conforme parere del curatore, poiche’ ad essa non risultava allegato ne’ l’atto di mutuo sottoscritto dalle parti (ma solo una copia da computer con denuncia di smarrimento), ne’ il successivo atto di cessione alla societa’ fallita.

Avverso tale provvedimento la banca propose opposizione allo stato passivo; si costitui’ il fallimento.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione, sia in quanto fondata anche su documenti prodotti tardivamente, in violazione del termine di cui alla L. Fall., articolo 99, comma 4, sia perche’ gli stessi documenti tardivamente prodotti non costituivano prova certa della trasmissione alla banca opponente del ramo d’azienda relativo al mutuo fondiario stipulato dalla societa’ conferente, essendo, peraltro, stati eccettuati dal conferimento i crediti classificati “a sofferenza” e quelli cartolarizzati, nonche’ i finanziamenti agevolati e di altra tipologia.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che, pur a voler ritenere accertato il rapporto, non ne era stato dimostrato il quantum, e che era inammissibile la prospettata questione di illegittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 99, comma 4.

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con memoria.

Non si e’ costituita la curatela fallimentare cui il ricorso e’ stato regolarmente notificato.

Con ordinanza interlocutoria emessa in data 5.5.17, la sesta sezione della Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 98 e 99 e degli articoli 81 e 112, c.p.c., poiche’ la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la produzione documentale a fronte della contestazione della prova della titolarita’ del credito in capo alla Banca, sollevata dal Curatore in sede di memoria di costituzione, in quanto eccezione non rilevabile d’ufficio.

Con il secondo motivo e’ dedotta la nullita’ del decreto impugnato, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo censurata l’argomentazione sulla prova del credito, espressa tra l’altro in termini dubitativi e generici. Con il terzo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 1831 e 2697 c.c., in relazione alla statuizione sul quantum, sostenendo che sul punto era la Curatela onerata della prova contraria.

Nella memoria, la Banca ha posto la questione di costituzionalita’ (che invero non aveva proposto in ricorso) della L. Fall., articolo 99, comma 1, n. 4, della per violazione dell’articolo 24 Cost., nella parte in cui, precludendo all’opponente di chiedere l’ammissione di prove precostituite e costituende la cui necessita’ sia conseguenza delle eccezioni sollevate dalla parte opposta nella propria memoria di costituzione, impedisce al creditore opponente di tutelare i propri diritti.

Il ricorso e’ infondato.

La Banca popolare ha agito facendo valere la titolarita’ del credito quale conferitaria del ramo d’azienda relativo al mutuo fondiario in capo, in origine, alla (OMISSIS) s.p.a., documentando la cessione avvenuta con rogito notarile del 14/1/2010 solo in sede di memoria conclusiva, e quindi tardivamente, in violazione del termine di decadenza previsto della L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4.

Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di opposizione allo stato passivo, la titolarita’ del credito in capo all’opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicche’, da un lato, grava sull’attore l’onere della sua allegazione e della relativa prova, dall’altro, il fallimento opposto e’ legittimato a prendere posizione su tale profilo e a contestarlo anche in un momento successivo alla tempestiva costituzione in giudizio, non trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare, a pena di decadenza, nella memoria difensiva L. Fall., ex articolo 99, comma 7 (Cass., n. 4453/18; v. anche SU, n. 2951/16 secondo cui la carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa).

Va altresi’ osservato che in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato con Decreto Legislativo n. 5 del 2006, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza e’ rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilita’ delle parti (Cass., n. 15037/16; ord. n. 19610/17).

Pertanto, il credito fatto valere dalla banca ricorrente non puo’ dirsi dimostrato.

Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento degli altri due che riguardano censure afferenti alla documentazione a sostegno del credito oggetto della domanda d’insinuazione al passivo, nonche’ l’irrilevanza della questione di costituzionalita’ sollevata.

Nulla va statuito per le spese, attesa la mancata costituzione della Curatela fallimentare.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Nulla per le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, articolo 13, comma 1 quater.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.