in materia di testamento olografo la falsità, l’erronea o l’incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell’invalidità del testamento, considerato, come pure afferma la dottrina civilistica, che la funzione della data nel testamento olografo è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell’atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l’ultimo. Pertanto, l’annullabilità del testamento ai sensi dell’art. 606 c.c., comma 2, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che al tempo della redazione del testamento il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l’efficacia di altro testamento ritendendolo posteriore a quello senza data o con data falsa.
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Il testamento olografo, pubblico e segreto.
Eredità e successione ereditaria
Tribunale Oristano, civile Sentenza 20 settembre 2018, n. 612
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Leopoldo Sciarrillo – Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela – Giudice
Dott.ssa Enrica Marini – Giudice relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. (…) del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno 2009, promossa da:
(…), nata a (…) il (…), e (…), nata a N., il (…), nella loro qualità di eredi della defunta (…), elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv.ti Ro.Sc. e Fe.Mu., che le rappresentano e difendono in forza di procura a margine dell’atto di citazione;
ATTRICI
CONTRO
(…), nata il (…) a N., con il patrocinio degli Avv.ti Lu.Es. e Gi.Ba.;
CONVENUTA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO PER LEGGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pietrina e (…) hanno convenuto in giudizio (…), allegando di essere eredi universali ab intestato di (…), nata a (…) il (…) e deceduta in Nuoro il 21 giugno 2008, essendo sue parenti in linea retta di quinto grado. Le attrici hanno lamentato che la convenuta si trovava senza alcun titolo nel possesso dei beni facenti parte del compendio ereditario, costituito da numerosi beni immobili, meglio individuati in citazione, e hanno di conseguenza domandato la condanna della medesima al rilascio dei beni e al pagamento dei relativi frutti percepiti a decorrere dall’apertura della successione.
Le attrici hanno inoltre rappresentato la possibile sussistenza di un testamento olografo con cui la (…) avrebbe istituito propria erede universale la convenuta; testamento di cui hanno fin dall’atto di citazione disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione.
Si è costituita in giudizio (…), domandando il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
La convenuta ha allegato di essere l’erede universale della (…), in quanto da lei istituita erede con testamento olografo del 1 settembre 2004, regolarmente pubblicato in data 24 luglio 2008, e ha eccepito la mancanza in capo alle attrici della qualità di eredi della (…) e la loro conseguente carenza di legittimazione attiva a chiedere il rilascio dei beni in parola.
Una volta prodotta la copia del testamento olografo, le attrici hanno disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione apparentemente riconducibili alla de cuius e la convenuta ha avanzato tempestiva istanza di verificazione.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l’espletamento di una consulenza tecnica.
Con ordinanza resa in data 18 dicembre 2013 il Tribunale ha invitato le attrici a dichiarare entro la successiva udienza se intendessero proporre querela di falso, atteso che, anche in ragione del recente mutamento degli orientamenti giurisprudenziali sulle modalità di contestazione del testamento olografo, risultava necessario pronunciare sull’autenticità del testamento olografo oggetto del procedimento.
All’udienza del 2 ottobre 2014 le attrici hanno quindi proposto la querela di falso avverso il testamento olografo oggetto del procedimento.
La causa, previo espletamento di un’ulteriore consulenza tecnica grafologica, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Deve anzitutto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale, con la quale la convenuta aveva chiesto di essere dichiarata erede universale di (…), perché espressamente rinunziata.
La relativa domanda se non rinunziata avrebbe dovuto essere in ogni caso dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente.
La querela di falso e le ulteriori domande proposte dalle attrici devono essere rigettate, in quanto infondate.
Giova premettere che, ai sensi della disposizione di cui al primo comma dell’art. 602, c.c.: “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Il secondo comma della disposizione indicata prevede altresì che: “la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”.
Il terzo comma della norma richiamata stabilisce infine che: “la data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Dalla disposizione indicata risulta che tre sono gli elementi fondamentali perché si abbia olografo: a) scrittura di mano del testatore; b) data; c) sottoscrizione.
Il primo elemento fondamentale è dato dalla scrittura delle disposizioni, e di tutte, di mano del testatore.
Il requisito della sottoscrizione, previsto distintamente dall’autografia delle disposizioni testamentarie, ha invece la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento.
Altro elemento dell’olografo è la data che, per espressa disposizione dell’art. 602, c.c., deve indicare il giorno, il mese e l’anno e deve essere anch’essa scritta “di mano” del testatore.
Tanto premesso, deve considerarsi che il terzo comma della disposizione indicata regola gli effetti della discordanza tra dies e datum, prescrivendo che la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidere in base al tempo del testamento.
Infatti, se è vero che in mancanza della data il testamento è di per sé invalido, senza che debba ricorrere alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 602, comma terzo, c.c., la non verità della data non rende invece di per sé invalido il testamento olografo.
Se la data non è vera, occorre provare la non verità ed il giorno effettivo in cui la scheda è stata invece vergata ma solamente per risolvere i problemi della capacità del de cuius o della priorità fra due o più testamenti, o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. In proposito, la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di rilevare che: “in materia di testamento olografo la falsità, l’erronea o l’incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell’invalidità del testamento, considerato, come pure afferma la dottrina civilistica, che la funzione della data nel testamento olografo è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell’atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l’ultimo. Pertanto, l’annullabilità del testamento ai sensi dell’art. 606 c.c., comma 2, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che al tempo della redazione del testamento il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l’efficacia di altro testamento ritendendolo posteriore a quello senza data o con data falsa” (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2012, n. 9466).
Ciò chiarito, nell’odierna vertenza, le due consulenze tecniche d’ufficio espletate nel corso del giudizio hanno concluso che la scheda testamentaria oggetto del procedimento è stata chiaramente redatta e firmata da (…).
Le conclusioni cui sono pervenute le due consulenze tecniche ora richiamate risultano condivisibili perché logicamente coerenti e diffusamente motivate.
Nella relazione tecnica a firma della dott.ssa (…), depositata in data 8 ottobre 2015, si legge, infatti, che: “le analisi di confronto tra i tracciati grafici della compilazione della scheda testamentaria datata 01.09.2004 e della sua sottoscrizione dicente (…), in atti siglati X, disconosciute ed i tracciati grafici delle sottoscrizioni di comparazione autografe della (…), mettono in evidenza analogie di tipo sostanziale e morfologico. La scheda testamentaria fornisce una grafia completa, costante e omogenea rispetto alla sua sottoscrizione, mentre le comparative sono costituite da firme. Proprio per la suddetta rispondenza, il confronto è stato condotto serenamente col supporto del dato tecnico oggettivo, anche se maggiormente incentrato sulla firma. Inoltre dal punto di vista temporale, le comparative hanno offerto un quadro ampio ed esplicativo dell’iter subito dalla grafia della (…) e le cartelle cliniche con l’intervento del grafo patologo hanno chiarito alcuni punti che erano già di per sé eloquenti attraverso la grafia ma avevano richiesto l’attenzione di un occhio medico esperto. L’aver avuto la possibilità di osservare tecnicamente una analogia strutturale costante nelle autografe, in tutte, a prescindere dalla data, ha aiutato alla luce del dato analogo fornito nel testamento del 2004, in cui appunto sono stati rilevati elementi tecnici identici” (cfr. pag. 36, relazione cit.).
Gli accertamenti tecnici sono stati condotti sulla scorta di un’ispezione strumentale del documento contente il testamento olografo per cui è causa (mediante l’impiego di lente ingrandimento 7 e 15 X; microscopio stereoscopico 20X; raggi ultravioletti; raggi infrarossi), dell’analisi particolareggiata della compilazione e della sottoscrizione e rilevazione delle caratteristiche di gesto e di struttura aventi valore oggettivo, sulla base dell’analisi dei tracciati grafici delle sottoscrizioni e dei documenti di comparazione, mediante l’analisi di confronto tra i tracciati grafici della compilazione e della sottoscrizione della scheda in contestazione ed i tracciati grafici delle autografe di comparazione di (…) e tramite la valutazione delle risultanze ottenute (cfr. relazione cit.).
L’osservazione tecnica ha permesso di rilevare che la scheda testamentaria datata 1 settembre 2004 rappresenta un testamento scritto di pugno su di un foglio uso bollo, filigranato, per una estensione totale di nove righi, compilato nel rispetto del margine sinistro ma non di quello destro, le cui fincature verticali non sono state lette dall’occhio di chi lo ha scritto: il testamento risulta inoltre vergato interamente mediante utilizzo di penna con la medesima inchiostrazione ossia penna a sfera tipo BIC avente inchiostrazione scura (cfr. pag. 8, relazione cit.).
Le immagini allegate alla relazione tecnica mostrano difatti come tanto la porzione scritta quanto la firma abbiano dato pari risposta all’irraggiamento IIRR ed UUVV, manifestando quindi la provenienza da penna compatibile (cfr. pagg. da 8 a 12, relazione cit.).
Le genuinità del tratto evidenzia come sia stato del tutto assente l’intervento di strumenti meccanici o chimici che possano aver sostituito la mano nella resa della firma e/o del testo. Inoltre, tutto il testo risulta regolare; non sono presenti momenti di disomogeneità repentina o bruschi cambi di direzione (cfr. pag. 15, relazione cit.).
L’impianto del testo risulta poi connotato da elementi caratterizzanti costanti quali: le forti contorsioni degli assi laterali, la scarsa velocità grafica, la discreta fluidità, il calibro piccolo, la pressione di media intensità che dosa gli alleggerimenti dei tratti ascendenti in maniera disomogenea; la disomogeneità nella gestione dello spazio grafico; il disordine nell’andamento del profilo inferiore delle lettere, che si dispongono mediante continue oscillazioni rispetto al rigo di base, le forme grafiche chiare e leggibili, le personalizzazioni letterali con abbellimenti e convolvoli, le forme grafiche spontanee e fluide, la prevalenza della coesione sulla cesura e le forme grafiche curve (cfr. pagg. da 15 a 17, relazione cit.).
Devono poi essere disattese le censure mosse dalla parti attrici in ordine all’asserita inadeguatezza dell’esame peritale, conseguente alla lamentata esiguità delle scritture di comparazione.
Invero, l’esame peritale si è basato su un rilevante numero di scritture di comparazione, quali: il saggio grafico reso dalla (…) nei procedimenti civili R.G. 479/2005; 480/2005; 481/2005, l’atto di donazione del 1.12.2004, rogito notaio (…), rep. (…), racc. (…), le schede di richiesta e rilascio di carta di identità del 12.4.2000 e del 30.3.2005, la scheda di autorizzazione a fornire informazioni sullo stato di salute relativa al ricovero nel presidio ospedaliero Delogu in Ghilarza 3.11.2004; la delega a margine nel procedimento R.G. 190/2012.
La circostanza per cui le scritture di comparazione siano costituite esclusivamente dalle firme della (…) e non già da altri scritti, oltre che non veritiera (atteso che il saggio grafico del 2005 aveva riguardato anche altri scritti differenti dalla sottoscrizione della (…)), risulta non persuasiva al fine di inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU, tenuto conto del numero delle scritture di cui si è potuto disporre al fine di svolgere il confronto tra i documenti.
Le immagini allegate che riproducono le scritture di comparazione costituiscono un chiaro indice dell’iter grafico subito dalla (…) e della difficoltà manifestata nella tenuta dell’attenzione per un periodo grafico lungo: si riscontrano inoltre alcune costanti nella grafia delle firme vicine temporalmente al testamento contestato rappresentate dai continui disallineamenti sul rigo; le variazioni sul tema conduttore sono evidenti e risultano una costante strutturale fortemente significativa (cfr. le immagini rappresentate nelle pagg. 25 e 26, relazione cit.).
Il confronto con gli altri elementi di comparazione ha condotto a riscontrare come le lettere riprodotte siano connotate da forti personalizzazioni e formazioni di gesti complicati in un ritmo spontaneo e fluido e come soprattutto resti invariata la struttura grafica, caratterizzata da: contorsioni continue nei prolungamenti degli assi letterali; scarsa velocità grafica, fluidità gestuale, calibro medio o medio piccolo distribuito in maniera disomogenea, pressione di media intensità che dosa gli alleggerimenti dei tratti ascendenti comunque in maniera disomogenea, gestione disomogenea dello spazio grafico tra le locuzioni che compongono la firma, forte disordine nell’andamento del profilo inferiore delle lettere, forme grafiche chiare e leggibili, presenza di personalizzazioni letterali con abbellimenti e convolvoli, forme grafiche spontanee e fluide, prevalenza della coesione sulla cesura e forme grafiche curve.
Nel confronto è stata peraltro osservata una forte analogia nella distribuzione delle disomogeneità che ha riguardato le dimensioni del calibro, lo spazio interletterale e tra le locuzioni, la disomogeneità pressoria, la disomogeneità in seno alla direzione dei prolungamenti degli assi letterali, nella disposizione lungo il rigo e nella resa del profilo inferiore delle lettere (cfr. pag. 30, relazione cit.).
Alla luce delle chiare risultanze emerse risulta quindi priva di pregio l’allegazione di parte attrice secondo cui il Consulente tecnico non si sarebbe avvenuto di un “ritocco” del testamento da parte di un’altra persona. L’ausiliario ha infatti escluso tale eventualità sulla scorta di un’analisi complessa e accurata che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle attrici, non si è limitata all’esame della sola inclinazione delle lettere ma ha osservato la genuinità del tratto, l’assenza di disomogeneità repentine o di bruschi cambi direzionali nella scheda testamentaria, ha compiuto un esame obiettivo degli elementi caratterizzanti l’impianto del testo.
Gli accertamenti tecnici hanno inoltre svolto un’analisi comparativa delle scritture autografe della (…) che ha condotto a rilevare l’esistenza di forti analogie nelle lettere, nella struttura grafica e nella distribuzione delle disomogeneità, nei termini già ricostruiti nella superiore parte motiva.
Peraltro, il differente modo di disporre il nome e il cognome sul foglio e lo spazio esistente tra nome e cognome, parzialmente diverso tra la scrittura riportata nel secondo rigo del testo e quella della sottoscrizione in calce all’olografo, non soltanto risultano compatibili con la provenienza da un unico autore ma possono ben spiegarsi in ragione delle modalità con cui si è soliti scrivere il proprio nome nella parte introduttiva di un testo: modalità differenti rispetto a quelle utilizzate per apporre la propria sottoscrizione in calce a un documento. Può quindi ragionevolmente ritenersi che la (…) fosse solita apporre la propria sottoscrizione con una maggiore cura e attenzione e lasciare uno spazio più ampio tra ogni parola al fine di rendere la propria firma chiara e leggibile, come infatti dimostrato dall’analisi di tutte le sottoscrizioni in atti che sono servite come comparazione.
Del resto, il minor spazio intercorrente tra le parole che compongono il nome e il cognome della testatrice, riscontrabile nel secondo rigo, rispetto al maggiore spazio visibile nella sottoscrizione in calce al documento trova altra verosimile spiegazione nella circostanza per cui lo spazio disponibile per la scrittura rispetto al margine destro del foglio fosse prossimo a terminare nel secondo rigo, laddove nella sottoscrizione in calce al documento, vi era un maggiore spazio a disposizione rispetto al margine destro del foglio. La parola “(…)” nel secondo rigo si colloca infatti poco prima della metà del rigo, la parola “(…)” nella sottoscrizione in calce al documento si trova invece all’inizio del rigo: di qui la necessità, per l’autore della scheda testamentaria, di fare maggiore economia degli spazi disponibili nel secondo rigo.
Infine, deve considerarsi che anche l’esame tecnico compiuto dal Dott. (…) aveva portato a concludere che: “il testamento olografo datato 1 settembre 2004 a firma della (…) è autentico, è stato cioè vergato per intero dalla de cuis (…)” (cfr. pag. 30, relazione tecnica depositata il 29 marzo 2012).
In definitiva, le chiare risultanze degli accertamenti tecnici e l’esame obiettivo della scheda testamentaria oggetto del giudizio conducono inequivocabilmente a ritenere che la stessa sia autentica e sia stata interamente redatta e sottoscritta da (…).
Da ultimo, rileva il Collegio che l’analisi delle scritture di comparazione e, in particolare, delle sottoscrizioni apposte dalla (…) sul modulo di richiesta di rilascio della carta d’identità nell’anno 2000 e della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2.03.1996, potrebbe al più suffragare la fondatezza delle osservazioni che erano state suggerite, in occasione della prima consulenza tecnica d’ufficio espletata, dal consulente tecnico di parte delle attrici. A avviso del medesimo consulente avrebbe infatti potuto ravvisarsi, nelle firme successive al ricovero della (…) del 18.09.2004, un certo tremore, una titubanza e una difficoltà esecutiva differenti dalla linearità che aveva caratterizzato le sottoscrizioni anteriori al ricovero (cfr. pag. 11, osservazioni cit.).
Tali osservazioni condurrebbero in astratto a ritenere che il testamento avesse erroneamente indicato la data del 1 settembre 2004, poiché effettivamente redatto dalla (…) in una data successiva al ricovero e in presenza di un verosimile stato di incapacità di intendere e di volere della testatrice.
Le considerazioni svolte nella superiore parte motiva illustrano nondimeno come nell’odierna vertenza sia precluso al Collegio di statuire sulla non veridicità della data del testamento olografo in parola, non essendo stata proposta in giudizio alcuna domanda rispetto alla quale la statuizione indicata risulterebbe strumentale entro i rigorosi confini tracciati dalla disposizione di cui all’art. 602, comma terzo, c.c.
La querela di falso e le consequenziali domande di rilascio dei beni e di restituzione dei frutti proposte dalle attrici devono essere quindi rigettate.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali (liquidate come in dispositivo secondo i parametri prescritti per le cause di valore indeterminabile dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 37 del 2018), le stesse devono essere compensate nella misura di un quinto, tenuto conto della cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, che, se reiterata, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Avuto riguardo al criterio della prevalente soccombenza, le attrici devono, pertanto, essere condannate a rifondere in favore della convenuta la restante misura, liquidata secondo i parametri medi di liquidazione, per tutte le fasi processuali, fatta eccezione per quella decisionale, per cui si ritiene equa l’applicazione dei parametri minimi di liquidazione, tenuto conto dell’inammissibilità della comparsa conclusionale di parte convenuta, depositata il 20.10.2016 anziché il 19.20.2016.
Le spese delle due consulenze tecniche d’ufficio devono essere poste definitivamente a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
2. Rigetta la querela di falso proposta in relazione al testamento olografo del 1 settembre 2004 di (…).
3. Rigetta le ulteriori domande proposte dalle attrici.
4. Ordina la restituzione dei documenti depositati all’udienza del 9 febbraio 2015.
5. Dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della sentenza odierna sull’originale del documento impugnato.
6. Compensa nella misura di un quinto le spese processuali e, per l’effetto, condanna le attrici a rifondere, in favore della convenuta, la restante misura che liquida nell’importo di Euro 4.696,80, oltre oneri accessori, come per legge e se dovuti, e rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.
7. Pone definitivamente a carico delle parti attrici le spese delle due consulenze tecniche d’ufficio espletate nel corso del giudizio.
Così deciso in Oristano il 19 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2018.