Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore con conseguente integrazione della causa di nullità espressamente prevista dall’art. 606 c.c. il quale la prevede, tra gli altri casi, quando “manca l’autografia o la sottoscrizione”; ipotesi di nullità la cui ratio è chiaramente rinvenibile nella necessità di preservare la genuina volontà del testatore. D’altronde, anche una meno grave ‘guida della mano’ da parte di terzi integra la carenza di autografia, conformemente al principio per cui: la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità itto alla volontà dell’adiuvato – che dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

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Tribunale|Sassari|Civile|Sentenza|26 luglio 2022| n. 806

Data udienza 25 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SASSARI

composto dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente;

dott.ssa Marta Guadalupi Giudice;

dott. Francesco De Giorgi Giudice, relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 4901 del Ruolo Generale dell’anno 2017 tra:

(…) in qualità di erede di (…) deceduta in corso di causa, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell’Avv. Al.Ri., che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del 12.10.2020;

attore

contro

(…), elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell’Avv. Pi.Pu., che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(…) ha convenuto in giudizio (…) per accertare la nullità per difetto di forma, in quanto apocrifo sia nella autografia che nella sottoscrizione, del testamento olografo apparentemente redatto dalla di lei germana defunta (…) il 13.3.2009 e pubblicato il 4.7.2017 con atto a rogito notaio (…), con il quale veniva nominata erede universale la convenuta (…) e veniva, pertanto, implicitamente revocato il precedente testamento pubblico a rogito notaio (…) in data 30.1.2008 che istituiva erede universale l’attrice (…) e, in sostituzione, il figlio (…), con richiesta subordinata di annullamento dell’ultimo testamento per errore vizio della volontà.

Nel suddetto testamento pubblico la testatrice, altresì, oltre a revocare un altro precedente testamento pubblico risalente al 2005, dichiarava di essere analfabeta e di essere capace di apporre solamente la propria firma.

L’attrice, pertanto, a fondamento della domanda ha dedotto che la scheda testamentaria olografa non potesse essere stata scritta di pugno della testatrice in quanto analfabeta, come dalla stessa dichiarato dinanzi al notaio (…) nel precedente testamento pubblico. Ha sostenuto, quindi, l’invalidità del testamento e ha concluso per l’accertamento della nullità per difetto di forma in quanto non autografo ai sensi dell’art. 606 c.c., nonché per la declaratoria di apertura della successione testamentaria o in subordine ab intestato in proprio favore, e per la condanna di parte convenuta alla restituzione dell’immobile della de cuius detenuto sine titulo.

Si è costituita in giudizio (…) contestando le domande di parte attrice ed invocandone il rigetto, sostenendo che (…) si fosse determinata alla revoca del testamento precedentemente reso in favore della sorella a seguito di varie vicissitudini con la famiglia d’origine: in particolare nessuno dei parenti, tantomeno la sorella (…), nei 10 anni trascorsi tra la data del testamento pubblico con la quale veniva istituita erede universale e la data del testamento olografo impugnato, si era interessato alla defunta testatrice nonostante, nel testamento in favore dell’attrice, la (…) avesse espressamente inserito che avrebbe dovuto assisterla fino alla morte.

La convenuta ha aggiunto che in quegli anni aveva conosciuto e frequentato costantemente (…), divenendone l’unico vero punto di riferimento e rimanendole sempre accanto, anche a seguito del suo ricovero presso una struttura protetta a Florinas (Villa Margherita) resosi necessario in conseguenza dei problemi respiratori cui la defunta testatrice era con il tempo andata incontro, i quali richiedevano cure mediche continue ed appropriate. Altresì, la convenuta ha specificato che, dietro espresso desiderio di (…), le aveva insegnato a leggere e scrivere in modo che non dovesse più sentirsi fuori dal mondo, come spesso lamentava, a causa della sua condizione di analfabeta.

In corso di causa è deceduta l’attrice e si è contestualmente costituito in sua vece l’erede (…).

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, consulenza tecnica d’ufficio e prova per testimoni ed è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contenute negli atti richiamati in epigrafe.

In particolare la CTU grafologica e grafoscopica è stata espletata per valutare l’autenticità e, dunque, la riferibilità alla testatrice del testamento olografo del 13.3.2009, pubblicato con atto a rogito notaio (…) il 4.7.2017, mediante confronto della scheda testamentaria impugnata con le firme apposte dalla testatrice nei precedenti testamenti pubblici (il primo del 26.9.2005, ricevuto dal notaio (…); e il secondo del 30.1.2008, ricevuto dal notaio (…)), oltre che con le firme depositate presso l’ufficio comunale che ha rilasciato l’ultimo documento d’identità in possesso della de cuius e con la firma contenuta nel decreto di nomina di amministratore di sostegno del 28.8.2019.

Le domande proposte dall’attore sono fondate e devono essere accolte per le argomentazioni che seguono.

Risulta dagli atti che la de cuius (…) abbia redatto testamento pubblico in data 30.1.2008, ad atto notaio (…), con il quale veniva revocata ogni precedente disposizione testamentaria e che disponeva nel modo seguente: “nomino erede universale di tutto il mio patrimonio presente e futuro mia sorella (…) in riconoscenza di tutta l’assistenza che mi presta insieme a suo figlio in tutte le necessità di vita che confido durerà sino alla mia morte”; nell’atto era altresì contenuta la seguente dichiarazione resa al Notaio: “la stessa dichiara di essere analfabeta ma di saper apporre la sua firma”.

Su tale scheda testamentaria, che chiaramente istituisce erede universale Antonia Gala non vi sono contestazioni di sorta.

Quanto, invece, al testamento olografo in data 13.3.2009, ad atto notaio (…), del seguente tenore: “Io sottoscritta (…) nata il (…) ad Arzachena nel pieno delle mie capacità intellettive nomino mia erede universale la signora (…) nata (…) nomino esecutore testamentario l’avvocato Pietrina Putzolu con sede a Sassari via (…)”, si deve convenire con le risultanze della CTU – utilizzabile per fondare la decisione in quanto analitica, frutto di approfonditi esami strumentali e comparativi, congruamente e logicamente motivata – la quale ha accertato quanto segue: “eseguito l’adeguato screening sulle scritture Y Gala autografe, esaminate le caratteristiche delle omogenee sottoscrizioni testamentarie X in verifica, – e valutate le prevalenti incoerenze grafo-motorie tra le contrapposte X/Y, – le firme indagate X possono considerarsi molto probabilmente APOCRIFE e non riconducibili alla mano di (…)”; ed altresì: “osservate le caratteristiche grafiche interne all’olografo X in verifica, valutate alcune importanti incompatibilità ed incoerenze gestuali, stante altresì il grave decadimento cognitivo ed il grado di analfabetizzazione della de cuius, – il grafismo compilativo X può considerarsi molto probabilmente APOCRIFO e non riconducibile alla mano di (…)”.

L’Ausiliario ha quindi concluso sia per il difetto di autografia che per il difetto di sottoscrizione in ordine alla scheda testamentaria impugnata affermando come appaia alquanto improbabile che la de cuius avesse sviluppato, alla data della redazione del testamento olografo “competenze ed abilità scritturali tali da poter redigere in forma autonoma e consapevole una scrittura testamentaria organizzata, finalizzata e corretta sotto il profilo ortografico e lessicale, anche mediante utilizzo di vocaboli e terminologie distanti dall’ambito culturale della stessa”.

Tale testamento pertanto risulta essere redatto in violazione delle prescrizioni stabilite dall’art. 602, comma 1 c.c. (“il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”) con conseguente integrazione della causa di nullità espressamente prevista dall’art. 606 c.c. il quale la prevede, tra gli altri casi, quando “manca l’autografia o la sottoscrizione”; ipotesi di nullità la cui ratio è chiaramente rinvenibile nella necessità di preservare la genuina volontà del testatore.

D’altronde, per giurisprudenza costante, anche una meno grave ‘guida della mano’ da parte di terzi integra la carenza di autografia, conformemente al principio per cui: “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità itto alla volontà dell’adiuvato – che dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo (cfr. Cass. civ. ord. n. 5505 del 06/03/2017).

Deve ritenersi assorbita nell’ambito di tale pronuncia di nullità anche quella relativa all’annullamento richiesta da parte attrice in via subordinata, deducendo a sostegno un vizio/errore nel consenso.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti: “non incorre nel difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in presenza di una domanda che deduce l’invalidità di un testamento olografo sia per incapacità del testatore, sia per la falsità dell’atto, dichiari la nullità dello stesso, avendo accertato la mancanza dell’autografia ed avendo ritenuto assorbente tale causa di nullità rispetto a quella di annullamento per difetto di capacità, in quanto la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell’ambito del “petitum”, le ragioni dell’annullamento e la decisione della domanda assorbente, comportando una tutela più piena, che rende superflua la pronuncia sulla domanda assorbita, ormai non sorretta da alcun concreto interesse” (cfr. Cass. Civ., n. 12473 del 21.5.2013). Per l’effetto della dichiarata nullità del testamento olografo, deve essere anche dichiarata aperta la successione testamentaria di (…) in forza del testamento pubblico per atto del Notaio (…) del 30.1.2008 in virtù della quale è istituita erede (…), cui a sua volta succede il figlio (…).

In ordine alla domanda di condanna della convenuta alla restituzione dell’immobile facente parte dell’asse ereditario e pacificamente costituito dall’abitazione sita in Sassari, via (…), distinto al NCEU al foglio (…), si deve, altresì ritenere la fondatezza di tale domanda in quanto il possesso dell’immobile da parte della (…) costituisce circostanza di fatto non specificamente contestata e pertanto provata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. (peraltro, il possesso si evince in ogni caso dal tenore complessivo della comparsa di costituzione e risposta – fr. pag. 2), risultando così pienamente assolto l’onere della prova gravante sull’erede conformemente al principio per cui: “poiché la petizione dell’eredità – che è un’azione reale diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete – presuppone l’accertamento della qualità di erede dell’attore, questi può limitarsi ad offrire la prova della sua qualità ereditaria o dei diritti che gli spettano “iure hereditario” – qualora siano contestati – e ciò diversamente dall’onere probatorio richiesto nella rei vindicatio, che pur avendo con la “petitio hereditatis” affinità nel petitum, se ne differenzia, postulando la dimostrazione da parte dell’attore della proprietà dei beni attraverso un serie di regolari passaggi durante il periodo necessario per l’usucapioni” (cfr. Cass. civ. n. 5252 del 15/03/2004; Cass. civ. ord. n. 7871 del 19/03/2021).

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al d.m. 55/2014 nello scaglione delle cause di valore indeterminabile tenendo conto della bassa complessità della controversia e parametri medi per tutte le fasi. Sulla parte soccombente devono, altresì, interamente gravare le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

– dichiara la nullità, in quanto apocrifo sia nella autografia che nella sottoscrizione, del testamento olografo in data 13.3.2009, il quale non proviene, pertanto, da (…), nata (…) e deceduta in Florinas in data 28.6.2017;

– dichiara aperta nella data della morte la successione testamentaria di (…) in favore di (…), cui è succeduto (…), in forza del testamento pubblico per atto Notaio (…) rep. 349 del 30.1.2008;

– condanna (…) alla restituzione in favore di (…) dell’immobile facente parte dell’asse ereditario, sito in Sassari, via (…), distinto al NCEU al foglio (…);

– condanna (…) alla rifusione, in favore di (…), delle spese processuali che si liquidano in Euro 7.803,98, di cui Euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;

– pone definitivamente a carico di (…) le spese di CTU con obbligo di rifusione alla controparte di quelle che abbia in tutto o in parte anticipato.

Così deciso in Sassari il 25 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.

Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:

Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.