La produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l’esercizio sia dell’azione cartolare, sia dell’azione causale, costituendo la produzione degli originali requisito per l’esame nel merito della domanda. L’omesso deposito dell’originale non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo, potendo la parte assolvere detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, invece, irrilevante l’avvenuta produzione, già in sede monitoria, delle fotocopie dei titoli, sia pure non contestate nella loro conformità all’originale, in quanto, nell’azione causale, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, è tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l’azione cambiaria.
Tribunale Cassino, civile Sentenza 16 luglio 2018, n. 884
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1357 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell’anno 2013 avente ad oggetto “Altri contratti atipici”
TRA
(…), titolare dell’omonima ditta individuale (p.iva (…)), rappresentata e difesa dall’Avv. Em.Ca. ed elettivamente domiciliata in Pontecorvo, alla Via (…), giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(…) s.r.l. (c.f. (…)), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Te. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Pa.Me. in Cassino, alla Via (…), giusta procura in atti
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03/06/2013 la (…) si opponeva al decreto ingiuntivo n. 157/2013 emesso da questo Tribunale per la somma di Euro 48.206,19 in favore di (…) S.r.l. chiedendo: “revoca inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo distinto al n. 157/2013 o, fissazione di udienza camerale, ai fini della decisione sulla richiesta di revoca della provvisoria esecuzione dello stesso, stante l’avvenuto pagamento del credito vantato dalla convenuta opposta; nel merito, l’attrice opponente chiede al giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata e respingere la pretesa di cui al ricorso che l’ha provocato, con vittoria di spese ed onorari”. Premetteva che l’impresa individuale di cui era titolare si rivolgeva all’odierna convenuta al fine di ottenere la fornitura di pietrame destinato all’attività di frantumazione per un importo di Euro 48.206,19. Per il pagamento della somma, l’attrice rilasciava sia titoli cambiari propri che titoli cambiari ricevuti in pagamento da propri clienti, in particolare dalle società (…) e (…) s.r.l. Evidenziava che i titoli offerti in pagamento venivano protestati e pertanto si provvedeva al parziale pagamento mediante assegni circolari per un importo di Euro 14.000,00, assegno bancario dell’istituto di credito (…) incassato in data 05/04/2012 per un importo di Euro 5.000,00, nonché mediante effetti cambiari emessi dalla sig.ra (…) e girati da essa attrice alla convenuta. Sosteneva, inoltre che, in seguito a detto pagamento, la convenuta provvedeva a restituire all’attrice parte dei titoli consegnati precedentemente e rinviando la consegna dei titoli della società (…) S.r.l. al momento in cui ne avrebbe avuto disponibilità. L’attrice precisava di non essere debitrice della convenuta in quanto gli effetti cambiari della sig.ra F. girati all’opposta convenuta sarebbero stati regolarmente pagati alla scadenza e subordinava il pagamento dei titoli emessi dalla (…) S.r.l. per la somma di Euro 4.000,00 alla restituzione.
Si costituiva in giudizio l’opposta che concludeva “per il rigetto dell’opposizione, perché del tutto infondata, con ogni consequenziale pronuncia anche in merito alle spese, diritti ed onorari”. Premetteva che i titoli cambiari emessi dall’opponente erano stati protestati e che gli assegni che la stessa imputava al pagamento dell’obbligazione assunta erano stati emessi da soggetti terzi, in particolare dalla sig.ra (…) e dalla (…) S.r.l., che erano direttamente obbligati iure proprio nei confronti della (…) S.r.l. Sosteneva inoltre che i titoli emessi da (…) e (…) erano rimasti insoluti e comunque non erano riferiti all’obbligazione assunta tra le parti. Gli effetti cambiari per l’importo di Euro 25.000,00 emessi dalla sig.ra (…) e girati alla (…) dall’opponente, sebbene non ancora tutti scaduti, non davano garanzie, in quanto già il primo effetto a scadenza 31/12/2012 non era stato pagato.
L’opposizione è fondata.
Con il ricorso monitorio (del 6/03/2013) l’opposta ha dedotto di vantare un credito di Euro 48.206,19 che è rimasto non contestato dall’opponente, la quale ha limitato l’opposizione all’avvenuto adempimento dell’obbligazione.
Nel suddetto ricorso, l’opposta ha dedotto di aver ricevuto in acconto titoli per Euro 30.000,00 poi non onorati (ha prodotto copia dei titoli e dei relativi protesti).
Nell’atto di opposizione, la (…) ha dedotto di aver di aver sostituito i titoli protestati con assegni per Euro 19.000,00 e titoli emessi dalla (…) e da altri soggetti e girati all’opposta. Ha prodotto un atto sottoscritto da quest’ultima (doc. 8) secondo cui, stante il ritorno degli effetti insoluti, la (…) accettava in pagamento delle fatture pari a Euro 42.000,00 effetti sbf di clienti della (…) per un totale di circa Euro 47.000,00.
Nella comparsa, l’opposta non ha contestato di aver ricevuto i titoli ma ha dedotto di averli ricevuti per l’adempimento di obbligazioni di terzi, riservandosi anche di dimostrare detti rapporti con i terzi. Nel corso della lite nulla ha dimostrato.
Da ciò deve darsi credito alla ricostruzione di parte opponente secondo cui l’importo di Euro 19.000,00 a mezzo assegni è stato incassato e ha estinto parte della debitoria.
Il residuo è stato saldato con ulteriori titoli in relazione ai quali (in particolare quelli emessi dalla (…) per Euro 25.000,00 la cui ricezione è chiaramente ammessa in comparsa) l’opposta ha dedotto che, benché non ancora scaduti, presumibilmente non sarebbero stati onorati, poiché al momento della costituzione in giudizio il primo non era stato onorato.
Ad oggi, non risulta se i titoli siano stati saldati o meno ma l’opposta non ha prodotto gli originali.
La S.C. ha chiarito che “La produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l’esercizio sia dell’azione cartolare, sia dell’azione causale, costituendo la produzione degli originali requisito per l’esame nel merito della domanda. L’omesso deposito dell’originale non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo, potendo la parte assolvere detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, invece, irrilevante l’avvenuta produzione, già in sede monitoria, delle fotocopie dei titoli, sia pure non contestate nella loro conformità all’originale, in quanto, nell’azione causale, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, è tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l’azione cambiaria” (sent. 22531 del 28/10/2011).
In mancanza degli originali, non è possibile riconoscere alcuna somma nella presente sede ove è stata esperita l’azione causale.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va integralmente revocato.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, atteso che risulta, in ogni caso, che il pagamento è stato più volte rinviato e ad oggi non interamente onorato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti della (…) s.r.l. così provvede:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2013;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino il 10 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2018.