la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, ne’ di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purche’ questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa, sicche’, escluso che la sopravvivenza (se cosi’ si puo’ dire) del titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito sia condizionata alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve concludersi che in pendenza della procedura, pur essendo divenuta improcedibile (o improseguibile) l’azione singolare volta alla riscossione coattiva del credito nei confronti dell’insolvente, il titolo mantiene la sua validita’ ad ogni altro effetto.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|12 settembre 2022| n. 26806
Data udienza 19 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27423/2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui e’ difesa per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 601/2019 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. L’ADER – Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 601/19, del 14 marzo 2019, della Corte di Appello di Firenze, che – accogliendone solo parzialmente il gravame esperito avverso la sentenza n. 749/17, del 12 giugno 2017, del Tribunale di Pisa – cosi’ provvedeva.
Essa, in particolare, ha confermato l’accoglimento dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c., proposta da (OMISSIS) in relazione a fermo amministrativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86, sebbene con riferimento per quanto qui ancora di interesse – a quelli, fra i crediti richiamati dal provvedimento di fermo opposto, sorti antecedentemente al concordato fallimentare del (OMISSIS); e cio’ sul rilievo che, in relazione ad essi, l’ADER avrebbe potuto fare istanza di insinuazione al passivo.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver notificato al (OMISSIS) il preavviso di fermo amministrativo,di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, citato articolo 86, in relazione al pagamento di ventitre’ cartelle di pagamento, tutte ritualmente notificate e non onorate.
Il (OMISSIS) proponeva opposizione “ex articolo 615 c.p.c.” (qualificazione della cui irritualita’, l’ADER non risulta essersi mai doluta), in particolare sul presupposto che le iscrizioni a ruolo fossero relative a debiti della societa’ (OMISSIS) che si pretendevano adempiuti in esecuzione di concordato fallimentare, conclusosi con decreto del 5 dicembre 2007, procedura nella quale l’odierna ricorrente non si era insinuata.
L’adito Tribunale pisano accoglieva l’opposizione, con decisione gravata dall’opposta, che vedeva accogliere solo parzialmente l’impugnazione, visto che il giudice di appello – per quanto qui di interesse – confermava la fondatezza dell’opposizione, sebbene non con riferimento a tutti i crediti di cui al provvedimento di fermo, bensi’ soltanto a quelli antecedenti al concordato fallimentare.
3. Avverso la pronuncia della Corte fiorentina ricorre per cassazione l’ADER, sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 51 e 52.
Sul presupposto che il (OMISSIS) fosse un imprenditore individuale, sicche’ la procedura concorsuale non avrebbe mutato la posizione creditoria dell’ADER nei suoi confronti, una volta tornato esso “in bonis”, la ricorrente assume che la decisione impugnata avrebbe disatteso il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, in base alle norme suddette, la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato “in bonis” (e’ citata Cass. Sez. 1, sent. 20 giugno 2011, n. 13447).
4. E’ rimasto solo intimato il (OMISSIS).
5. La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle censure gia’ proposte.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso va accolto.
8. “In limine”, tuttavia, deve escludersene l’inammissibilita’, come, invece, eccepito dal Procuratore Generale presso questa Corte, sul rilievo che la sentenza impugnata si fonderebbe su una seconda “ratio decidendi” – la prescrizione dei crediti di ADER non attinta dall’odierna impugnazione.
8.1. L’eccezione, infatti, non puo’ essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Difatti, la circostanza che la sentenza impugnata nell’accogliere, sebbene solo “in parte qua”, l’appello dell’ADER abbia non solo circoscritto l’accoglimento dell’opposizione del (OMISSIS) ai crediti che avrebbero potuto essere fatti oggetto di insinuazione, da parte di ADER, al passivo fallimentare, ma anche dato atto, nel contempo, che la prescrizione dei crediti dovesse escludersi per quelli di cui alle cartelle notificate nel 2010 (ponendosi tale notifica, come poi quella, nel 2014, del fermo amministrativo, quale atto interruttivo della prescrizione), comporta che l’eventuale fondatezza della questione oggetto del presente ricorso potra’ condurre, nel merito, al rigetto dell’opposizione anche in relazione a quei crediti – naturalmente, nei limiti in cui essi non risultino prescritti – che pure avrebbero potuto essere fatti oggetto di insinuazione al passivo fallimentare.
Cio’, dunque, supera il rilievo espresso dal Procuratore Generale.
9. Cio’ detto, l’unico motivo proposto dalla ricorrente e’ fondato.
9.1.1. Si e’ gia’ accennato – esponendo i fatti di causa – alla circostanza che l’ADER non ha contestato l’erroneita’ del ricorso, da parte del (OMISSIS), allo strumento dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c. (dovendo, per vero, l’impugnativa del fermo amministrativo – attesane la natura non gia’ di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa essere proposta con azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, destinata a seguire le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15354, Rv. 635989-01; sulla natura di azione di accertamento negativo dell’impugnativa del fermo amministrativo, si vedano anche tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2015, n. 24234, Rv. 637764-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2018, n. 28528, Rv. 651657-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, n. 7756, Rv. 657504-01), avendo essa incentrato la sua doglianza, almeno in questa sede, unicamente sul fatto che la mancata insinuazione al passivo fallimentare, una volta tornato il fallito “in bonis”, non le precludeva la proposizione dell’azione esecutiva.
La doglianza e’ fondata, proprio sulla scorta del precedente di questa Corte richiamato dalla ricorrente.
Difatti, e’ stato affermato che la L. Fall., articolo 51, norma “che vieta azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, opera sul piano formale e contribuisce a dare attuazione alla regola del concorso, che, ai sensi del successivo articolo 52, comma 1, vige in ambito fallimentare, e che impone a tutti i creditori che intendano soddisfarsi sul ricavato dalla vendita dei beni acquisiti all’attivo di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti”, nulla autorizzando, “pero’, a trarre dalla norma in esame una sorta di regola capovolta, secondo cui la mancata partecipazione al concorso determinerebbe l’estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito: non v’e’, infatti, alcuna equivalenza fra perdita della facolta’ processuale e perdita del diritto sostanziale di azione, ne’ vi e’ un obbligo per il creditore concorsuale – divenuto tale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento del proprio debitore – di diventare creditore concorrente” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 20 giugno 2011, n. 13447, Rv. 618362-01).
In sostanza, “la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, ne’ di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purche’ questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa”, sicche’, escluso “che la “sopravvivenza” (se cosi’ si puo’ dire) del titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito sia condizionata alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve concludersi che in pendenza della procedura, pur essendo divenuta improcedibile (o improseguibile) l’azione singolare volta alla riscossione coattiva del credito nei confronti dell’insolvente, il titolo mantiene la sua validita’ ad ogni altro effetto” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 13447 del 2011, cit.). Non risultano sviluppati argomenti in contrario e non si vede ragione per discostarsi da tale approdo ermeneutica.
10. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.
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