Transazione lite obbligazione solidale pagamento onorari avvocato.
L’articolo 68 Legge professionale forense, nel testo in vigore ratione temporis, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite gia’ cominciata. Affinche’ possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, e’ necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese. La norma citata non e’, invece, applicabile quando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte: in tal caso, infatti, manca il presupposto stesso per l’applicazione del citato articolo 68 cit., il quale implica l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 30 aprile 2018, n. 10380
Data udienza 7 febbraio 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7614-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) e rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1740/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), sul presupposto di aver difeso (OMISSIS) in una causa di lavoro nei confronti di (OMISSIS) e che tale giudizio si era risolto con un accordo transattivo intercorso tra le parti a sua insaputa, con la conseguente declaratoria, con sentenza del 9/2/2010, della cessazione della materia del contendere e della compensazione delle spese di lite, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Catanzaro, il (OMISSIS) per sentirlo condannare, a norma dell’articolo 68 Legge professionale, al pagamento della somma di Euro 13.282,25, oltre accessori, a titolo di competenze professionali.
(OMISSIS) si e’ costituito in giudizio ed ha dedotto l’inapplicabilita’ dell’articolo 68 Legge professionale, poiche’ la lite e’ stata definita con sentenza, ed, in via subordinata, ha contestato le prestazioni professionali indicate.
Il tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata in data 12/2/2013, ha rigettato la domanda sul rilievo che l’articolo 68 Legge professionale non potesse trovare applicazione al caso, come quello di specie, in cui il giudizio risultava definito con sentenza, sia pur dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
(OMISSIS) ha proposto appello, deducendo, in particolare, che il giudice, pur avendo definito la lite con sentenza, non aveva, in realta’, delibato alcunche’, essendosi limitato a prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere e dell’inesistenza di contenzioso sulle lite, che ha compensato, e chiedendo, quindi, che, in riforma della sentenza, venisse accertato e dichiarato l’obbligo solidale del (OMISSIS) al pagamento in suo favore, ai sensi dell’articolo 68 cit., dei diritti e degli onorari maturati nell’ambito del giudizio promosso da (OMISSIS) e definito con la sentenza del 9/2/2010.
(OMISSIS) si e’ costituito in giudizio ed ha dedotto l’infondatezza dell’appello, spiegando appello incidentale relativamente alla pronuncia di compensazione delle spese di lite per assoluta carenza di motivazione e violazione del principio di soccombenza.
La corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10/12/2013, ha rigettato l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale.
La corte, in particolare, ha osservato; quanto al primo, che “l’applicabilita’ dell’articolo 68 L. p. presuppone che sia stata sottratta al giudice la possibilita’ di definire il giudizio, ancorche’ con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, l’articolo 68 e’ norma di stretta interpretazione che non puo’ trovare applicazione nelle ipotesi di definizione giudiziale della causa. La norma prevede infatti che “quando un giudizio e’ definito in via transattiva” (e) deve dunque trattarsi di un accordo stragiudiziale destinato a sottrarre al giudice la definizione del giudizio. Nel caso in esame il giudizio ancorche’ con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con compensazione delle spese di lite senza alcuna valutazione esplicita della soccombenza virtuale, si e’ tuttavia definito con sentenza e non con transazione stragiudiziale, di talche’ la norma non e’ applicabile”; quanto al secondo, che “il tribunale di Catanzaro ha immotivatamente compensato le spese di lite, violando il criterio della soccombenza” e che non “vi sono ragioni di incertezza interpretativa dell’unica norma rilevante nella definizione del presente giudizio che valgano a derogare al detto principio”.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 19/3/2014, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 28/4/2014.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo, il ricorrente, lamentando la falsa e la falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 68 ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza della solidarieta’ prevista dall’articolo 68 cit., sul rilievo che il giudizio e’ stato definito con sentenza e non con transazione stragiudiziale e che la predetta norma presuppone che sia sottratta al giudice la possibiita’ di definire il giudizio, ancorche’ con declaratoria di cessazione della materia del contendere, laddove, al contrario, la norma non trova applicazione quando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte, in mancanza, in tal caso, del presupposto stesso per l’applicazione dell’articolo 68 citato, il quale implice l’esistenza di un accordo diretto a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese. In altri termini, ha osservato il ricorrente, cio’ che rileva, per escludere la solidarieta’, non e’ la pronuncia di cessata materia del contendere ma la concorrente decisione sulle spese, ove residui sul punto una controversia tra le parti che imponga al giudice una pronuncia, sia pur virtuale, sul merito della controversia. Nel caso di specie, invece, le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transatta anche in relazione alle spese, tant’e’ che la sentenza da’ espressamente atto che non residua contrasto tra le parti neppure in merito alle spese del giudizio, che ha, quindi, compensato senza alcun accertamento sulla soccombenza virtuale.
2. Il motivo e’ fondato.
L’articolo 68 Legge professionale forense, nel testo in vigore ratione temporis, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite gia’ cominciata. Affinche’ possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, e’ necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass. n. 18343 del 2004, in motiv.). La norma citata non e’, invece, applicabile quando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte: in tal caso, infatti, manca il presupposto stesso per l’applicazione del citato articolo 68 cit., il quale implica l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese (Cass. n. 14193 del 2010, in motiv.; Cass. n. 25288 del 2016, in motiv.; Cass. n. 21209 del 2015, per la quale “in caso di transazione del giudizio, non sussiste la responsabilita’ solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dal R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 68 solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiche’ il presupposto per l’applicazione dell’articolo 68 cit. e’ proprio l’esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese”; conf. Cass. n. 1899 del 1986). Nella specie, la corte d’appello ha accertato, in fatto, che “il giudizio” e’ stato “definito con sentenza” “ancorche’ con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con compensazione delle spese di lite”, ma “senza alcuna valutazione esplicita della soccombenza virtuale”: ad inequivoca dimostrazione, quindi, che il giudizio e’ stato definito con una transazione (o con un accordo equivalente) che ha sottratto al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese, con la conseguente applicazione dell’articolo 68 cit..
3. Il ricorso, quindi, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
la Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente procedimento.