soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuita’ di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi. Tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c. che, in deroga all’articolo 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto. Da cio’ consegue che l’unicita’ del rapporto viene meno qualora, il trasferimento stato dichiarato invalido. L’unicita’ del rapporto presuppone, insomma, che la vicenda traslativa abbia avuto luogo in conformita’ col modello legale di cui all’articolo 2112 c.c.; al contrario, ove venga accertata l’invalidita’ della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa non puo’ che considerarsi instaurato in via di mero fatto con l’esito che le vicende risolutive dell’ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico tuttora esistente con il cedente. Nel caso di mancato perfezionamento della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112 c.c.) e di inconfigurabilita’ di una cessione negoziale (per mancanza dell’elemento costitutivo del consenso della parte ceduta), il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarita’ dell’originario cedente. La sopravvivenza de jure del rapporto di lavoro con la societa’ cedente, rende, pertanto, tale rapporto insensibile alle vicende – anche estintive – del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario. In sostanza, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa. il rapporto col cessionario e’ instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.

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Corte di Cassazione|Sezione L|Civile|Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28824

Data udienza 28 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22024/2019 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/01/2019 R.G.N. 260/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO CHE

1. la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello di (OMISSIS) S.p.A., ha riformato le sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale di Torino di condanna della societa’ – dato atto della prosecuzione del rapporto di lavoro nel periodo successivo all’1/8/2011 a seguito di declaratoria giudiziale di nullita’ della cessione del contratto di lavoro a (OMISSIS), poi divenuta (OMISSIS) – al risarcimento del danno (quantificato mediante CTU contabile) pari al trattamento economico che l’originario ricorrente (OMISSIS) avrebbe dovuto percepire nel periodo 15/7/2011 – 31/12/2014 come dipendente (OMISSIS), detratto l’incentivo all’esodo percepito da (OMISSIS) in occasione di accordo di risoluzione del rapporto appunto in data 15/7/2011, seguito da percezione di pensione di anzianita’ con decorrenza 1/8/2011;

2. il giudice di appello ha motivato il rigetto della pretesa del lavoratore con il fatto che questi aveva stipulato con la “cessionaria” un accordo transattivo in base al quale aveva accettato l’erogazione di un incentivo all’esodo, avendo raggiunto i requisiti pensionistici, richiamando, a conforto della soluzione adottata, la sentenza di questa Corte n. 6755/2015;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, (OMISSIS) cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a.;

4. il P.G. ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della nullita’ di cessione del contratto di lavoro e dell’articolo 1423 c.c. (inammissibilita’ della convalida del contratto nullo): si assume che le vicende risolutive con la cessionaria sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico in essere con la cedente, la quale ha violato l’obbligo di riassumere il lavoratore, e che l’accordo con la seconda societa’ deve considerarsi res inter alios acta;

2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione delle L. n. 153 del 1969 articolo 22, comma 1, lettera c), e Decreto Legislativo n. 503 del 1992 articolo 10, comma 6, avendo egli, al momento delle dimissioni da – e transazione con – (OMISSIS), espressamente rinunciato agli effetti delle sentenze e delle cause relative alla continuita’ del rapporto di lavoro con (OMISSIS) e riguardando l’incompatibilita’ tra la pensione di anzianita’ e l’esistenza di un rapporto lavorativo i rapporti tra il lavoratore e l’ente erogatore della pensione, con diritto di quest’ultimo di ripetere dal lavoratore quanto indebitamente erogato;

3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 3513/2009 del Tribunale di Torino; si assume che l’inesistenza del rapporto di lavoro con (OMISSIS) per le dimissioni volontarie del lavoratore avrebbe dovuto essere dedotta dalla (OMISSIS) nel giudizio di cassazione relativo a quel giudizio, definito con Cass. n. 22742/2013;

4. i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, in continuita’ con l’orientamento consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 2990/2018, confermato, tra le altre, da Cass. n. 21161/2019, n. 23352/2020, n. 3403/2021, n. 22428/2021, n. 35982/2021, n. 39948/2021, n. 12750/2022;

5. come questa Corte ha avuto modo di precisare, soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuita’ di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c. che, in deroga all’articolo 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da cio’ consegue che l’unicita’ del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento stato dichiarato invalido; l’unicita’ del rapporto invocata da parte ricorrente presuppone, insomma, che la vicenda traslativa abbia avuto luogo in conformita’ col modello legale di cui all’articolo 2112 c.c.; al contrario, ove venga accertata l’invalidita’ della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa non puo’ che considerarsi instaurato in via di mero fatto con l’esito che le vicende risolutive dell’ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico tuttora esistente con il cedente; nel caso di mancato perfezionamento della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112 c.c.) e di inconfigurabilita’ di una cessione negoziale (per mancanza dell’elemento costitutivo del consenso della parte ceduta), il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarita’ dell’originario cedente (cfr. Cass. n. 17784/2019, Cass. n. 5998/2019; in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 13485/2014, Cass. n. 17736/2016, Cass. n. 2281/2018, che hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario); la sopravvivenza de jure del rapporto di lavoro con la societa’ cedente, rende, pertanto, tale rapporto insensibile alle vicende – anche estintive – del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario; l’orientamento appena richiamato e’ assolutamente prevalente e tale da far ritenere superate le diverse statuizioni di cui alle sentenze di questa Corte n. 6755 e n. 9803 del 2015 invocate dalla societa’ ricorrente;

6. in sostanza, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa (Cass. n. 29092/2019); il rapporto col cessionario e’ instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale;

7. quanto, in particolare, alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria deve considerarsi che la transazione col terzo cessionario e’ res inter alios acta e dunque non puo’ condividersi l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con (OMISSIS), che quindi non potrebbe piu’ rivivere, assunto viziato dal supporre l’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex articolo 2112 c.c. di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi;

8. ne’ il conseguimento della pensione di anzianita’ integra una causa di impossibilita’ della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’incompatibilita’ (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica o il diritto dell’ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate), ma non comporta l’invalidita’ del rapporto di lavoro; invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei requisiti di eta’ e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per se’ come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicche’ le utilita’ economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all’operativita’ della regola della compensatio lucri cum damno (in termini Cass. n. 8949/2020 e giurisprudenza ivi richiamata);

9. si impone pertanto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado per il riesame della vicenda alla luce dei principi richiamati;

10. al giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, e’ demandato altresi’ il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.