Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della proprieta’ di quota di partecipazione al capitale di societa’ a responsabilita’ limitata (articolo 2479 c.c.), il relativo contratto, cui la societa’ e’ estranea, era valido ed efficace fra le relative parti, indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci della societa’; necessaria solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della societa’, degli altri soci e dei terzi, con la conseguenza che tale iscrizione aveva la funzione di dimostrare la qualita’ di socio nel rapporto con la societa’, in funzione dell’esercizio da parte del primo dei diritti sociali. La non assimilabilita’ del recesso del socio di societa’ a responsabilita’ limitata alla cessione per atto fra vivi della quota di partecipazione al capitale di tale tipo di societa’ e’ da confermare anche alla luce della vigente disciplina, derivata dalla riforma del 2003. Nel caso di recesso del socio (articolo 2473 c.c.) il rapporto derivante dalla manifestazione di volonta’ del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto e in ogni caso dalla legge (articolo 2473 c.c., comma 1, secondo periodo) e’ solo fra societa’ e socio recedente anche quanto alle conseguenze patrimoniali della sua manifestazione di volonta’ alla societa’ rivolta. Nel caso di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di societa’ a responsabilita’ limitata (articolo 2469 c.c.), il relativo contratto, cui la societa’ e’ estranea, e’ valido e efficace fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, necessario solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della societa’, degli altri soci e dei terzi (articolo 2470 c.c.).

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28717

Data udienza 19 novembre 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del suo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) s.r.l., e (OMISSIS);

– intimate –

e sul ricorso successivo proposto da:

(OMISSIS), quale socia della estinta (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3450/2015 della Corte di appello di Milano pubblicata il 25 agosto 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal consigliere Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.r.l. (di seguito indicata come ” (OMISSIS)”) vendette a terzi la proprieta’ della propria quota di partecipazione al capitale della (OMISSIS) s.r.l. (di seguito indicata come ” (OMISSIS)”).

La (OMISSIS) stipulo’ il 9-10 dicembre 2002 transazione relativa a lite allora pendente con (OMISSIS) s.r.l., in esecuzione della quale incasso’ Euro. 180.000.

La (OMISSIS) ottenne dal Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Cassano d’Adda decreto con cui venne ingiunto alla (OMISSIS) di pagare a detta societa’ ricorrente Euro. 61.200, pari alla propria quota della sopra indicata sopravvenienza attiva del patrimonio della stessa (OMISSIS), non prevista nel bilancio sulla base del quale era stato calcolato il prezzo di vendita al terzo della quota di capitale di (OMISSIS) fino alla cessione appartenente a (OMISSIS).

(OMISSIS) propose opposizione contro tale decreto ingiuntivo e chiamo’ in garanzia impropria (OMISSIS), suo amministratore al tempo della cessione.

Nel giudizio di opposizione intervenne la societa’ (OMISSIS) chiedendo la risoluzione, per inadempimento della (OMISSIS), della sopra indicata transazione e la condanna della stessa (OMISSIS) alla restituzione del danaro incassato in esecuzione di tale contratto.

Con sentenza emessa il 5 maggio 2012 il Tribunale di Milano-Sezione distaccata di Cassano d’Adda: rigetto’ l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla (OMISSIS); condanno’ (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) quanto da tale societa’ pagato alla (OMISSIS) in esecuzione della sentenza; rigetto’, in ragione della loro tardivita’, le domande di risoluzione della transazione e di condanna alla restituzione di quanto pagato in esecuzione di questa proposte dall’intervenuta (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).

2. Dalla sentenza di appello di seguito indicata risulta che: prima dell’inizio del giudizio di appello, la (OMISSIS) venne posta in liquidazione e, al termine della liquidazione, venne cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione; i soci della societa’ estinta erano (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l.; nel giudizio di appello definito con la sentenza in questa sede impugnata furono parti tanto la Signora (OMISSIS) (che si costitui’) che la societa’ (OMISSIS) (che rimase contumace).

3. Con sentenza emessa il 25 agosto 2015 la Corte di appello di Milano rigetto’ l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado, accolse l’appello incidentale proposto contro la stessa sentenza dalla (OMISSIS) e, in riforma della sentenza impugnata: rigetto’ la domanda di condanna proposta in via monitoria da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), revoco’ di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso, in accoglimento di tale domanda, dal Tribunale di Milano-Sezione distaccata di Cassano d’Adda il 7 aprile 2003; condanno’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., quali soci della estinta (OMISSIS) s.r.l., a restituire alla (OMISSIS) quanto da tale societa’ versato a (OMISSIS) in esecuzione della dichiarazione di provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo; condanno’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., quali soci della estinta (OMISSIS) s.r.l., a rimborsare tanto alla (OMISSIS) che a (OMISSIS) le spese dei due gradi di giudizio da tali parti rispettivamente anticipate; condanno’ (OMISSIS) a rimborsare alla (OMISSIS) le sole spese del giudizio di appello.

3.1 Per quanto riguarda la decisione di rigetto della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (con conseguente infondatezza dell’appello dalla prima proposto), la motivazione della sentenza e’ nel senso che: e’ errata la decisione del Tribunale di considerare tardiva la domanda dell’interventore solo perche’ proposta dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1), non trovando applicazione nei confronti dell’interventore (principale, litisconsortile ovvero adesivo autonomo) la disciplina delle preclusioni dal codice di rito previste per il convenuto, col solo limite della preclusione per l’interventore allo svolgimento delle attivita’ istruttorie gia’ precluse alle parti originarie del processo; nel merito (OMISSIS) deduce che l’inadempimento di (OMISSIS) si sarebbe sostanziato nella violazione dell’impegno da costei assunto con la clausola 9 del contratto di transazione – che prevedeva, fra l’altro, che con l’adempimento della transazione (OMISSIS) non avesse nulla da avere o pretendere “nei confronti del Dott. (OMISSIS)” -, avendo la stessa (OMISSIS) chiamato in causa (OMISSIS) per essere manlevata delle conseguenze dell’accoglimento della domanda avanzata contro di lei da (OMISSIS) in via monitoria; non sussiste il predicato inadempimento in quanto l’impegno assunto da (OMISSIS) con detto contratto “riguardava solo le questioni relative all’oggetto della transazione che si riferivano al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui alla Convenzione di Lottizzazione relativa ai terreni venduti dall’appellante all’appellata e che secondo la societa’ appellata gravano sulla opposta, mentre secondo quest’ultima sull’acquirente, e non gia’ la futura questione…avente ad oggetto la pretesa di (OMISSIS) di essere manlevata da (OMISSIS) qualora la domanda di (OMISSIS), ex socia di (OMISSIS) Immobiliare, di conseguire pro quota la sopravvenienza attiva conseguita da quest’ultima societa’ a seguito della predetta transazione e non considerata al momento della cessione della quota a terzi in data 30 dicembre 1998, fosse stata accolta”; alla dichiarazione di (OMISSIS) di non avere da (OMISSIS) “piu’ nulla da avere o pretendere…per qualsiasi titolo, ragione o causa”, non puo’ attribuirsi, attesa la sua genericita’, il significato che oggetto della transazione “non era solo la lite relativa alla controversa debenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, che le parti hanno appunto inteso definire con la conclusione di detto accordo, ma anche tutte le eventuali future controversie anche non ragionevolmente prevedibili”; (OMISSIS), peraltro, non ha neppure allegato che alla data di stipulazione della transazione “vi fossero elementi per ritenere, secondo appunto una ragionevole previsione, la futura insorgenza della presente controversia”.

3.2 La motivazione relativa all’appello incidentale proposto da (OMISSIS) e’ nel senso che: e’ vero che l’atto che contiene l’impugnazione e’ intitolato “appello incidentale condizionato” e che in questi termini risultano formulate le conclusioni, ma e’ altrettanto vero che “dall’esposizione dei motivi risulta evidente” che (OMISSIS) “ha inteso, in primo luogo, proporre appello incidentale, non condizionato, relativamente al capo della sentenza in relazione al quale e’ rimasta soccombente nei confronti di (OMISSIS) (v. paragrafo “appello incidentale – la conferma del decreto ingiuntivo e la reiezione dell’opposizione”), nonche’ appello incidentale, questo si condizionato, fondato sul passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento concluso con la transazione sopra, menzionata, nell’ipotesi in cui venisse accolto l’appello principale della societa’ (OMISSIS) e quindi risolta detta transazione (vedi paragrafo: “appello incidentale condizionato sul punto” che precede il paragrafo che tratta l’eccezione di giudicato” riguardante il decreto ingiuntivo opposto, sollevata dall’appellata nel caso venisse risolta la transazione che non e’ stata esaminata dal primo giudice in quanto ritenuta assorbita a seguito della declaratoria di inammissibilita’ delle domande proposte con l’atto di intervento della societa’ appellante), ovvero qualora venisse accolto l’appello di (OMISSIS)”.

3.3 La motivazione alla base dell’affermata fondatezza dell’appello proposto da (OMISSIS) puo’ essere cosi’ sintetizzata: (OMISSIS) aveva solo dedotto che il prezzo della cessione a terzi della proprieta’ della quota di partecipazione al capitale di (OMISSIS) di cui essa era titolare venne pattuito tenendo presente la situazione patrimoniale di (OMISSIS) al tempo della cessione e che l’avere (OMISSIS) successivamente ricevuto, in esecuzione della transazione da lei stipulata con (OMISSIS), Euro 180.000 aveva determinato una sopravvenienza attiva del patrimonio di detta accipiens non considerata al tempo della vendita, aveva determinato per essa (OMISSIS) danno pari al 34% di quanto ricevuto da (OMISSIS) (essendo pari al 34% dell’intero capitale la quota di partecipazione da lei venduta a terzi); “non si vede pero’ a quale titolo, ne’ la societa’ ha sul punto indicato alcunche’, (OMISSIS), quale socio della societa’ appellata, possa chiedere il pagamento di tale somma a quest’ultima”; (OMISSIS) era infatti estranea al contratto di cessione della quota in discorso (essendo indicato nell’atto di vendita che (OMISSIS) dichiaro’ “di nulla piu’ avere a chiedere pretendere ne’ dalla Societa’ nei dai cessionari relativamente alla precedente sua partecipazione alla Societa’”); qualora l’azione di condanna fosse stata proposta per responsabilita’ aquiliana di (OMISSIS) onde ottenere risarcimento del danno “per il prezzo inferiore che si assume incassato per la mancata considerazione del credito vantato da (OMISSIS) nei confronti della societa’ appellante”, nessuna prova e’ stata offerta che la considerazione anche di tale posta attiva avrebbe comportato un prezzo diverso della cessione delle quote e, in caso positivo, in che misura”; premesso che, quanto al rapporto tra socio e societa’, si e’ un presenza di un contratto di cessione di quota sociale e non di un recesso del socio dalla societa’ (articolo 2473 c.c.) determinante il diritto del socio a ottenere dalla societa’ la liquidazione del valore della quota in proporzione del patrimonio sociale, nella determinazione del prezzo di vendita di partecipazione sociale (avente autonomia giuridica rispetto al capitale) concorrono molteplici fattori, “di cui il valore di mercato della quota desunto dalla situazione patrimoniale dell’ente e’ solo uno di questi”; non esiste una totale correlazione fra valore di mercato della quota e frazione del valore del patrimonio sociale che quota rappresenta; nella specie non vi a’ prova “che quand’anche “la situazione patrimoniale presa in considerazione in occasione della cessione” (peraltro predisposta a (OMISSIS), all’epoca della cessione amministratore unico tanto di (OMISSIS) che di (OMISSIS)) avesse riportato anche il credito verso (OMISSIS), il prezzo della cessione sarebbe stato sicuramente diverso da quello in concreto pattuito e, in particolare, superiore e in che misura rispetto a quest’ultimo”, con la conseguenza che non e’ configurabile alcuna pretesa risarcitoria di (OMISSIS) verso (OMISSIS); il rigetto della domanda proposta da (OMISSIS) in via monitoria “determina l’assorbimento della domanda di manleva formulata dalla succitata (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e conseguentemente dell’appello proposto da quest’ultimo avverso il capo della sentenza che aveva accolto detta domanda”.

4.Con distinti ricorsi (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) (dichiarando di agire quale socia della estinta (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione), chiedono la cassazione di tale sentenza.

Il ricorso presentato da (OMISSIS) contiene tre motivi di impugnazione, mentre quello presentato da (OMISSIS) ne contiene cinque.

5. (OMISSIS) ha notificato ai ricorrenti distinti controricorsi con cui chiede che la sentenza impugnata “trovi conferma negli specifici capi in cui il controricorrente e’ stato assolto dalla domanda di manleva formulata nei suoi confronti da (OMISSIS) s.r.l., peraltro lasciati intatti dal ricorso principale”; non contrastando cosi’ in alcun modo i ricorsi rispettivamente presentati da (OMISSIS) e da (OMISSIS).

6. Con ordinanza n. 3312/2020 del 12 febbraio 2020 e’ stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), non risultando ad essa notificati i due ricorsi.

7. Tanto prima che dopo il deposito della prova delle eseguite notificazioni di ciascun ricorso a (OMISSIS), le due ricorrenti hanno depositato memorie.

8. L’intimata (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese. (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese rispetto al ricorso di (OMISSIS), cosi’ come quest’ultima non ha svolto difese sul ricorso a lei notificato da (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

I- Il ricorso di (OMISSIS).

1. Con il primo motivo tale ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione della transazione a suo tempo stipulata con (OMISSIS) per inadempimento di tale societa’, e’ caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli articoli 1362 – 1366 c.c., quanto all’interpretazione del contenuto di tale contratto, dal momento che: la motivazione che la fonda contrasta col tenore letterale della clausola perche’ “la liberatoria in essa contenuta riguardava ogni controversia anche non ragionevolmente prevedibile”; e’ poi la stessa Corte di appello di appello che ha ammesso l’esistenza di nesso di causalita’ fra l’azione intrapresa da (OMISSIS) e oggetto della transazione, si’ che non vi e’ neppure estraneita’ della impugnazione della transazione medesima da parte di (OMISSIS), essendo l’azione di risoluzione derivata dalla chiamata in manleva svolta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); inoltre, nell’osservanza del canone di buona fede, (OMISSIS) “avrebbe potuto e dovuto astenersi dal chiamare in manleva (OMISSIS), soprattutto se si considera…che la domanda fatta valere in via monitoria da (OMISSIS) Srl non e’ stata ritenuta fondata”; nell’ottica della sentenza impugnata, infatti, (OMISSIS) avrebbe potuto citare in separata sede (OMISSIS) qualora a se’ sfavorevole fosse stato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) “sebbene non ne esistessero presupposti di conformita’ rispetto alla transazione in esame”.

2. Il motivo, per come formulato, e’ inammissibile, in quanto la societa’ ricorrente contrappone alle argomentazioni caratterizzanti la sentenza impugnata nella parte dedicata all’interpretazione del quanto mai lato contenuto della clausola 9 del contratto di transazione, considerazioni di puro merito, limitandosi a dare della clausola una interpretazione alternativa a quella contenuta nella sentenza medesima; anche perche’ la puntuale motivazione data dal giudice di merito, secondo cui ove le parti, nello stipulare una transazione, dichiarino di non avere piu’ nulla a pretendere in dipendenza del rapporto oggetto del contratto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che, alla luce del precetto contenuto nell’articolo 1364 c.c., (relativo alla interpretazione delle espressioni generali usate nel contratto), tali espressioni generali riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; con la conseguenza che se il negozio transattivo concerne soltanto alcune delle controversie (nella specie individuate dalla sentenza impugnata) la clausola del tipo di quella in discussione non si estende, malgrado l’ampiezza delle espressioni adoperate, a quelle rimaste estranee all’accordo il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 12367 del 2018; Cass. n. 6351 del 1981); soprattutto quando la clausola riguardi, come nella specie, un soggetto ( (OMISSIS)) che della transazione non fu parte.

3. Con il secondo motivo la societa’ ricorrente deduce che la sentenza ha omesso l’esame “del fatto causale decisivo motivante l’intervento della Societa’ ricorrente, discusso tra le parti”, in quanto: e’ chiaro che la chiamata in causa di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) in conseguenza della domanda contro di lei proposta da (OMISSIS) espose (OMISSIS) a una azione di rivalsa da parte di (OMISSIS); questo punto, “recepito nella sentenza del Tribunale” che condanno’ (OMISSIS) a tenere indenne (OMISSIS) “con l’effetto della scopertura de (OMISSIS) S.r.l. verso la successiva rivalsa del medesimo (OMISSIS), non e’ stato preso in esame dalla Corte d’Appello”; il presupposto legittimante l’intervento de (OMISSIS) “nella sua valenza giuridica ad ogni effetto”. La ricorrente, al riguardo, effettua la “ricostruzione dei vari passaggi che giustificavano” la restituzione a (OMISSIS) della somma di danaro versata a (OMISSIS), “data la inesistenza del debito per il quale e’ avvenuto il pagamento in oggetto, considerata la corretta imputazione a (OMISSIS) S.r.l. degli oneri di urbanizzazione secondaria gia’ descritti” (pagg. 15-23 del ricorso).

4. Il fatto il cui esame sarebbe stato omesso, consisterebbe, per quanto e’ dato comprendere dal contenuto della censura, nell’interesse di (OMISSIS) a evitare che (OMISSIS) fosse destinatario di pretese giudiziarie di (OMISSIS), delle quali poi avrebbe potuto rivalersi nei confronti della stessa (OMISSIS). L’omissione contestata non riguarda un fatto, bensi’, come risulta chiaramente dal tenore della censura, una valutazione; senza pero precisare come e quando se ne sarebbe discusso nel giudizio di merito (l’illustrazione contenuta nelle pagg. 15-23 del ricorso non e’ caratterizzata da autosufficienza; non precisando la ricorrente, mediante riferimento specifico al contenuto di atti del processo, quando e come dei fatti e delle questioni fa lei descritti nel motivo le parti abbiano discusso nel processo).

Il motivo e’ dunque inammissibile.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, per le ragioni illustrate nell’atto (pagg. 23-26) “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., con riguardo alla rifusione delle spese processuali a carico della ricorrente e a favore di (OMISSIS) S.r.l.”.

6. Le ragioni della critica mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata, nella parte recante condanna della ricorrente a rimborsare le sole spese processuali anticipate da (OMISSIS) nel giudizio di appello, risultano di non immediata intelligibilita’.

Per affermare l’infondatezza della critica e’ sufficiente rilevare che: le domande (di risoluzione per inadempimento di (OMISSIS) del contratto di transazione da lei stipulato con (OMISSIS) e di condanna di (OMISSIS) ala restituzione del danaro a lei dato) di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) vennero dal giudice di primo grado ritenute inammissibili, in ragione della loro tardivita’; la sentenza impugnata, dopo avere affermato che tali domande erano ammissibili, le rigetta nel merito; tanto bastava, in applicazione della regola di soccombenza contenuta nell’articolo 91 cod. proc., a giustificare la condanna della ricorrente a rimborsare a (OMISSIS) le sole spese da questa anticipate nel giudizio di appello.

II Il ricorso di (OMISSIS) (quale socia della estinta (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione).

7. Con il primo motivo tale ricorrente deduce che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da vizio di extrapetizione (violazione ovvero falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.) per avere preso in esame il merito dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS) contro la sentenza di accoglimento della domanda di condanna nei suoi confronti proposta da Corte Grane, ritenendo che questo era incondizionato, mentre, secondo la ricorrente, era vero l’inverso in quanto: nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) si limito’ a chiedere, per il caso di accoglimento degli appelli (principale e incidentale) rispettivamente proposti da (OMISSIS) e da (OMISSIS), di respingere “siccome infondata” la domanda di condanna contro di lei proposta in sede monitoria da (OMISSIS); l’appello incidentale di (OMISSIS) non era quindi “incondizionato”, avendo questa ottenuto “con la decisione di Primo Grado un risultato in sostanza favorevole, poiche’ quanto corrisposti a (OMISSIS) S.r.l. per effetto della conferma della ingiunzione da parte del Tribunale veniva in toto recuperato a carico di (OMISSIS). Stante l’accoglimento della domanda di manleva nei confronti dello stesso e l’obbligo di tenere indenne (OMISSIS) S.r.l. di quanto dovuto per effetto del medesimo decreto ingiuntivo”; la conseguenza e’ che solo qualora “la Corte d’Appello avesse precluso questa facolta’ recuperatoria, all’atto pratico piu’ favorevole che non agire in executivis nei confronti dei soci della estinta (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. avrebbe chiesto la revoca/declaratoria di nullita’ o l’annullamento del decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) S.r.l.”

8. La sentenza impugnata contiene specifica motivazione (pagg. 9 e 10) a sostegno dell’affermazione secondo cui l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), ad onta della intitolazione dell’atto (comparsa di risposta) che tale impugnazione conteneva e le conclusioni in esso indicate: non era condizionato all’accoglimento dell’appello di (OMISSIS); era invece condizionato all’accoglimento dell’appello di (OMISSIS).

La censura, per come dedotta, e’ inammissibile perche’ priva dell’essenziale requisito dell’autosufficienza (desumibile dall’articolo 366 c.p.c., n. 6)): a fronte di tale specifica motivazione, la ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso il testo dell’atto contenente l’appello di (OMISSIS), da cui desumere che lo stesso era in effetti anche condizionato all’accoglimento dell’appello di (OMISSIS).

9. Il vizio di extrapetizione (violazione ovvero falsa applicazione degli articoli 116 e 346 c.p.c.), in relazione all’articolo 2697 c.c., e’ con il secondo motivo dalla ricorrente dedotto per non avere (OMISSIS), per le ragioni nell’atto illustrate, impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ebbe ad affermare che tale societa’ non aveva provato l’insussistenza del diritto di (OMISSIS), accertato dal decreto ingiuntivo opposto sulla base di istruzione sommaria fondata sul contenuto dei documenti del richiedente l’ingiunzione.

10. Premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto e’ attore sostanziale, come tale onerato della prova della sussistenza del diritto da lui azionato con il ricorso per ingiunzione (giurisprudenza di legittimita’ costante), il motivo e’ inammissibile perche’ non caratterizzato, ancora una volta, da autosufficienza, non essendo in esso riprodotta la parte della motivazione della sentenza di primo grado contenente la statuizione dalla ricorrente menzionata.

11. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata omise la pronuncia (con conseguente violazione dell’articolo 112 c.p.c.) sulla domanda subordinata da (OMISSIS) proposta nel giudizio di primo grado e implicitamente riproposta in appello, atteso che: nel giudizio di primo grado tale societa’ chiese, in via subordinata, “che il credito della stessa per maggior valore aziendale quale riferimento determinante il prezzo di cessione della quota della stessa in (OMISSIS) S.r.l., venisse accertato e dichiarato, onde condannare la medesima (OMISSIS) S.r.l. a pagare alla “convenuta opposta” la somma che fosse accertata e provata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia anche ex articolo 1226 c.c., a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della cessione al saldo”.

12 In risposta al motivo, va in primo luogo osservato che la sentenza impugnata contiene l’affermazione secondo cui: (OMISSIS) aveva solo dedotto che il prezzo della cessione a terzi della proprieta’ della quota di partecipazione al capitale di (OMISSIS) di cui essa era titolare venne pattuito tenendo presente la situazione patrimoniale di (OMISSIS) al tempo della cessione e che l’avere (OMISSIS) successivamente ricevuto, in esecuzione della transazione da lei stipulata con (OMISSIS), Euro 180.000 aveva determinato una sopravvenienza attiva del patrimonio di detta acciplens non considerata al tempo della vendita, aveva determinato per essa (OMISSIS) danno pari al 34% di quanto ricevuto da (OMISSIS), essendo pari al 34% dell’intero capitale la quota di partecipazione da lei venduta a terzi; detta societa’ “non aveva indicato a quale titolo, contrattuale o extra contrattuale, aveva formulato tale pretesa” (pag. 11 della sentenza).

A fronte di tale netta affermazione, la ricorrente aveva l’onere di spiegare in cosa consistesse, quanto a causa petendi, la domanda che assume essere stata proposta in via subordinata nel giudizio di primo grado e in quello di appello implicitamente riproposta e, dopo tale spiegazione aveva l’onere di riportare nel ricorso il testo della comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello che, a suo dire, conterrebbe implicitamente tale ulteriore domanda: ancora una volta, dunque, il ricorso e’ privo del requisito dell’autosufficienza.

Anche tale motivo e’ dunque inammissibile.

13. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la sentenza e’ caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c., nonche’ dell’articolo 2473 c.c., “con riferimento al mancato riconoscimento del credito della estinta (OMISSIS) S.r.l.”, in quanto, per le ragioni nel motivo illustrate: a) dl momento che “la cessione di quote di (OMISSIS) S.r.l. e’ avvenuta…a favore di cessionari, gia’ soci, comunque di (OMISSIS) S.r.l., e rappresentativi del residuo capitale sociale della stessa, la vicenda giuridica puo’ anche essere qualificata come un sostanziale recesso di (OMISSIS) S.r.l.” e le altre considerazioni sul punto contenute nella sentenza impugnata “hanno scarsa rilevanza, riflettendo l’attuale testo dell’articolo 2473 c.c.”, inapplicabile nel caso in esame, essendo la cessione avvenuta prima delle modificazioni alla disciplina legale delle societa’ di capitali operata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003; b) nel momento in cui (OMISSIS) chiese in via monitoria “che le fosse riconosciuto pro quota il maggior valore societario sopravvenuto in relazione alla incidenza che esso avrebbe avuto sul prezzo di cessione, non solo il riferimento era all’arricchimento senza causa che derivava a (OMISSIS) S.r.l. con corrispondente pregiudizio per (OMISSIS) S.r.l. in ordine al minor introito per la cessione delle sue quote in (OMISSIS) S.r.l. stessa, ma anche la posizione giuridica dei cessionari si era ormai confusa e consolidata con quella di (OMISSIS) S.r.l.” che non poteva “rivalersi sui cessionari qualora li si ritenga beneficiari in ultima analisi della sopravvenienza creditoria di Euro. 180.000”; tale dato “tiene in considerazione la identificazione di (OMISSIS) S.r.l. coi soci che ne costituiscono l’elemento collettivo strutturante, salvo che (OMISSIS) S.r.l. non consideri di procedere ad una scissione tra se’ i soci che la compongono”.

14. Al di la’ della oggettiva collocazione esterna alla disciplina legale delle societa’ di capitali (sia precedente che successiva alla riforma operata nel 2003) di talune delle argomentazioni teste riportate, si osserva che la prima parte della censura (assimilabilita’ della cessione a terzi da parte del socio di societa’ a responsabilita’ limitata della proprieta’ di quota di partecipazione al relativo capitale sociale al recesso del socio da societa’ a responsabilita’ limitata) e’ manifestamente infondata.

Premesso che in ragione del tempo in cui avvenne la cessione a terzi da parte di (OMISSIS) della proprieta’ della quota di partecipazione al capitale di (OMISSIS) di cui questa era titolare, la disciplina legale delle societa’ di capitali applicabile al caso di specie e’ quella contenuta nelle disposizioni del codice civile nel testo anteriore alla riforma di esse disposta con il Decreto Legislativo n. 6 del 2003, quanto mai netta e’ la differenza ontologica, da tale disciplina legale ricavabile, fra recesso dalla societa’ da parte del suo socio e cessione a terzi da parte del socio della sua quota partecipazione alla societa’.

Nel primo caso, al darsi di determinati presupposti, la legge attribuiva al socio di societa’ a responsabilita’ limitata il diritto di recedere dalla societa’ e quello, conseguente all’esercizio di tale diritto, di ottenere dalla societa’ il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio (articolo 2437 c.c., applicabile alle societa’ a responsabilita’ limitata per effetto del rinvio formale recettizio a tale articolo operato dal successivo articolo 2494).

Il diritto al rimborso della partecipazione sociale sorgeva quindi nel caso di recesso, mediante dichiarazione con effetto recettizio rivolta dal socio alla societa’.

Il rapporto contemplato da tale disciplina era solo fra societa’ e socio.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della proprieta’ di quota di partecipazione al capitale di societa’ a responsabilita’ limitata (articolo 2479 c.c.), il relativo contratto, cui la societa’ e’ estranea, era valido ed efficace fra le relative parti, indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci della societa’; necessaria solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della societa’, degli altri soci e dei terzi (giurisprudenza di legittimita’ consolidata; in questo senso cfr., comunque: Cass. n. 1192 del 1978; Cass. n. 3419 del 1981; Cass. n. 697 del 1997; Cass. n. 339 del 2005; Cass. n. 19161 del 2007), con la conseguenza che tale iscrizione aveva la funzione di dimostrare la qualita’ di socio nel rapporto con la societa’, in funzione dell’esercizio da parte del primo dei diritti sociali (cf. Cass. n. 697 del 1997) e costituiva, se la cessione era accompagnata dalle formalita’ previste dal citato articolo 2479, atto dovuto da parte della societa’ (cfr. Cass. n. 3419 del 1981; Cass. n. 2637 del 1993).

La non assimilabilita’ del recesso del socio di societa’ a responsabilita’ limitata alla cessione per atto fra vivi della quota di partecipazione al capitale di tale tipo di societa’ e’ da confermare anche alla luce della vigente disciplina, derivata dalla riforma del 2003.

Nel caso di recesso del socio (articolo 2473 c.c.) il rapporto derivante dalla manifestazione di volonta’ del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto e in ogni caso dalla legge (articolo 2473 c.c., comma 1, secondo periodo) e’ solo fra societa’ e socio recedente anche quanto alle conseguenze patrimoniali della sua manifestazione di volonta’ alla societa’ rivolta.

Nel caso di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di societa’ a responsabilita’ limitata (articolo 2469 c.c.), il relativo contratto, cui la societa’ e’ estranea, e’ valido e efficace fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, necessario solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della societa’, degli altri soci e dei terzi (articolo 2470 c.c.).

L’affermazione secondo cui la cessione di quota sociale da (OMISSIS) a terzi equivarrebbe a recesso della prima da (OMISSIS), societa’ della cui partecipazione era proprietaria prima della cessione, e’ in diritto manifestamente infondata.

La parte di censura relativa alla dedotta falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c. al caso concreto e’ inammissibile dal momento che: nella sentenza impugnata non vi traccia di proposizione da parte di (OMISSIS) di domanda di arricchimento senza causa nei confronti di (OMISSIS); la ricorrente non indica come e dove tale domanda sia stata proposta nel giudizio di merito, con particolare riguardo a quello di appello.

15. Infine la ricorrente censura la sentenza impugnata (quinto motivo) nella parte in cui essa (in quanto socia della estinta (OMISSIS)) e’ stata condannata a rimborsare a (OMISSIS) le spese dei due gradi di giudizio, deducendo l’erronea interpretazione dell’articolo 91 c.p.c., in quanto: (OMISSIS) venne chiamato in causa da (OMISSIS), non propose alcuna domanda contro (OMISSIS) e non chiese a tale societa’, e per essa ai suoi ex soci, il rimborso delle proprie spese processuali; non vi e’ dunque soccombenza di essa ricorrente rispetto a (OMISSIS), “ne’ e’ logico che le spese di tale soggetto, se la chiamata in causa non era “non palesemente” arbitraria”, ricadano sulla cessata (OMISSIS) S.r.l.”

16. Nella parte dedicata alla regolamentazione delle spese processuali, la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, condanno’ la ricorrente e la (OMISSIS) s.r.l., quali soci della estinta (OMISSIS), a rimborsare a (OMISSIS) le spese dei due gradi di giudizio sul dichiarato presupposto che la chiamata in causa di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) “e’ stata resa necessaria dalla infondata domanda della societa’ (OMISSIS) e non si configura, alla luce della risultanze processuali (v. anche doc. 14 fsc. (OMISSIS)), palesemente arbitraria (v. Cass. n. 7431/2012)”.

Tale motivazione e’ (dichiaratamente) conforme al principio di diritto piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” e’ assunto nell’articolo 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 12301 del 2005; Cass. n. 7431 del 2012; Cass. n. 23948 del 2019; il medesimo principio e’ affermato in applicazione del principio di causalita’, sottostante la regola di soccombenza, fra le altre, da: Cass. n. 2492 del 2016; Cass. n. 31889 del 2019).

La censura e’ dunque infondata.

16. In conclusione, i ricorsi debbono essere rigettati e non vi e’ obbligo di statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione dal momento che: (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno contrastato in alcun modo l’accoglimento dei ricorsi da ciascuna di tali parti a loro rispettivamente notificati; (OMISSIS) ha dichiarato espressamente la sua indifferenza rispetto all’accoglimento dei ricorsi a lui notificati da (OMISSIS) e (OMISSIS) e non ha svolto difese neppure in riferimento al quinto motivo del ricorso di tale persona fisica; l’unica parte vittoriosa in questa sede e’ l’intimata (OMISSIS) che non ha svolto difese.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, articolo 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente (OMISSIS) s.r.l. e della ricorrente (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.