Al fine di escludere la responsabilità “ex recepto” del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate.
Tribunale Gorizia, civile Sentenza 29 giugno 2018, n. 276
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Sette ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2014 promossa da:
HD. (…), con il patrocinio dell’avv. MO.TI. e dell’avv. SA.AN. con domicilio eletto in VIA (…) GORIZIA
ATTRICE
contro
MA.LO. S.r.l. (…), con il patrocinio dell’avv. OM.RO. e dell’avv. PA.PA. con domicilio eletto in VIA (…) 34170 GORIZIA presso il difensore avv. PA.PA.
CONVENUTA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC.COOP. (…), con il patrocinio dell’avv. BA.RO., dell’avv. FE.MA. e dell’avv. KR.EL. con domicilio eletto in VIA (…) 34074 MONFALCONE presso il difensore avv. Kr.El.
TERZA CHIAMATA
NA.PI. (…)
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Contratto di trasporto – risarcimento danni per perdita merci.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato l’attrice società assicurativa HD. convenne in giudizio la Ma. Srl, quale responsabile in via contrattuale ed extracontrattuale della perdita delle merci (viti, bulloni e dadi) affidate dalla Sb. S.p.A. alla convenuta in virtù di contratto di trasporto, per sentirla condannare al risarcimento del danno di Euro 76.131,74, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal 15/2/2013 al saldo.
1.2. In particolare l’attrice riferì che la Sb. S.p.A. aveva affidato in data 14/2/2013 alla convenuta il trasporto di una partita di merci dal proprio stabilimento di Monfalcone alla filiale di Reggio Emilia e che detto carico, affidato ad un sub – vettore (Na.Pi.), era andato perduto come da denuncia presentata dal legale rappresentante della convenuta alla Questura di Udine in cui lo stesso dichiarava che il terzo sub-vettore si era reso irreperibile.
La Sb. venne indennizzata dall’odierna attrice a cui cedette i propri diritti e crediti derivanti dall’evento in questione.
2.1. Con comparsa di risposta depositata in data 18/6/2014 la convenuta si costituì in giudizio chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la Società Cattolica di Assicurazione, nonché la ditta di autotrasporti Na.Pi.
In via preliminare successiva eccepì la carenza di legittimazione attiva della parte attrice evidenziando che la cessione dei diritti e del credito (doc. 22 parte attrice) non era mai stato notificato o trasmesso alla parte Ma.Lo. ed in virtù di ciò doveva ritenersi inefficace nei confronti della stessa; contestò altresì la conformità all’originale della copia depositata.
Nel merito chiese il rigetto della domanda per infondatezza affermando che nel caso di specie la sua condotta fosse esente da censure e la perdita del carico ad essa non imputabile; in relazione al quantum risarcitorio la convenuta evidenziò che la previsione di cui all’art. 1696 c.c. era stata espressamente richiamata e pattuita nel contratto di trasporto intercorso tra Sb. S.p.A. e la stessa convenuta.
2.2. In relazione alla chiamata in garanzia della Società Cattolica di Assicurazione in forza della polizza stipulata evidenziò che la stessa copriva anche il rischio per furto e sottrazione delle merci e comunque per lo smarrimento e/o mancata consegna delle merci in virtù della condizione aggiuntiva C (art. 1, comma III).
2.3. In relazione alla chiamata in garanzia del sub – vettore evidenziò che la stessa doveva ritenersi effettuata in forza della responsabilità contrattuale dello stesso in virtù del trasferimento del rischio della sparizione del carico dal momento della consegna delle merci.
3. Con comparsa di risposta depositata in data 2/12/2014 si costituì in giudizio la Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., la quale contestò in fatto ed in diritto l’atto di chiamata in causa ed in particolare eccepì sia l’inoperatività dell’invocata copertura assicurativa a termini del disposto dell’art. 4 della Condizione Aggiuntiva “C” – “Furto o sottrazione di merci” sia l’applicabilità all’indennizzo delle franchigie e dello scoperto di polizza.
4. Con ordinanza del 23/12/2014 il GOT procedente, verificata la regolarità della notificazione, dichiarò la contumacia del terzo chiamato Na.Pi.
5. Con ordinanza del 14/2/2016 il GOT procedente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissò udienza di precisazione delle conclusioni; in tale sede trattenne la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte attrice sollevata dalla parte convenuta
a) sia sotto il profilo della mancanza di data certa (attesa l’irrilevanza della stessa nel caso di specie);
b) sia sotto il profilo della conformità all’originale della copia depositata;
c) sia sotto il profilo della inefficacia della cessione del credito avvenuta a seguito del pagamento della somma in favore del danneggiato per asserita mancata notificazione della stessa al debitore ceduto (Ma.Lo. srl).
6.1. Quanto alla contestazione della conformità della copia prodotta all’originale la stessa non può essere accolta sia in quanto comunque successivamente la parte attrice ha prodotto l’originale sia perché la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (come avvenuto nel caso di specie), ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica non solo del documento che si intende contestare, ma degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. civ. Sez. III, 12/4/2016, n. 7105); l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, infatti, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. civ. Sez. III, 29/7/2016, n. 15790).
6.2. In relazione al profilo della inefficacia della cessione del credito per asserita mancata notificazione della stessa al debitore ceduto l’eccezione non può essere accolta in quanto la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest’ultimo sia citato in giudizio; pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata (come avvenuto nel caso di specie) anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. civ. Sez. III, 18/10/2005, n. 20143).
A tal proposito, infatti, deve rilevarsi che, in tema di cessione del credito, le conseguenze dell’omessa notifica al debitore ceduto sul diritto del cessionario di agire, non possono essere quelle della c.d. “legittimazione condizionata” (dipendente, cioè, dalla notificazione/comunicazione della cessione ovvero dall’accettazione ex latere debitoris), ma risultano di converso circoscritte al ben più limitato ambito dell’efficacia liberatoria del pagamento (all’originario creditore) e dell’eventuale conflitto (tra cessionari), giusta il generale principio dell’efficacia traslativa del consenso, principio che rende valida ed efficace la cessione in conseguenza dell’accordo tra cedente e cessionario (Cass. civ. Sez. III, 5/11/2009, n. 23463).
7.1. Nel merito sono da considerarsi pacifici, non contestati e provati in via documentale sia la sussistenza del contratto di trasporto tra Sb. e Ma. Srl, sia il contratto di trasporto tra quest’ultima ed il sub vettore “Na.Pi.”.
Alla luce di ciò deve ritenersi sussistente nei confronti della Sb. (quale committente e proprietaria della merce) la responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c. in quanto in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per la perdita imputabile al subvettore (Cass. civ. Sez. III, 12/12/2003, n. 19050, Trib. Nocera Inferiore, 19/1/2012 – G.I. Pi.). All’interno di un contratto di subtrasporto, infatti, il primo vettore submittente risponde verso i mittenti dell’operato del subvettore, che opera quale ausiliario del vettore originario, ex art. 1228 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 1/12/2003, n. 18299).
7.2. Al fine di escludere la responsabilità “ex recepto” del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate (Cass. civ. Sez. I, 6/8/2015, n. 1i”554); circostanza che nel caso di specie non risulta essere stata provata in quanto il vettore non è stato in grado di fornire alcun elemento circa la perdita del carico, salvo presentare denuncia alla Questura di Udine di scomparsa del carico ricollegata all’impossibilità di rintracciare l’autista e il titolare del sub vettore cui la parte convenuta aveva affidato il trasporto.
La denuncia di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. con la conseguenza che la semplice denuncia non è sufficiente, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare quest’ultimo, che con la denuncia si assuma vittima di scomparsa del carico, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata (Cass. civ. Sez. Ili, 10/2/2003, n – 1935″ Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 12/4/2016 – G.l. St.Ma.).
7.3. La colpa grave del vettore convenuto in giudizio per il risarcimento del danno conseguente allo smarrimento della merce trasportata può ritenersi legittimamente sussistente ogni qualvolta lo stesso non sia in grado di fornire alcuna indicazione in merito al momento, al luogo ed alle circostanze di smarrimento della merce. Tanto appare, invero, elemento sufficiente ad affermare, in via presuntiva, che l’organizzazione predisposta dal vettore, la quale va normativamente a comprendere anche quella del subvettore, risulta priva di elementare diligenza, il che concreta colpa grave. Diversamente opinando, il vettore che dichiari semplicemente di non essere a conoscenza delle circostanze di smarrimento della merce porrebbe inevitabilmente il danneggiato in condizione di non poter assolvere al proprio onere probatorio (Trib. Bologna, Sez. Il, 13-9-2012).
Da ultimo deve aggiungersi che quando il vettore, per eseguire il trasporto, ricorre a soggetti terzi, se la perdita delle cose consegnategli dipenda dalla colpa o dal dolo di taluno di essi, l’una e l’altro, nei rapporti esterni col creditore della prestazione, sono considerati come propri del vettore, senza che occorra una sua distinta ed autonoma colpa, quale, in particolare, una “culpa in eligendo” (Cass. civ. Sez. III, 4/4/2003, n. 5329) ed in ragione di ciò deve essere confermato che le prove testimoniali dedotte da parte convenuta risultano essere superflue ed irrilevanti.
8. Per quanto attiene la determinazione del quantum risarcitorio deve rilevarsi che l’accertamento della sussistenza della colpa grave comporta ex art. 1696, ultimo comma, c.c. l’esclusione della limitazione di responsabilità di cui al comma 2 dello stesso artico (1 Euro /kg per i trasporti nazionali) ed in virtù di ciò il risarcimento dovuto dal vettore Ma. alla compagnia assicuratrice cessionaria dei diritti della Sb. dovrà essere pari all’importo concretamente liquidato dalla seconda pari a Euro 76.631,74 (doc. 22), calcolato, ex art. 1696, primo comma, c.c., in base al prezzo corrente delle merci perdute (Euro 78.631,74), detratto il valore di franchigia pari a Euro 2.500.
Alla luce di quanto sopra Ma. deve essere condannata al pagamento in favore di HD. dell’importo di Euro 76.131,74, oltre interessi legali dal 13/11/2013 sino al saldo effettivo.
9.1. Deve ora essere esaminata la domanda formulata dalla convenuta Ma.Lo. nei confronti della terza chiamata Società Cattolica di Assicurazione quale compagnia assicuratrice alle condizioni di cui alla polizza n. (…) emessa dall’agenzia di Tolmezzo con cui la detta società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, in qualità di vettore stradale a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o averla delle cose trasportate.
9.2. Preliminarmente deve rilevarsi che sussiste il reato di furto a carico del dipendente (nel caso di specie Za.Ma.) di una società (nel caso di specie “Na.Pi.”) operante nel settore dei trasporti che sottragga la merce a lui affidata esclusivamente per l’espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito, la conservazione e la consegna della merce stessa. Quando, come nell’ipotesi di specie, esiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato ai suddetti adempimenti e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, l’agente non disponendo di alcun autonomo potere sulla merce trasportata, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di questa, se ne impossessa, così realizzando la fattispecie criminosa di cui all’art. 624 c.p. (furto): l’autista di un camion non può, in sostanza, qualificarsi come possessore in senso penalistico del carico affidatogli, di cui ha la detenzione materiale esclusivamente per le esigenze connesse al rapporto di lavoro che lo lega alla ditta di trasporti (Cass. pen. Sez. II, 16/6/2014, n. 25674).
9.3. Nel caso di specie deve rilevarsi che l’art. 4 lett. a) della condizione aggiuntiva C) alle condizioni generali di assicurazione nel prevedere le esclusioni rispetto alla copertura assicurativa anche in caso di furto o sottrazione delle merci (da parte di soggetti terzi rispetto al vettore e/o al subvettore e ai loro dipendenti) prevede espressamente che “la Società non risponde per appropriazione indebita, furto, o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, dal subvettore e rispettivi dipendenti”.
Alla luce di ciò la domanda formulata dalla Ma. nei confronti della terza chiamata Società Cattolica di Assicurazione deve essere rigettata.
10. Per quanto attiene la domanda formulata dalla Ma. nei confronti della terza chiamata contumace Na.Pi. la stessa dovrà essere accolta in virtù delle accertate responsabilità contrattuali del subvettore che si è reso senza dubbio inadempiente nei confronti del submittente rispetto agli obblighi assunti di consegna della merce.
Alla luce di quanto sopra Na.Pi. deve essere condannato al pagamento in favore di Ma. S.r.l. dell’importo di Euro 76.131,74, oltre interessi legali dal 13/11/2013 sino alla data del saldo effettivo.
11.1. Le spese seguono la soccombenza in relazione ai diversi rapporti processuali sussistenti e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in relazione in relazione alle tre fasi effettivamente svolte al valore medio dello scaglione di riferimento.
Per quanto attiene alla parte rimasta contumace (terzo chiamato Na.Pi.) deve rilevarsi che in tema di spese processuali, ritenuto che ai fini della distribuzione dell’onere delle stesse, assume rilevanza la circostanza dell’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa nel caso in cui l’altra parte, dopo essere stata convenuta in giudizio, sia rimasta contumace; ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese di giudizio, non ha alcun rilievo la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, trattandosi di condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta, e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti, specie quelle pubbliche, all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 13/1/2015, n. 373).
11.2. Alla luce di quanto sopra
a) Ma. S.r.l. deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Hd. nella misura complessiva di Euro 9.933,04 (di cui Euro 8.030,00 per compensi, Euro 1.204,50 per rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato ed Euro 698,54 per rimborso spese esenti anticipate), oltre Cassaforense ed IVA se dovuti;
b) Ma. S.r.l. deve, altresì, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Società Ca. Scarl nella misura complessiva di Euro 9.234,50 (di cui Euro 8.030,00 per compensi, Euro 1.204,50 per rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato), oltre Cassaforense ed IVA se dovuti.
c) Na.Pi. deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Ma. S.r.l. nella misura complessiva di Euro 9.234,50 (di cui Euro 8.030,00 per compensi, Euro 1.204,50 per rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 % del compenso liquidato), oltre Ca. ed IVA se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, in persona del GOP Antonio Sette, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa (R.G. n. 372/2014):
1) Accertata la responsabilità contrattuale in qualità di vettore, condanna Ma. al pagamento in favore di HD. dell’importo di Euro 76.131.74, oltre interessi legali dal 13/11/2013 sino al saldo effettivo.
2) Accertata la responsabilità contrattuale del sub vettore nei confronti del submittente, condanna Na.Pi. al pagamento in favore di Ma. dell’importo di Euro 76.131.74, oltre interessi legali dal 13/11/2013 sino al saldo effettivo.
3) Condanna Ma. S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di Hd. nella misura complessiva di Euro 9.933,04 (di cui Euro 8.030,00 per compensi, Euro 1.204,50 per rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato ed Euro 698,54 per rimborso spese esenti anticipate), oltre Cassaforense ed IVA se dovuti;
b) Condanna Ma. S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di Società Ca. Scarl nella misura complessiva di Euro 9.234,50 (di cui Euro 8.030,00 per compensi, Euro 1.204,50 per rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 % del compenso liquidato), oltre Cassaforense ed IVA se dovuti.
c) Condanna Na.Pi. al pagamento delle spese di lite in favore di Ma. S.r.l. nella misura complessiva di Euro 9.234,50 (di cui Euro 8.030,00 per compensi, Euro 1.204,50 per rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato), oltre Cassaforense ed IVA se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Gorizia il 28 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2018.