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Tribunale Milano, Sezione 11 civile Sentenza 21 maggio 2015, n. 6431
L’art. 141 cod. assic. non può trovare applicazione in caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un solo veicolo o natante. Tale norma prevede, infatti, che solo il terzo trasportato possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratrice del veicolo su cui viaggiava “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La norma, dunque, presuppone che vi siano più veicoli coinvolti e che l’accertamento di responsabilità – nei confronti dell’incolpevole trasportato – possa essere demandato al momento successivo nel quale ai sensi dell’art. 141 co. 4 l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento svolga domanda di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile civile. Pertanto, nel caso in cui risulti il coinvolgimento di un solo veicolo, l’art. 141 non può trovare applicazione, mentre il danneggiato potrà svolgere l’azione diretta ex art. 144 cod. assic.
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Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Magda Alessi ha pronunciato ex art. 281 sexies epe la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 84684/2010 promossa da:
MA.PA., con il patrocinio dell’avv. PA.GA. e dell’avv., elettivamente domiciliato in PRATO presso il difensore avv. PA.GA.
ATTRICE
contro
DU. SPA, con il patrocinio dell’avv. RO.FI. e dell’avv., elettivamente domiciliato in MILANO presso il difensore avv. RO.FI.
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in fatto, al fine di inquadrare la domanda svolta nel presente giudizio, che l’attrice – trasportata sulla barca di proprietà di tale MA.AR. e assicurata con la Du.As. -ha svolto domanda ex art. 141 Codice delle Assicurazioni nei soli confronti della Du.As. s p. a, assicuratrice RCA della barca.
L’eccepita nullità dell’atto di citazione non sussiste, avendo pei contro la difesa attrice qualificato la propria domanda ai sensi del richiamato art. 141.
Osserva peraltro in via assorbente il Tribunale quanto all’esperibilità nel caso di specie dell’azione ex art. 141 Codice delle assicurazioni, che tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie. Tale norma prevede infatti che solo il terzo trasportato possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratrice del veicolo su cui viaggiava “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La norma dunque presuppone che vi siano più veicoli coinvolti e che l’accertamento di responsabilità – nei confronti dell’incolpevole trasportato – possa essere demandato al momento successivo nel quale ai sensi del 4 comma dell’art. 141 l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento svolga domanda di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile civile.
Poiché invece nel caso di specie risulta esservi un solo veicolo coinvolto nel sinistro, tale norma non può trovare applicazione, mentre la danneggiata potrà svolgere l’azione diretta di cui al successivo art. 144.
In sostanza – ad avviso di questo giudicante – il tenore letterale della norma in questione non lascia spazio ad interpretazioni diverse, non potendosi prescindere dunque dalla presenza di più veicoli coinvolti.
Solo in tale ipotesi la trasportata potrà dunque avvalersi della presunzione di responsabilità a carico del suo vettore che la esonererebbe dal provare le concrete modalità del sinistro, con la conseguenza che nel caso di specie avrebbe dovuto invece citare anche il proprietario del mezzo quale litisconsorte necessario e fornire la prova della responsabilità a suo carico.
Nè può essere disposta l’integrazione nel presente giudizio, che andrebbe a sanare un difetto di “vocatio in ius” della attrice.
La domanda attrice va dunque dichiarata inammissibile.
In ogni caso “ad abundantiam” si osserva che la domanda risulta anche improponibile per violazione dell’art. 148 Codice delle assicurazioni.
L’art. 148 del divo n. 209/2005, che disciplina la procedura di risarcimento del danno a persone e cose alternativa al risarcimento diretto di cui al successivo art. 149, prevede che in caso di danno alla persona la richiesta del danneggiato – da inoltrarsi all’assicuratrice con raccomandata con avviso di ricevimento, come si ricava dal duplice richiamo, contenuto appunto nell’art. 148, secondo comma, rispettivamente al primo comma dello stesso articolo ed all’art. 145 – debba essere corredata da tutta una serie di documentazioni e attestazione medica comprovante la intervenuta guarigione.
L’omissione di tale incombente impedisce la decorrenza del termine (di 90 giorni in caso di danno alla persona) previsto dall’art. 145, primo comma, del d.lvo. in parola a pena di improponibilità dell’azione giudiziale.
Nel caso di specie ne la prima richiesta di risarcimento (lettera 10.11.2008, doc. 54 di parte attrice), nè la seconda (lettera 13 aprile 2010, doc. 57) rispondono a tali requisiti, mancando del tutto la documentazione fiscale e medica della parte attrice.
La previsione di cui al quinto comma, che prevede l’invio da parte della compagnia della richiesta di integrazione, non costituisce obbligo per la compagnia e non può ritenersi assolto per il fatto che l’attrice sia stata sottoposta a visita medica da parte di legale di fiducia della compagnia.
Da ciò consegue che – non risultando assolta la ratio dell’art. 148 C.d.Assicurazioni – è stato impossibile per la compagnia assicuratrice formulare alcuna offerta risarcitoria.
Trattasi di questione rilevabile d’ufficio attenendo alle condizioni di procedibilità dell’azione (vedi Cass. 2004/21432 in fattispecie analoga) ed in ogni caso è stata anche tempestivamente sollevata dalla difesa convenuta.
La relativamente recente modificazione normativa e l’oscillazione giurisprudenziale sul punto giustifica l’errore di parte attrice e costituisce giusto motivo per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile la domanda svolta ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni; compensa integralmente le spese di causa e di CTU tra l’attrice e la Du.As. s.p.a..
Così deciso in Milano il 21 maggio 2015.
Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2015.