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Tribunale Torino Sezione 1 civile Sentenza 29 gennaio 2016 n. 544
L’amministratore di condominio, non è un ente dotato di autonomia patrimoniale, attuando solo una gestione collegiale di interessi individuali e configura un “ufficio di diritto privato”, destinato alla tutela degli interessi condominiali e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, assimilabile al mandato con rappresentanza.
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La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.
La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.
Recupero credito nei confronti del condomino moroso
Tribunale Torino Sezione 1 civile Sentenza 29 gennaio 2016 n. 544
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37894/2013 R.G. promossa da:
STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s., C.F. e P.IVA, corrente in Torino, in persona dei soci accomandatari nonché legali rappresentanti pro tempore signori P. A. e M. M., rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.BE. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione;
-PARTE ATTRICE
contro:
CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F., in persona dell’amministratore pro tempore;
-PARTE CONVENUTA Contumace
avente per oggetto: pagamento somma;
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Riservato ogni altro diritto.
Nel merito, in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del credito vantato dall’attore nei confronti del CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F., in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …, e per l’effetto CONDANNARE il CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F., in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …, al pagamento in favore dell’esponente della somma di Euro 12.444,63= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze tutte di giudizio.
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del credito vantato dall’attore nei confronti del CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F., in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …, e per l’effetto CONDANNARE il CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F., in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …, al pagamento in favore dell’esponente della somma di Euro 12.444,63= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quell’altra somma ritenuta più giusta dal Giudice anche a seguito dell’espletamento di CTU contabile. In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze tutte di giudizio.
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale ed in via subordinata,
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del credito vantato dall’attore nei confronti del CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F., in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …,
ACCERTARE E DICHIARARE l’esistenza dei presupposti della fattispecie dell’arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., per le ragioni esposte in narrativa e per l’effetto CONDANNARE CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F., in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …, al pagamento in favore dell’esponente della somma di Euro 12.444,63= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze tutte di giudizio.
Nel merito, in via di estremo subordine
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande tutte formulate,
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del credito vantato dall’attore nei confronti del CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F, in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …,
ACCERTARE E DICHIARARE l’esistenza dei presupposti della fattispecie dell’arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., per le ragioni esposte in narrativa e per l’effetto CONDANNARE CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F. …, in persona dell’amministratore pro tempore, Studio Gst Geom. D. C. corrente in Torino Via M. n. 32 p.iva …, al pagamento in favore dell’esponente della somma di Euro 12.444,63= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quell’altra somma ritenuta più giusta dal Giudice anche a seguito dell’espletamento di CTU contabile. In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze tutte di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Premessa.
1.1. Con atto di citazione datato 6.12.2013, ritualmente notificato in data 19.12.2013, la società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s., in persona dei soci accomandatari nonché legali rappresentanti pro tempore signori P. A. e M. M., ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, in persona dell’amministratore pro tempore, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.2. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. nessuno si è costituito per il convenuto CONDOMINIO di C. Via L. n. 10 ed il precedente Giudice Istruttore dr. TO., verificata la rituale notificazione della citazione, ne ha dichiarato la contumacia.
1.3. Il Giudice Istruttore, su richiesta della parte attrice, ha concesso i termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c..
1.4. All’esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato
sulle deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice e, con Ordinanza depositata in data 13.10.2014, sciogliendo la predetta riserva, ha disposto CTU.
1.5. Con successiva Ordinanza datata 9.06.2015 il Giudice Istruttore Dr.ssa VI. ha rigettato le istanze di prove orali avanzate dalla parte attrice.
1.6. Infine, all’udienza in data 14.12.2015 il nuovo Giudice Istruttore Dr. DI CAPUA, fatte precisare alla parte attrice costituita le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini previsti dall’art. 190, 1° comma, c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
- Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice in via principale.
2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, in via principale:
-di accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall’attore nei confronti del CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F. …, in persona dell’amministratore pro tempore e, per l’effetto, di condannare il CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F. …, in persona dell’amministratore pro tempore al pagamento in favore della società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. della somma di Euro 12.444,63= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento, fatta eccezione per la rivalutazione monetaria.
2.2. Invero, risultano sufficientemente accertate seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice in atto di citazione:
- La società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. amministrava il CONDOMINIO di C. Via L. n. 10 (cfr. docc. 1 e seguenti prodotti dalla parte attrice).
- Nel corso dell’assemblea tenutasi in data 25.06.2013 non veniva confermato il mandato ad amministrare alla società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. (cfr. doc. 1 della parte attrice).
- Nel corso della gestione la società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. aveva anticipato numerose spese per conto del CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, come risulta:
dal prospetto “SITUAZIONE DEBITI/CREDITI CONDOMINIO VIA L: 10 … STUDIO T. – SAS”, per la complessiva somma di Euro 12.444,63= (cfr. doc. 2 della parte attrice); r dalle copie dei documenti attestanti le relative spese sostenute dalla società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. per conto del Condominio convenuto (cfr. doc. 4 della parte attrice)
e, a pagina 11 della relazione scritta datata 10.04.2015, ha concluso affermando che per “lo Studio T. residua un credito di Euro 12.444,63 nei confronti del Condominio di Via L. n. 10 in Collegno”, riconfermando tale risposta al quesito anche a seguito delle osservazioni del geom. C..
- In data 29.07.2013 tale prospetto veniva consegnato dalla società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. al nuovo amministratore pro tempore, Geom. C. D., in occasione del cd “passaggio di consegne”; il nuovo amministratore non contestava le somme ivi indicate e sottoscriveva il medesimo per accettazione (cfr. doc. 2 della parte attrice).
2.3. Ciò chiarito, deve osservarsi che, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, il credito per le somme anticipate nell’interesse del Condominio dall’amministratore trae origine da un rapporto di “mandato” che intercorre con i condomini (cfr. per tutte: Cass. civile , sez. II, 04 ottobre 2005, n. 19348 in Giust. civ. Mass. 2005, 10; Cass. civile , sez. II, 16 agosto 2000, n. 10815 in Giust. civ. Mass. 2000, 1796).
Precisamente, l’amministratore di condominio – nel quale non è ravvisabile un ente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o compressione dell’autonomia individuale – configura un “ufficio di diritto privato” oggettivamente orientato alla tutela del complesso dei suindicati interessi e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto “sociale” della gestione, al “mandato con rappresentanza”, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini, dell’art. 1720 comma 1 c.c., secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell’esecuzione dell’incarico: norma che, peraltro, esprime un principio comune nella disciplina dei rapporti di cooperazione, indipendentemente dalla loro peculiarità (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286 in Giust. civ. Mass. 1997, 227 ed in Vita not. 1997, 190; Cass. civile, sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530 in Giust. civ. 1997, I, 699; Cass. civile 24 marzo 1981 n. 1720). In particolare, si deve osservare che, nascendo l’obbligazione restitutoria a carico dei singoli condomini nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione legittima e per diretto effetto di essa, la situazione non muta in conseguenza della cessazione dell’anticipante dall’incarico di amministratore, con la conseguenza che la domanda dell’amministratore cessato dall’incarico diretta ad ottenere il rimborso di somme anticipate nell’interesse della gestione condominiale può essere proposta, oltre che nei confronti del condominio, anche nei confronti del singolo condomino inadempiente all’obbligo di pagare la propria quota (cfr. in tal senso la citata Cass. civile , sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286 in Giust. civ. Mass. 1997, 227 ed in Vita not. 1997, 190).
In altre parole e sintetizzando, l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530 in Giust. civ. Mass. 1996, 1334).
Del resto, lo stesso Tribunale di Torino ha affermato testualmente quanto segue:
“L’amministratore di condominio (che non è un ente fornito di autonomia patrimoniale, ma attua solo una gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o compressione dell’autonomia individuale) configura un “ufficio di diritto privato”, oggettivamente orientato alla tutela del complesso degli interessi condominiali e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, assimilabile (pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto sociale della gestione) al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini, dell’art. 1720 comma 1 c.c. (norma che esprime un principio comune nella disciplina dei rapporti di cooperazione), secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell’esecuzione dell’incarico” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. n. 6957/06 in data in “Redazione- GIUFFRÈ” 2007 su Juris Data on line).
“Poiché l’obbligazione restitutoria a carico dei singoli condomini nasce nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione legittima e per diretto effetto di essa, la situazione non muta in conseguenza della cessazione dell’anticipante dall’incarico di amministratore, con la conseguenza che la domanda dell’amministratore cessato dall’incarico diretta ad ottenere il rimborso di somme anticipate nell’interesse della gestione condominiale può essere proposta, oltre che nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti), sia nei confronti di ogni singolo condomino inadempiente all’obbligo di pagare la propria quota, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. n. 6957/06 in data 30 ottobre 2006 in “Redazione- GIUFFRÈ” 2007 su Juris 2.4. Per completezza, deve precisarsi che, secondo l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94), pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.”
Nel caso di specie, come si è detto, la parte attrice ha sufficientemente provato l’esistenza dei titoli, fonti negoziali del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte.
2.5. Pertanto, in accoglimento della domanda di merito proposta dalla parte attrice, accertata la sussistenza del credito vantato dalla parte attrice nei confronti del convenuto CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, C.F. …, in persona dell’amministratore pro tempore, quest’ultimo dev’essere dichiarato tenuto e condannato al pagamento in favore della società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. della somma di Euro 12.444,63= oltre interessi legali dai singoli pagamenti fino al saldo.
2.6. Non può, invece, trovare accoglimento anche la domanda attorea intesa ad ottenere la rivalutazione monetaria. Infatti, trattandosi di un “debito di valuta”, essa non è cumulabile con gli interessi moratori, dovendosi ritenere ricompresa in essi (cfr. Cass. civile 16 aprile 1991 n. 4035, in Corriere Giur. 1991, 1327). In altri termini, nei debiti di valuta, per quello che concerne la svalutazione monetaria intervenuta durante la mora, deve condividersi quell’orientamento secondo cui il danneggiato è già risarcito in via forfetaria dagli interessi moratori e il danno da svalutazione può essere fatto valere solo nella misura eccedente tali interessi e soltanto nel caso in cui se ne fornisca la prova (cfr. anche Cass. civile 08 maggio 1992 n. 5490, in Foro it. 1992, I, 2980).
- Sulle spese processuali.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della natura e del valore, dei risultati conseguiti, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 875,00 per la fase di studio della controversia; Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 1.620,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 4.835,00=, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice dr. SCOTTI con separato Decreto in data 22.05.2015 e poste a carico della parte attrice, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 37894/2013 R.G. promossa dalla società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s., in persona dei soci accomandatari nonché legali rappresentanti pro tempore signori P. A. e M. M. (attrice) contro il CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, in persona dell’amministratore pro tempore (convenuto), in contumacia di quest’ultimo, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice:
1) Dichiara tenuto e condanna il convenuto CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. della somma di Euro 12.444,63=, oltre interessi legali dai singoli pagamenti fino al saldo.
2) Dichiara tenuto e condanna il convenuto CONDOMINIO di C. Via L. n. 10, in persona dell’amministratore pro tempore, al rimborso in favore della parte attrice società STUDIO T. di A. Geom. P. – M. M. e C. S.a.s. delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.642,00= (di cui Euro 4.835,00= per compensi ed il resto per spese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice dr. SCOTTI con separato Decreto in data 22.05.2015, definitivamente a carico del convenuto CONDOMINIO di C. Via L. n. 10.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 29 gennaio 2016.
Depositata in Cancelleria in data 29 gennaio 2016.