La disciplina italiana della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente, a seguito della modifica di cui al D.P.R. n. 19 del 1979, tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art.2 n. 7 L.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. L.A., come tipici diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2 comma L.A.
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Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|22 giugno 2022| n. 10041
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XVII CIVILE
Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese
composta dai magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli – Presidente
Dott. Fausto Basile – Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno – Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1 grado iscritta al N. 21494 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2018 trattenuta in decisione all’udienza del 17.06.21
tra
(…), titolare della ditta individuale, I., C.F. (…) , rappresentato e difeso dall’avv. Fa.Ia.,
ATTORE
E
(…) SRL, con sede legale in R., via di V. (…) 5, C.F. (…) , rappresentata e difesa dall’avv. Al.Te.
CONVENUTO
OGGETTO: diritto di autore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, premesso
che dal 1/11/1979 svolge attività di produzione, archiviazione e vendita di illustrazioni fotografiche, annoverando tra i suoi clienti abituali le maggiori testate giornalistiche italiane,
che il sig. C. e i suoi collaboratori, tutti fotografi professionisti, preparano in studio o presso le sedi dei più importanti enti economici e pubblici dei servizi fotografici ovvero, previo accredito da parte degli organizzatori, si recano presso convegni e/o riunioni pubbliche o private, dove scattano con la professionalità necessaria, fotografie alle persone e/o ai relatori da cui hanno ricevuto preventivo consenso alla ripresa,
che le foto vengono quindi selezionate, modificate (se necessario a seconda del formato utile), munite di infofile (numero file, il titolo, la descrizione, il nominativo del fotografo, la data e il luogo della ripresa e il titolare dei diritti) ed inserite su un data base il cui accesso è permesso esclusivamente ai clienti possessori di una password rilasciata dal Sig. C., associando a ciascuna il nominativo della persona ripresa al fine di permettere una più semplice ricerca da parte dei clienti;
deduce l’illecito utilizzo di 51 fotografie (analiticamente indicate al punto 5 dell’atto di citazione) presenti nel proprio data base da parte della convenuta (…) s.r.l. a corredo di 127 articoli (analiticamente indicati con titolo e data al punto 6 dell’atto di citazione) pubblicati sul sito web (…) (ora (…));
chiede di conseguenza il risarcimento del danno nella misura di Euro 23.241,00, determinato dal proprio prezzo di listino, pari ad Euro 150,00 per ciascuna foto oltre Iva moltiplicato per 127 utilizzi) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Parte convenuta, premesso di avere estratto le fotografie dal sito aggregatore di immagini Google, nel quale erano presenti in bassa risoluzione e senza indicazione alcuna della titolarità e della provenienza;
eccepisce l’assenza di prova del proprio utilizzo delle fotografie e della titolarità in capo all’attore del diritto di utilizzazione sulle stesse;
ne contesta il carattere artistico e, per quelle non riproducenti persone, anche che si tratti fotografie tutelabili ex art. 87 L. A.;
eccepisce l’assenza dei requisiti individuati dall’art. 90 per la tutelabilità delle fotografie, l’indicazione del nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, e della data di produzione della fotografia;
invoca la esimente di cui all’art. 91 comma 3 L.A. secondo cui la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso;
eccepisce l’assenza di tempestiva domanda di parte attrice avente per oggetto la liquidazione dell’equo compenso;
contesta la quantificazione del risarcimento del danno operata da parte attrice.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti; il giudice ha disatteso le richieste istruttorie, la CTU e la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la prova testimoniale richiesta da parte convenuta.
La disciplina italiana della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente, a seguito della modifica di cui al D.P.R. n. 19 del 1979, tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art.2 n. 7 L.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. L.A., come tipici diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2 comma L.A.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000 ), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità elevata nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/2).
Nel caso in esame parte attrice si è limitata sostanzialmente a rivendicare, in generale, la elevata qualificazione professionale dei fotografi e l’elevata qualità tecnica delle fotografie, senza formulare alcuno specifico riferimento ad alcuna di esse, deducendo a riprova il fatto che esse sono destinate alla cessione a terzi, previo compenso, per la pubblicazione su testate giornalistiche.
Ma in base ai principi sopra richiamati la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie sono insufficienti per il riconoscimento del carattere artistico ed al contrario sono la loro stessa destinazione, al normale circuito dei media, ed il loro genere – personaggi, eventi e tematiche di interesse giornalistico – che le devono fare includere fra le fotografie “semplici”, in assenza di elementi specifici, che dovrebbero essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che non sono stati neanche dedotti.
Ciò si deve affermare anche per quelle relative non a persone o eventi pubblici, ma a edifici sedi di istituzioni o note società, o alla composizione in studio di oggetti “significativi”, quali il modello 730 o biglietti di banca. Queste ultime in particolare non possono essere ricondotte alle fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2 comma L.A., ma si riferiscono piuttosto a “fatti della vita sociale”, non avendo la funzione di riprodurre il modo di essere di questi oggetti, ma quella di illustrare le tematiche economiche che essi evocano.
La prova della titolarità del diritto si deve desumere dalla documentata pubblicazione delle fotografie sul sito dell’attore, che in relazione alla peculiare natura della fotografia digitale, costituisce indicazione nelle forme d’uso e rende operante la presunzione di cui all’art. 8 L.A. Nel sito ciascuna fotografia risulta accompagnata dalle indicazioni prescritte dall’art. 90 L.P. evidente del resto che poiché tale titolarità deriva dall’individuazione dell’autore dello scatto, che parte attrice deduce essere il sig. C. stesso o un fotografo a lui legato da un rapporto di committenza (art. 88 comma 2 L.A.), la contestazione deve essere supportata da elementi specifici, risolvendosi altrimenti nel tentativo di onerare l’attore di una probatio diabolica; tali elementi non sono stati dedotti, essendosi parte convenuta limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di avere reperito le fotografie sulla rete. A questo proposito si deve anche rilevare che la possibilità che effettivamente le fotografie possano essere circolate sulla rete si dovrebbe considerare del tutto irrilevante anche ai fini della buona fede, dovendosi ritenere che chi gestisce una testata giornalistica debba, per ciò soltanto, essere consapevole dell’esistenza del diritto di autore ed adottare le cautele necessarie per evitare violazioni.
Similmente, gli utilizzi illeciti imputati alla convenuta si devono desumere dalle puntuali allegazioni della attrice e dagli screen – shots del sito della convenuta prodotti in atti, in assenza di contestazione specifica e documentata, che sarebbe stata ancor più necessaria in considerazione della ammissione formulata da (…) in risposta alla prima contestazione stragiudiziale di parte attrice, relativa ad una prima frazione degli utilizzi contestati nel presente giudizio (doc. 54 att.).
La fattispecie in esame deve essere ricondotta all’illecito utilizzo delle fotografie e non all’ipotesi di cui all’art. 91 comma 2 L. A. di riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, che è lecita contro pagamento di un equo compenso. Infatti l’ipotesi normativa si configura solo quando, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un’opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest’ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5969 del 18/03/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5360 del 02/06/1999).
Ai fini della quantificazione del risarcimento, parte attrice fa riferimento al prezzo di listino pubblicizzato sul proprio sito, pari ad Euro 150,00 più IVA per ogni utilizzo, mentre parte convenuta contesta la congruità di tale valore rispetto ai prezzi di mercato e rileva che in fase stragiudiziale la attrice le ha proposto la sottoscrizione di un abbonamento al costo di Euro 300,00 al mese, che le avrebbe consentito di fruire senza limiti dell’intero data base di I.. Al riguardo il collegio osserva che con la produzione della pubblicizzata sul proprio sito, che si deve presumere plausibile rispetto ai valori di mercato, parte attrice ha assolto l’onere della prova a proprio carico, e che non pare opportuno fare riferimento alla possibilità di sconti o alle condizioni previste per gli abbonamenti, che ovviamente si riferiscono ad utilizzi leciti, dovendo il risarcimento del danno ricomprendere anche il pregiudizio subito per la diffusione incontrollata sul web delle opere tutelare e per la conseguenze diluizione del loro valore economico, di cui sono sintomatiche le stesse difese della convenuta. Del resto la convenuta non ha in alcun modo documentato la disponibilità sul mercato, a prezzi inferiori, di una offerta analoga a quella della attrice, che si caratterizza per l’offerta di un vastissimo repertorio di immagini pertinenti alla vita pubblica italiana; appare irrilevante in tal senso l’unico documento prodotto da parte convenuta, relativo all’offerta in vendita su un sito internet per 5 dollari USA di una foto raffigurante una bandiera italiana al di fuori di ogni contesto riconoscibile, che appare priva di qualsiasi interesse giornalistico.
Per queste ragioni devono essere accolte le domande proposte in via principale da parte attrice. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta e dichiara l’illegittima utilizzazione delle immagini fotografiche indicate ai punti 5 e 6 della premessa in fatto dell’atto di citazione, di proprietà del Sig. (…) da parte della convenuta (…) s.r.l. e per l’effetto
condanna la (…) s.r.l., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, al sig. (…) con della somma di Euro 23.241,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a partire dal 28.11.14.
Così deciso in Roma il 16 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2022.
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