le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|7 ottobre 2019| n. 24989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22422-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5090/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) (OMISSIS), gia’ perito assicurativo fiduciario della (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)), adiva il Giudice di Pace di Napoli per richiedere il pagamento di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrispostogli per ogni singolo sinistro stradale dalla convenuta, deducendo di aver esercitato prestazioni che eccedevano i compiti di perito estimatore.
La (OMISSIS) preliminarmente eccepiva l’improponibilita’ della domanda per abuso del processo, giacche’ l’attore aveva proposto molteplici giudizi per ciascuna della attivita’ svolte.
Il giudice adito respingeva le eccezioni e accoglieva la domanda attorea.
2) La (OMISSIS) proponeva appello e reiterava le eccezioni di improcedibilita’ per abuso del processo e di infondatezza nel merito.
Con sentenza n. 5212/2018, pubblicata il 24.05.2018, il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello. Argomentava che si trattava di “un’attivita’ continuativa, svolta nel corso di ben venticinque anni, sempre regolata e remunerata in maniera uniforme e costante, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione.
Ne discende che le pretese azionate dal (OMISSIS) scaturiscono tutte dalla medesima fonte, cioe’ dal rapporto di collaborazione professionale continuativa, regolato da un accordo quadro accettato quantomeno per facta concludentia”. Secondo il tribunale, inoltre, l’attore non aveva prospettato alcun interesse meritevole di tutela tale da giustificare la proposizione di separati procedimenti.
3) Il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e illustrato da memoria.
L’intimato ha resistito con controricorso.
4) Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia l’erronea valutazione del Tribunale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in merito all’esistenza di un unitario rapporto obbligatorio e di una prestazione originariamente unica, nonche’ della mancata applicazione dell’articolo 1181 c.c. quale espressione dei principi del favor creditoris. Il sig. (OMISSIS) sostiene che l’interesse concreto alla proposizione di separati giudizi sia da rinvenirsi nella necessita’ di ottenere un rapido soddisfacimento delle proprie pretese.
Puo’ esaminarsi congiuntamente anche il quinto motivo, con il quale il ricorrente denuncia l’erronea interpretazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze 23726/2007 e 4090/2017 con riferimento all’inesistenza di un rapporto unico.
I due motivi sono manifestamente infondati.
Secondo il costante e uniforme orientamento di questa Corte di legittimita’
“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: solo per citarne alcune, Sez. 2 -, n. 31012 del 28/12/2017; Sez. 2, n. 31013 del 2017; Sez. 2, n. 31014 del 2017; Sez. 2, n. 1356 del 2018; Sez. 2, n. 1355 del 2018; Sez. 2, n. 22449 del 2018).
Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un tale interesse concreto poiche’ l’appellato non aveva allegato elementi ne’ a sostegno della propria tesi, ne’ tali da diversificare le prestazioni eseguite.
Peraltro in questa sede, il ricorrente si e’ limitato a contrapporre un’alternativa ricostruzione del fatto relativamente al concreto interesse al frazionamento, senza confrontarsi con la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe (Cass. 31012/2017; Cass. 158/2018).
5) Con il secondo mezzo il sig. (OMISSIS) denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. A suo avviso, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere genericamente contestata la copia della documentazione prodotta dalla convenuta-appellante cui si riferisce la sentenza impugnata come doc. 11 e ss.. Sostiene di aver disconosciuto la documentazione regolarmente e prontamente.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’.
La contestazione della conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia non puo’ avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (v. Sez. 2 -, n. 27633 del 30/10/2018; Sez. 6 – 5, n. 29993 del 13/12/2017 Rv. 646981; Sez. 3, n. 10326 del 13/05/2014 in motivazione; Sez. 3, n. 7775 del 03/04/2014 R; v. altresi’ Cass. n. 28096/09, nonche’ Cass. n. 14416/13).
Il ricorrente ne’ in ricorso, ne’ in memoria, indica gli aspetti di differimento della copia dall’originale (v. pag. 21 del ricorso), mentre prive di rilievo sono le osservazioni a pag.2 che attengono solo al contenuto del documento, e non smentiscono esplicitamente la presenza di una firma del (OMISSIS) anteriormente al mutamento di assetto societario di (OMISSIS) spa, fusa in (OMISSIS) spa.
6) Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’errore del Tribunale nell’aver ritenuto valido il doc. del 18.9.2006 e osserva che quello del 18.10.2010 e’ postumo rispetto alla data in cui sono state effettuate le attivita’ per cui si chiede il compenso e quindi e’ irrilevante. Lamenta inoltre l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso, nonche’ la violazione dell’articolo 112 c.p.c., della L. n. 166 del 1992 e della L. n. 287 del 1990, articoli 2 e 3. Evidenzia l’abuso della posizione dominante rilevando che non vi e’ mai stata una accettazione concordata e osserva che un eventuale accordo sarebbe stato nullo per violazione della L. n. 287 del 1990, articoli 2 e 3.
7) Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 172 del 2017, articolo 19 quaterdecies, in materia di equo compenso per prestazioni di avvocati, applicabile anche agli altri professionisti.
Questi due motivi attengono al merito del rapporto contrattuale e restano logicamente assorbiti dal rigetto delle censure sul ritenuto frazionamento del credito, che ha comportato l’accoglimento della eccezione di improcedibilita’ (improponibilita’), che rende comunque superflua ogni considerazione sul merito. Si impone quindi il rigetto del ricorso, con addebito di spese al soccombente.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 600 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).