Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2752
nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprieta’ per usucapione, l’atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, ne’ contestato in modo idoneo
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2752
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12146-2013 proposto di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 590/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala, sez. distaccata di Castelvetrano, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) per l’accertamento positivo dell’usucapione in suo favore della proprieta’ di un fabbricato e di un terreno in (OMISSIS).
Resistevano i convenuti.
Respinta in primo grado, la domanda era accolta, invece, dalla Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 590/12, sulla base della complessiva valutazione delle prove testimoniali. In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’, la Corte distrettuale riteneva che la circostanza che (OMISSIS) avesse donato ai figli nel 2004 entrambi i cespiti oggetto della domanda, non aveva efficacia interruttiva dell’usucapione, applicandosi l’articolo 2943 c.c. compatibilmente alla natura dell’istituto.
La cassazione di detta sentenza e’ chiesta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS), che propone altresi’ ricorso incidentale condizionato.
Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis, comma 2), la parte contro ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e degli articoli 1140, 1141, 1158, 1165 e 2944 c.c., nonche’ la violazione del principio del litisconsorzio necessario e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a “punti” decisivi della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Parte ricorrente deduce (1) che il (OMISSIS) avrebbe dovuto proporre la domanda nei confronti di tutti gli eredi di (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), originaria proprietaria dei beni in contestazione, successivamente donati da (OMISSIS) a favore dei figli con atto del 16.1.1997; (2) che la Corte territoriale non ha considerato i dati temporali della vicenda (adeguatamente valutati, invece, dal giudice di prime cure) e in particolare la circostanza che il (OMISSIS), pur affermandosi possessore sin dai primi anni âEuroËœ80 del secolo decorso, si sia accorto della trascrizione dell’atto di donazione solo nel 2004; (M) che il (OMISSIS) non ha mai assunto “gli oneri urbani e fiscali inerenti agli immobili oggetto di usucapione”, mentre (OMISSIS) possedeva le chiavi del fabbricato, in cui teneva molti oggetti di sua proprieta’; (4) e che in base all’articolo 2944 c.c., applicabile in materia per il rinvio operato dall’articolo 1165 c.c., il difetto di doglianze da parte del (OMISSIS) dal 1997 al 2004 costituisce riconoscimento dell’altrui diritto di proprieta’.
1.1. – Il motivo e’ infondato in ognuna delle censure che espone.
1.1.1. – Il difetto di integrita’ del contraddittorio, non costituendo un’eccezione in senso proprio, puo’ essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimita’, sebbene a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si e’ svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata e’ inutiliter data (Cass. nn. 27521/11, 4764/05 e 11415/03).
Cio’ non e’ ravvisabile nel caso di specie, poiche’ parte ricorrente non ha ne’ indicato il nominativo dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ne’ dimostrato che la loro esistenza fosse desumibile dagli atti delle fasi di merito.
1.1.2. – Il momento di conoscenza dell’atto di donazione, la non assunzione degli oneri fiscali relativi agli immobili, il possesso delle chiavi e la presenza nel fabbricato di beni asseritamente appartenenti a (OMISSIS), sono tutti elementi relativi alla ricostruzione e alla valutazione dei fatti di causa, attivita’ preclusa in sede di legittimita’ anche in base al previgente testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (giurisprudenza nota e costante di questa Corte Suprema).
1.1.3. – Contrariamente a quanto opina parte ricorrente, nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprieta’ per usucapione, l’atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, ne’ contestato in modo idoneo (Cassazione n. 18095/14 e 1530/00).
2. – Il secondo motivo del ricorso principale allega la violazione o falsa applicazione degli articoli 1102, 1158, 1163, 1164, 1165, 1167, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per aver escluso la sentenza impugnata la sussistenza di prove documentali ed avere erroneamente valorizzato elementi non riscontrati ne’ riscontrabili nell’ambito della raccolta delle prove. Sostiene parte ricorrente che le conclusioni cui e’ pervenuta la Corte territoriale “non modulano in modo adeguato le singole dichiarazioni le quali in un ambito unitario risultano piene di contraddizioni e provano la mancanza totale dei presupposti oggettivi ai fini dell’usucapione” (cosi’, a pagg. 11 e 12 del ricorso). Richiamate in sintesi le dichiarazioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), parte ricorrente conclude affermando che le testimonianze raccolte appaiono deboli, fortemente inquinate per i rapporti d’amicizia con il (OMISSIS) e tali da non reggere la verifica dei requisiti del corpus, dell’animus possidendi e del tempus necessari ai fini dell’usucapione. (E infine torna a ribadire le considerazioni oggetto del primo mezzo d’annullamento).
2.1. – Anche tale motivo non ha pregio.
Esso, ancor piu’ manifestamente del primo, mostra di non considerare la nota, costante e univoca giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di legittimita’ il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. fra le tantissime, Cass. nn. 6288/11, 27162/09, 17477/07, 15489/07, 828/07 e 8718/05).
3. – Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del principale (v. pag. 27 del controricorso).
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico dei ricorrenti in solido fra loro.
5. – Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.