il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprieta’ del bene non esclude la sussistenza del possesso utile all’usucapione, essendo necessario che il possessore esprima la volonta’ non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare: l’animus possidendi non consiste infatti nella convinzione di essere proprietario, ma nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitandone le corrispondenti facolta’.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15989

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 439/2013 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza non definitiva n. 2528/2010 depositata il 16/09/2010 e la sentenza definitiva n. 3105/2011 depositata il 14/11/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

che:

Nel 2003 il ricorrente (OMISSIS) conveniva in giudizio i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo al Tribunale di Como di dichiarare l’inesistenza del diritto proprieta’ di terreni, censiti ai mappali (OMISSIS) del Comune di Como, in capo ai medesimi, i quali, costituendosi, proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, dapprima dei due mappali ex adverso rivendicati e poi della sola particella (OMISSIS).

Il Tribunale di Como, rigettata la domanda riconvenzionale, dichiarava inesistente il diritto di proprieta’ dei convenuti.

Contro la sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello principale, l’Istituto appello incidentale in punto spese. La Corte d’appello di Milano ha dapprima stabilito, con sentenza non definitiva n. 2528/2010, che gli appellanti avevano esercitato un possesso idoneo all’acquisto della proprieta’ per usucapione sulla parte di mappale (OMISSIS) di cui e’ causa e con separata ordinanza ha disposto la prosecuzione del processo per l’individuazione della usucapenda porzione di terreno; poi, con sentenza definitiva n. 3105/2011, ha dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione in capo agli appellanti “della parte di mappale (OMISSIS) costituita dal mappale (OMISSIS) BBB e dal mappale (OMISSIS) CCC del foglio (OMISSIS) del CT di Como Frazione Albate”.

L’Istituto ricorre per cassazione avverso le due sentenze.

(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.

I primi due sono tra loro strettamente connessi e lamentano: il primo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (..) in ordine alla circostanza dell’omessa prova circa l’utilizzo uti dominus da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) dei terreni (o di parte di essi) di proprieta’ dell’Istituto”, il secondo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (..) in ordine alla mancata valutazione di documentazione, prodotta in primo grado” relativa alla prova circa la pubblica conoscenza della proprieta’ in capo all’Istituto dei terreni oggetto di causa.

I due motivi non possono essere accolti.

Al di la’ del richiamo, in rubrica, ad un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie (le sentenze impugnate sono state depositate nel 2010 e nel 2011), il ricorrente lamenta vizi di motivazione (cfr. p. 22 del ricorso ove si parla di motivazione carente) in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte d’appello della circostanza che i terreni oggetto del giudizio erano noti come terreni della Chiesa, circostanza ritenuta irrilevante dalla Corte, e della documentazione che tale pubblica conoscenza comprova.

Il ricorrente non considera che il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprieta’ del bene non esclude la sussistenza del possesso utile all’usucapione, essendo necessario che il possessore esprima la volonta’ non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare: l’animus possidendi non consiste infatti nella convinzione di essere proprietario, ma nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitandone le corrispondenti facolta’ (cfr. Cass. 26641/2013, Cass. 25245/2013, Cass. 7757/2011).

Il terzo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” in relazione alla mancata valutazione, da parte della sentenza definitiva, della contestazione sollevata dall’Istituto “circa la non rispondenza tra l’incarico affidato al consulente tecnico d’ufficio e le intervenute operazioni peritali e conseguenti conclusioni”.

Il motivo – che, come i due precedenti, richiama in rubrica un parametro non applicabile – non puo’ essere accolto. La Corte d’appello (pp. 9-13 della sentenza definitiva impugnata) ha infatti valutato la contestazione fatta valere dall’Istituto circa l’effettuazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dell’incarico “di specificare l’esatta consistenza del terreno parte del mappale (OMISSIS) di cui alla gia’ resa sentenza non definitiva, indicando le relative misure e i confini e redigendo apposita mappa”, contestazione che, condividendo la metodologia e le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto infondata (v. in particolare p. 12).

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

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