In tema di usucapione, per stabilire se un’attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attivita’ medesima puo’ integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacche’ nei secondi, di per se’ labili e mutevoli, e’ piu’ difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 16006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28401-2014 proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2312/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

CONSIDERATO IN FATTO

(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio (OMISSIS) ed (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo dichiararsi l’inesistenza di un diritto di servitu’ di passaggio attraverso il fondo di proprieta’ degli attori sito in Comune di (OMISSIS).

(OMISSIS) ed (OMISSIS) si opposero alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitu’ di passaggio sul fondo in questione.

(OMISSIS) e (OMISSIS) (chiamati in giudizio in veste di comproprietari del presunto fondo servente) non si costituirono. In corso di giudizio si verifico’ il decesso della convenuta Conte e gli attori provvidero alla riassunzione.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 81/89, accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, dichiarando l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitu’ di passaggio esclusivamente con mezzi agricoli sul fondo degli attori.

Tale decisione e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia che, con sentenza 7.10.2013, ha respinto il gravame dei soccombenti (OMISSIS) e (OMISSIS), rilevando che la durata piu’ che ventennale dell’utilizzo della stradina per il passaggio di mezzi agricoli esercitato in modo palese tanto che (OMISSIS) se ne lamentava, unitamente alla assoluta apparenza e sistematicita’ erano tutte circostanze idonee ad escludere un passaggio per mera tolleranza dei titolari del fondo servente, anche se gli stessi erano parenti dei titolari del fondo dominante.

I soccombenti (OMISSIS)- (OMISSIS) hanno quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Le altre parti non hanno svolto difese.

RITENUTO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1144 c.c., per non avere la Corte di Appello considerato che il passaggio era avvenuto per mera tolleranza, dato lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti. La Corte territoriale avrebbe quindi errato nel valorizzare unicamente l’elemento della lunga durata perche’, per giurisprudenza costante, proprio l’esistenza di stretti vincoli di parentela, neutralizzava l’efficacia presuntiva del suddetto elemento ai fini dell’esclusione della tolleranza.

Il motivo e’ infondato.

In tema di usucapione, per stabilire se un’attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attivita’ medesima puo’ integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacche’ nei secondi, di per se’ labili e mutevoli, e’ piu’ difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015 Rv. 635430; Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008 Rv. 602204; Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006 Rv. 588976).

Nel caso in esame, se e’ vero che l’esistenza di un rapporto di parentela tra le parti costituisce dato assolutamente pacifico, e’ altrettanto vero che la Corte d’Appello non si e’ limitata a porre a base del suo convincimento la lunga durata dell’esercizio del passaggio apparente e sistematico, (elemento che, come si e’ detto, di per se’ non e’ presuntivo in tal senso), ma ha valorizzato anche un altro importante elemento di fatto emerso dall’istruttoria, sul quale i ricorrenti non hanno ritenuto di prendere posizione, cioe’ l’opposizione manifestata da (OMISSIS) (“….se ne lamentava, come dallo stesso emerso in sede di interrogatorio”: v. pag. 7 sentenza impugnata), che e’ assolutamente incompatibile con la tolleranza del vicino.

Considerato che l’accertamento della sussistenza in concreto di atti di tolleranza implica un apprezzamento demandato al giudice di merito (v. Sez. 2, Sentenza n. 9661/2006 cit; Sez. 2, Sentenza n. 2449 del 28/06/1976; Sez. 2, Sentenza n. 1205 del 06/04/1976), oggi peraltro neppure piu’ sindacabile sotto il profilo del vizio di motivazione (v. articolo 360 c.p.c., n. 5 nella attuale versione applicabile alla fattispecie), la sentenza deve essere confermata.

La mancanza di attivita’ difensiva delle altre parti esonera la Corte

dal provvedere sulle spese.

Ricorrono invece i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara i ricorrenti tenuti al versamento di un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

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Avv. Umberto Davide

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