il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all’intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’altrui reputazione.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Tribunale La Spezia Civile Sentenza 29 aprile 2019 n. 271

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE della SPEZIA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3647/2015 promossa da:

(…)

rappresentato e difeso dall’Avv. SC.CL., come da mandato a margine dell’atto di citazione,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA (?) LA SPEZIA

attore

contro

(…) SPA,

(…),

(…)

rappresentati e difesi dagli Avv.ti LI.FR., GA.GU. e DE.ED., come da mandato a margine della comparsa di costituzione,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. De Feo in VIA (?) LA SPEZIA

convenuti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2015 (…) conveniva in giudizio la società (…) s.p.a., la giornalista (…) ed il direttore (…), esponendo che da tempo egli (stimato professionista che, tra i vari incarichi, aveva rivestito quello di legale rappresentante di (…) s.r.l., già (…) s.r.l., unico socio ed amministratore della società (…) s.n.c. ammessa alla procedura di concordato preventivo) era vittima di una campagna denigratoria da parte del giornale (…), la quale aveva avuto inizio con un articolo pubblicato in data 6 dicembre 2014 ed era poi proseguita con la pubblicazione di ulteriori articoli diffamatori in data 19 maggio 2015 e 4 giugno 2015.

Da ultimo, in data 15 ottobre 2015, sul foglio de (…) dedicato alla cronaca spezzina era stato pubblicato un articolo a firma di (…), sotto il titolo “(…), la Cassazione ribalta giudizio del Tribunale”, preceduto dall’occhiello “Clamorosa sentenza” e con il sottotitolo “Ha revocato l’omologazione del concordato di gruppo”;

L’attore lamentava la valenza diffamatoria dell’articolo in questione, che induceva il lettore a maturare il convincimento che la procedura di concordato preventivo della società (…) fosse stata negativamente caratterizzata da gravissime irregolarità gestionali che, pur avendo determinato un aggravamento del disavanzo, inspiegabilmente non avrebbero portato alla sostituzione del liquidatore (…), responsabile anche dell’emissione in poche ore di 41 assegni per venti milioni di euro e di altri fatti di distrazione patrimoniale, per avere “svuotato la (…)”, stante l’accusa mossa da Comune di Varazze, e per l’avvenuta sottrazione di 293 mila euro dai conti del concordato preventivo, stante la contestazione mossa dalla Procura.

L’attore contestava in primo luogo la falsità di tutte le notizie surriferite, non essendo mai state presentate denunce in merito alle asserite sottrazioni e non essendosi mai verificato alcun aggravio del disavanzo di bilancio.

Soprattutto, evidenziava come nell’articolo venisse surrettiziamente stabilita una relazione tra il depauperamento del patrimonio della società e l’attività gestionale del liquidatore, accostando la distrazione di milioni di euro e l’aggravamento del disavanzo all’iniziativa giudiziale che era stata intrapresa nel 2011 dalla società (…) per ottenere la revoca del (…) dall’incarico di liquidatore.

Lamentava inoltre la mistificatorietà dell’articolo nella parte in cui insinuava nel lettore il convincimento che l’emissione degli assegni fosse da includersi tra le gravissime irregolarità di cui l’attore si sarebbe reso responsabile, così come nella parte in cui riportava l’accusa mossa dal Comune di Varazze di avere svuotato la (…).

Infine, si doleva della falsità della notizia per cui sarebbe stata contestata in sede penale la sottrazione di 293.000 euro dai conti del concordato preventivo, notizia smentita da altri articoli pubblicati dal medesimo quotidiano.

Ciò premesso, l’attore, ribadita l’integrazione del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa e la sussistenza di un conseguente danno morale, concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del predetto danno non patrimoniale, oltre al pagamento della sanzione ex art. 12 della L. n. 47 del 1948 ed alla pubblicazione del dispositivo della sentenza su due edizioni domenicali dei quotidiani (…) ed (…).

I convenuti, ritualmente intimati, si costituivano in giudizio resistendo alle domande attoree e rilevando che:

– Il quotidiano non aveva mai posto in essere alcuna campagna stampa nei confronti dell’attore, il quale, con un ossessivo ricorso alle vie giudiziali, aveva introdotto una causa in occasione della pubblicazione di ogni articolo che lo riguardava;

– L’articolo riferisce la notizia (vera ed incontestata) dell’avvenuto deposito della sentenza 13/10/2015 n. 20559, con la quale la Corte di Cassazione aveva statuito sul concordato preventivo della (…) s.n.c., nel quale l’attore aveva svolto le funzioni di liquidatore;

– Dopo avere sintetizzato i contenuti ed i possibili effetti della pronuncia della Suprema Corte, la giornalista aveva ripercorso gli episodi più salienti della tormentata vicenda della procedura concordataria, riportando fatti veri ed esposti con sintesi puntuale;

– La supposta ascrivibilità delle gravi irregolarità di cui parla l’articolo all’attore è solo frutto della fantasia avversaria, dal momento che la giornalista non ha detto né insinuato che il (…) sarebbe stato responsabile di irregolarità di sorta, limitandosi a ricordare episodi di cronaca effettivamente accaduti ed a riferire altrui dichiarazioni realmente effettuate;

– Nell’articolo non è quindi rinvenibile alcun attacco personale nei confronti dell’attore, non denigrato né fatto oggetto di espressioni offensive, gratuite od eccessive, avendo per contro il quotidiano esercitato il diritto di cronaca rispettando il limite della continenza, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

Evidenziata la mancata contestazione della ricorrenza dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia e l’assenza di prova dei danni ex adverso lamentati, i convenuti concludevano quindi per il rigetto integrale delle domande avversarie.

Le domande attoree non possono trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Per giurisprudenza assolutamente univoca, la lesione dell’onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza) in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009.

Venendo dunque all’esame dei presupposti necessari per verificare se possa o meno essere riconosciuto il legittimo esercizio del diritto di cronaca e muovendo dal primo requisito richiamato dalla giurisprudenza (ossia la verità dei fatti riferiti), si osserva quanto segue:

– Corrisponde a verità che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20559 del 2015 all. 6 conv., ha cassato senza rinvio il decreto di omologazione del concordato preventivo della (…) s.n.c. e di altre società collegate, su ricorso (tra gli altri) di alcuni creditori, i quali avevano già proposto avverso il medesimo decreto reclamo in Corte di Appello, che era stato respinto (come riportato nell’articolo contestato);

– È vero che in passato vi erano state denunce ed accuse di gravi irregolarità, delle quali la stampa si era occupata a più riprese, come emerge dai numerosi articoli (mai contestati in precedenza dall’attore) prodotti dai convenuti.

A tale proposito, si evidenzia che, se è corretto sostenere che la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia dev’essere frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti da parte del giornalista, è altrettanto vero che “…al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9458 del 18/04/2013).

Nella specie, i convenuti, con la produzione degli svariati articoli di stampa – pubblicati da diverse testate – relativi ai contrasti sorti nel corso del concordato in esame hanno dimostrato quantomeno la verosimiglianza (non della fondatezza, bensì) dell’esistenza delle accuse di irregolarità cui ha fatto riferimento l’articolo in esame, mentre l’attore non ha dimostrato l’inattendibilità di dette fonti, limitandosi a contestarle genericamente;

– Nello specifico delle irregolarità denunciate, è vero che nel 2013 la magistratura di era occupata della (…) per la vicenda relativa ai 41 assegni emessi per venti milioni di euro, come emerge dal decreto ex artt. 550 e 552 c.p.p. prodotto dai convenuti in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con il quale l’attore ed altro soggetto erano stati citati in giudizio con l’imputazione di avere richiesto ed ottenuto dalla (…) l’emissione di 41 assegni circolari dell’importo complessivo di Euro 20.370.702, così azzerando la disponibilità liquida presente sul conto corrente intestato alla (…) s.n.c. a socio unico;

– Altrettanto vero è che vi erano state agitazioni degli operai del cantiere a Varazze ed a Pisa e critiche sulla gestione del concordato da parte dei sindacati v. all.ti da 18 a 27 conv.;

– Ancora, è vero che, come riportato nell’articolo oggetto di causa, il Sindaco di Varazze aveva accusato l’attore di avere “svuotato la (…)” v. intervista riportata nell’articolo in all. 20 conv..

Peraltro, con riferimento all’affermazione in esame il presupposto della verità dev’essere restrittivamente inteso, trovando applicazione il principio per cui, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un’intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall’intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell’interesse pubblico alla diffusione dell’intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 23168 del 31/10/2014).

Il limite della verità, con riferimento alle esternazioni del Sindaco di Varazze, va pertanto riferito non alla rispondenza dei dati forniti dall’intervistato alla verità fenomenica, ma al fatto che l’intervista si sia effettivamente svolta e che i concetti o parole riportati siano effettivamente rispondenti a quanto dichiarato dalla persona intervistata, con la conseguenza che il giornalista che abbia riportato opinioni manifestate in termini critici non subisce limiti al proprio diritto di cronaca, ove sia rimasto neutrale rispetto alle esternazioni del soggetto interrogato;

– È inoltre vero che nell’estate 2011 il gruppo (…) aveva richiesto la revoca del liquidatore e che l’attore, dopo una prima sospensione, era stato reintegrato dal Tribunale nelle proprie funzioni v. all.ti 10, 12 e 13 conv.;

– Infine, è vero che “a primavera il p.m. (…) ha contestato una sottrazione di 293 mila euro dai conti del concordato preventivo e ha indagato il commercialista e la sua segretaria (…)”, pacifico essendo che l’attore era stato coinvolto nell’indagine in questione per omessa vigilanza;

– Resta quindi, quale unico dato la cui veridicità non può dirsi accertata, la circostanza per cui “Nel 2011, quando ancora si temeva il fallimento, il buco nei bilanci superava i 70 milioni di euro”, ma si tratta di inesattezza secondaria e marginale, inidonea a determinare la valenza diffamatoria dell’articolo, soprattutto in considerazione del fatto che si riferisce a vicenda antecedente all’ammissione della società al concordato e dunque neppure astrattamente riferibile a responsabilità del liquidatore.

Il primo presupposto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca risulta quindi rispettato, essendosi la giornalista limitata a riportare, senza modifiche o commenti, notizie relative a fatti, dichiarazioni, denunce ed indagini effettivamente verificatesi.

Venendo all’esame del secondo presupposto, ossia la pertinenza, essa non è contestata dall’attore ed è comunque sufficiente evidenziare, ai fini della prova della sua sussistenza, la notorietà in ambito locale della parte, allegata in atto di citazione, trattandosi di circostanza idonea a fondare l’interesse dell’opinione pubblica a conoscere la notizia, quantomeno a livello locale (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10925 del 5.5.2017).

Sussiste infine anche la continenza, da intendersi quale moderazione, misura e proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 25739 del 05/12/2014), non ravvisandosi nell’articolo censurato elementi sovrabbondanti volti a suggestionare il lettore.

Anzitutto, si osserva che il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all’intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’altrui reputazione (in questi termini Cass., sez. 3, sent. n. 29640 del 12/12/2017).

Nella specie, titolo, sottotitolo ed occhiello non fanno alcun riferimento al nominativo dell’attore, per cui il lettore frettoloso non può neppure avere percepito il suo coinvolgimento nella vicenda.

Quanto al contenuto dell’articolo, il nominativo di (…) è citato in tre circostanze.

Nella prima, si dà conto che “(…), in agosto, aveva cercato di fare fuori il liquidatore (…), ma il giudice (…) aveva imposto che restasse al suo posto”.

Non si ravvisa nel periodo in esame alcuna violazione del requisito della continenza, trattandosi di enunciato che – seppure formulato secondo lo stile sintetico ed incisivo proprio del giornalismo – riassume la vicenda relativa alla richiesta di revoca del liquidatore e rigetto della stessa da parte del Tribunale.

Né la notizia in questione appare in qualche modo collegata alle denunce ed irregolarità richiamate dalla giornalista nella parte precedente dell’articolo.

Peraltro, è pacifico che il liquidatore era stato in un primo momento sospeso dal Tribunale e quindi reintegrato nelle proprie funzioni, mentre nell’articolo contestato si dà conto solamente del rigetto dell’istanza di revoca (e dunque di una circostanza favorevole alla parte), a conferma dell’assenza di volontà di ledere l’immagine dell’attore.

Nel secondo caso, il nominativo dell’attore è “tirato in ballo” con riferimento alle agitazioni che vi erano state a Varazze, “dove il Comune aveva accusato il (…) di aver “svuotato la (…)””.

Anche in tale circostanza, emerge con sufficiente chiarezza la natura di opinioni di terzi (in particolare, del Sindaco di Varazze, il quale, come visto, aveva effettivamente rilasciato quelle dichiarazioni), e non di verità obiettive, senza alterazioni o travisamenti di sorta che possano creare nel lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla predetta dichiarazione.

Da ultimo, con riferimento all’accostamento del nominativo dell’attore all’indagine relativa alla sottrazione di 293.000 euro dai conti del concordato preventivo, la giornalista si è limitata a dare notizia del fatto (vero) per cui la Procura aveva indagato il liquidatore e la segretaria (…), senza l’utilizzo di espressioni sapientemente allusive, ovvero di accorte omissioni o sottintesi, che inducessero il lettore a orientarsi verso la colpevolezza degli indagati.

Per il resto, l’articolista non effettua alcun collegamento, neppure implicito, tra le accuse di irregolarità riportate nel pezzo e l’operato dell’attore, dal momento che il nominativo del liquidatore non è stato accostato alla questione degli assegni (benché l’attore, come visto, fosse stato imputato nel relativo procedimento), né ai buchi di bilancio, peraltro chiaramente verificatisi prima dell’ammissione al concordato.

Quanto infine alle rimostranze relative al preteso collegamento tra la sentenza della Cassazione e le svariate irregolarità richiamate nell’articolo, si tratta di censura tardiva, siccome introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale (in atto di citazione l’attore ha infatti circoscritto la causa petendi alla pretesa portata diffamatoria della seconda parte dell’articolo, nella quale erano riassunte le vicende e le polemiche relative alla gestione del concordato).

Ad ogni buon conto, anche tale doglianza è infondata nel merito, atteso che alcuni creditori avevano effettivamente sporto reclamo contro il decreto di omologazione del concordato preventivo lamentando, tra l’altro, la violazione della par condicio creditorum, come emerge dalla lettura della sentenza v. all. 6 conv..

Accertata dunque la veridicità, pertinenza e continenza dello scritto contestato, la domanda risarcitoria attorea dev’essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’attore e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia, con applicazione degli importi di cui alla nota spese depositata, da ritenersi congrua rispetto ai parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

respinge le domande attoree;

condanna l’attore a rifondere i convenuti in solido delle spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in La Spezia il 29 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.