Ed in effetti, seppure e’ vero che la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entita’ e gravita’ del comportamento addebitato al dipendente, nonche’ del rapporto di proporzionalita’ tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24117
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28401-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1297/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2016 R.G.N. 492/2016.
RILEVATO CHE
Con ricorso al Tribunale di Milano, (OMISSIS) impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole il 17.2.15 dalla (OMISSIS) s.r.l. Il Tribunale accoglieva, con ordinanza, integralmente la sua domanda, dichiarando illegittimo il licenziamento ed ordinando la sua reintegra nei posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex articolo 18, comma 4; con sentenza applicava invece il comma 5 della norma citata (con risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della societa’ al pagamento di una indennita’ pari a 16 mensilita’), ritenendo illegittimo il licenziamento per sproporzione tra la sanzione adottata ed i fatti contestati.
Con sentenza depositata il 14.10.16, la Corte d’appello di Milano confermava la reclamata pronuncia ritenendo insussistente la contestata (in data 3.2.15) recidiva, per carenza di prova in ordine alla sussistenza dell’addebito di cui alla precedente lettera del 15.12.14 (con cui le si contestava di non aver provveduto a trasmettere i report sulla situazione dei corsi di induction ed i tests richiesti dal superiore (OMISSIS), nonostante sollecitazioni in tal senso, per cui le venne applicata la sanzione di due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione), che la corte di merito accertava essere infondato; annullando la relativa sanzione. Riteneva dunque illegittimo il licenziamento per giusta causa non esistendo alcuna recidiva che giustificava tale licenziamento ai sensi dell’articolo 52, lettera L) del c.c.n.l. di categoria. Riteneva invece sussistenti gli addebiti contestati con lettera del 5.6.14, per assenza ingiustificata dal 26 al 30.5.14 e per aver provveduto ad effettuare il check-in per due sue colleghe, che comporto’ la sanzione di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, e parzialmente sussistente quello contestato con lettera del 3.2.15 (per non aver preparato un report richiestole e per non aver messo a disposizione dei superiori un file Excel ed altre minori mancanze, che configuravano in tesi una insubordinazione, esclusa dalla sentenza impugnata) e recidiva in talune altre mancanze, che porto’ al suo licenziamento per giusta causa in case all’articolo 52, lettera K) e L) del c.c.n.l. per gli addetti all’industria chimica e chimica farmaceutica. Ha ritenuto tali fatti contestati sussistenti ma non cosi’ gravi da giustificare il recesso per giusta causa, confermando cosi’ l’applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 5.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS), affidato a sei motivi, cui resiste la societa’ (OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui resiste la (OMISSIS) con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 4 lamentando l’insussistenza di taluni dei fatti addebitati.
Il motivo e’ inammissibile in quanto diretto ad una diversa valutazione dei fatti di causa rispetto a quella operata dal giudice del merito nel regime di cui al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.-Con secondo motivo la (OMISSIS) denuncia la violazione del citato articolo 18 in combinato disposto con l’articolo 51 del c.c.n.l. di categoria perche’ il fatto rientra tra le condotte punibili con sola sanzione contestata.
Anche tale motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza non spiegando minimamente la ricorrente principale per quali ragioni ed in base a quale precisa norma contrattuale collettiva (di cui non riporta il contenuto) i fatti valutati dalla Corte di merito sarebbero sanzionati con misura solo conservativa.
3 – Con terzo motivo la (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 118 disp. att. c.p.c. per motivazione solo apparente e contraddittoria, lamentando che la Corte di merito ritenne apoditticamente accertati taluni, ma non meglio specificati, fatti disciplinarmente rilevanti.
Anche tale motivo e’ inammissibile in quanto censura accertamenti compiuti dai giudici di merito (la sentenza impugnata fa invero frequente riferimento all’istruttoria svolta in primo grado) nel regime di cui al novellato articolo 360, n. 5 cit. La motivazione della sentenza, poi, non contiene alcuna contraddizione laddove afferma che “il licenziamento non puo’ essere considerato proporzionato in relazione all’entita dei fatti suddetti”, valutato il regime sanzionatorio applicabile L. 20 maggio 1970, n. 300, ex articolo 18 novellato cosi’ come interpretato da questa Corte.
Occorre infatti considerare secondo il consolidato indirizzo di legittimita’ (cfr. ex aliis, Cass. n.20540/16, Cass. n. 18418/16) l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’articolo 18 st.lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceita’, sicche’ in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalita’ tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceita’. In sostanza una volta ritenuto il fatto sussistente ma privo dei carattere dell’antigiuridicita’, si applica la tutela reintegratoria, restando questione distinta e diversa quella della proporzionalita’. Inoltre, mentre l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’articolo 18, comma 4, st. lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42, lettera b), comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, nondimeno non presenti profili di illiceita’, nelle ipotesi in cui il fatto contestato sussista ma non concreti gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata (cfr. da ultimo, Cass. n. 13383/17). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, sicche’ la censura risulta infondata.
4.- con quarto motivo la (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 4, in combinato disposto con gli articoli 1455, 2106 e 2119 c.c. per difetto del requisito della proporzionalita’; lamenta in particolare che una volta accertata l’insussistenza di una giusta causa di licenziamento non poteva che trovare applicazione l’articolo 18, comma 4.
Il motivo e’ infondato in quanto in contrasto con la lettera della legge che prevede la reintegra cd. piena (comma 4) solo nell’ipotesi di accertata insussistenza del fatto contestato, nel senso chiarito, mentre nelle altre ipotesi in cui il (o i) fatto(i) contestato(i) risulti(no) sussistente ma senza configurare una giusta causa (o un giustificato motivo di licenziamento e’ prevista la tutela reintegratoria cd. attenuata (comma 5), correttamente applicata dalla sentenza impugnata.
5.-Con quinto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 52, lettera L) del c.c.n.l. di categoria quanto alla sussistenza della recidiva ed in particolare quanto alla sua valida contestazione e sussistenza.
Il motivo, esplicitamente subordinato, e’ infondato, avendo la sentenza impugnata ritenuto solo formalmente contestata la recidiva, giudicata tuttavia (sia pur, come si vedra’, erroneamente) insussistente per la infondatezza dei precedenti addebiti cui era collegata.
6. – Con sesto (ed ulteriormente subordinato) motivo la (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 5, con riferimento all’erronea quantificazione del risarcimento del danno.
La censura, come sara’ ora chiarito, e’ assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale.
7.- Il ricorso principale deve dunque rigettarsi.
Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva:
8.-Con il primo motivo la societa’ denuncia la violazione dell’articolo 52, lettera L) del c.c.n.l. di categoria, lamentando che la norma collettiva prevedeva il licenziamento anche in caso di recidiva in una sola infrazione disciplinare.
Il motivo e’ fondato.
Ed in effetti, seppure e’ vero che la valutazione in ordine alla legittimita’ del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entita’ e gravita’ del comportamento addebitato al dipendente, nonche’ del rapporto di proporzionalita’ tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente (Cass. n. 8826/17, Cass. n. 2830/16), occorre rilevare che nella specie la sentenza impugnata, pur avendo accertato la sussistenza (pag. 5 sentenza) degli addebiti di cui alle lettere 5.6.14 (per assenza ingiustificata dal 26 al 30.5.14 e per non aver provveduto ad effettuare il check-in per due sue colleghe) e 3.2.15 (per non aver preparato un report richiestole e per non aver messo a disposizione dei superiori un file Excel, oltre ad altre mancanze), certamente riconducibili ad infrazioni sanzionate dasll’articolo 51, punti f), g), i), k) e I) del c.c.n.l. di categoria, non ha minimamente considerato che l’articolo 52 del c.c.n.l. prevedeva la sanzione del licenziamento in tronco in caso di recidiva in una (nella specie in piu’ d’una) delle mancanze in questione, pur accertate dalla Corte di merito come commesse e del resto gia’ sanzionate dalla societa’ con distinte sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione, ma ha solo escluso potersi configurare una recidiva “per la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell’addebito di cui alla lettera del 15.12.14” (pag. 3 sentenza impugnata), violando cosi’ palesemente la disciplina contrattuale collettiva di cui doveva, anche L. 20 maggio 1970, n. 300, ex articolo 30, tenere quanto meno conto. In tale contesto risulta irrilevante che, ad avviso dei giudici di appello, le altre infrazioni accertate e sanzionate, di cui sopra, non concretassero gli estremi della giusta causa di licenziamento, difettando qualsiasi motivazione in ordine alla deroga ad una ipotesi esplicitamente prevista dal c.c.n.l. come legittimante la sanzione del licenziamento in tronco.
9.- Deve dunque rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbite le restanti censure proposte dalla societa’ (OMISSIS), nonche’ il sesto motivo del ricorso principale.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia e per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle inerenti il presente giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo, essendo stato rigettato il ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.