Il danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

 

Per approfondire i temi oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte d’Appello Napoli, Sezione 4 civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 2676

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott. Margherita D’Amore – Presidente

Dott. Vito Riccardo Cervelli – Consigliere

Dott. Renato Milano – Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2059 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2013, avente ad oggetto risarcimento danni, riservata in decisione all’udienza del 13.02.2018 e vertente

TRA

(…), C.F. (…), rappresentato e difeso dallo avv. Al.Fe. e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, via (…), come da procura a margine dell’atto di appello

appellante

E

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Ma. e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, piazza (…), come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1329/2013 del 29.01.2013, il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione civile, ha respinto la domanda proposta da (…) – con atto di citazione notificato in data 18.02.2009 – al fine di ottenere dal Comune di Napoli il risarcimento dei darmi fisici e materiali riportati in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno 24.09.2007, alle ore 17,45 circa, quando, percorrendo il raccordo (…) della tangenziale di Napoli alla guida della propria autovettura (…) targa (…), giunto all’altezza dell’ultima curva, a causa della presenza sul manto stradale di una macchia d’olio non visibile e non segnalata, aveva sbandato ed era finito contro il guard-rail. Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell’ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c., ha ritenuto la sussistenza dell’esimente del caso fortuito, conseguentemente escludendo qualsiasi responsabilità del Comune, ed ha condannato l’istante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, ponendo a suo carico anche le spese della ctu.

Propone appello il (…), addebitando al giudice di prime cure di aver ritenuto la sussistenza del caso fortuito, nonostante il Comune convenuto – sul quale ne gravava l’onere – non avesse fornito alcuna prova al riguardo, e concludendo per la riforma della sentenza e per la condanna dell’ente locale al pagamento in suo favore delle somme di Euro 6.896,37 per i danni relativi al veicolo e di Euro 5.668,65 per le lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado, queste ultime da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Il Comune di Napoli resiste all’appello, eccependone l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e art. 342 c.p.c. e sostenendo, nel merito: l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2051 c.c., la mancanza di prova che la macchia d’olio fosse presente sulla strada da un lasso di tempo che ne avrebbe consentito l’eliminazione da parte dell’ente, la mancanza di responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’ascrivibilità dell’evento dannoso unicamente al comportamento imprudente e negligente dello stesso (…); l’appellato contesta inoltre il quantum, sostenendo l’incompatibilità delle lesioni lamentate con l’uso della cintura di sicurezza e la mancanza di prova del fermo tecnico. Conclude perché, dichiarato inammissibile e comunque infondato l’appello, sia confermata la sentenza impugnata e sia condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, precisate le conclusioni, all’udienza del 13.02.2018 la Corte si è riservata la decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

DIRITTO

Motivi della decisione

Occorre innanzitutto rilevare che il giudizio è stato validamente introdotto davanti a questa Corte, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata emessa dal Tribunale di Napoli in data 29.01.2013 e che l’atto di appello è stato tempestivamente notificato al Comune di Napoli in data 09.05.2013 e depositato in data 16.05.2013.

Si deve inoltre osservare che non ha pregio l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Napoli in relazione all’art. 342 c.p.c., considerato che l’atto introduttivo del gravame, ancorché non segua formalmente lo schema dell’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sufficientemente specifico, non essendo a tal fine necessario “che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto”, in quanto l’appello deve “individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.” (Cass., Sezione lavoro, 05.02.2015, n. 2143; v. anche Cass., Sezione III, 05.05.2017, n. 10916).

Nella fattispecie, peraltro, l’appellante ha puntualmente indicato – nella seconda e nella quarta pagina dell’atto di appello – le parti della sentenza oggetto del gravame e delle quali chiede la modifica, di questa specificando i termini, ed ha espresso le ragioni delle censure, come detto sostenendo che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto la sussistenza del caso fortuito senza che il Comune convenuto ne avesse dato la prova.

Quanto all’eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis, la Corte non ha ravvisato l’esistenza delle condizioni per pronunciarsi in limine litis.

Va poi osservato, con riguardo al merito, che il giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la fattispecie in controversia nell’ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 c., la cui applicabilità alla pubblica amministrazione – contestata dal Comune di Napoli – è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, anche in relazione a danni occorsi in dipendenza della manutenzione delle strade (Cass., Sezione III, 13.03.2018, n. 6034; Cass., Sezione III, 12.04.2013, n. 8935; Cass., Sezione III, 06.07.2006, n. 15384). E va al riguardo sottolineato che, secondo l’insegnamento della Corte regolatrice, “il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass., Sezione III, 05.02.2013, n. 2660; v. anche Cass., Sezione III, 09.06.2016, n. 11802). La Corte ha anche precisato che “il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione” (Cass., Sezione III, 06.06.2008, n. 15042). In altri termini, “l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l’ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (ibidem). Ancora più recentemente, la Corte regolatrice ha affermato il principio secondo cui “posto che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salva la prova del caso fortuito (inteso come fatto estraneo, avente impulso causale autonomo, comprensivo del fatto del terzo e dello stesso danneggiato), nel compiere tale valutazione si deve tener conto che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (Cass., Sezione III, 13.01.2015, n. 287; nello stesso senso Cass., Sezione VI – 3, Ord. 06.07.2015, n. 13930 e Cass., Sezione III, 22.10.2013, n. 23919).

Come sopra richiamato il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, vanno ora esaminate le risultanze istruttorie.

Il teste S.G., escusso all’udienza del 10.02.2012, ha ricostruito l’accaduto in questi termini: “… mi trovavo a bordo della mia auto e percorrevo il raccordo che da Pianura conduce al Vomero, con direzione Vomero. Mi precedeva una Rénault Modus, di colore giallo ocra. Tale auto nell’affrontare una curva a sinistra, a visuale chiusa, sbandava e terminava la marcia contro il guard-rail posto alla propria sinistra. Preciso che pioveva e la strada era bagnata. Dopo l’urto io mi fermai e scesi dall’auto. In tale occasione ho visto arrivare altri tre – quattro veicoli i quali, anch’essi, sbandavano e urtavano il guard-rail … Quando scesi dal veicolo vidi che sull’asfalto, sopra l’acqua piovana, vi era sostanza oleosa … Il conducente la Modus indossava la cintura di sicurezza … L’olio sull’asfalto non era in alcun modo segnalato”.

Le circostanze riferite dal teste trovano riscontro nel verbale redatto dagli agenti intervenuti, che danno atto dei diversi veicoli coinvolti nel sinistro e precisano che questo si è verificato “a causa della completa assenza di visuale nella curva in oggetto e soprattutto a causa dell’altissimo grado di scivolosità del manto stradale”.

Ora, mentre risulta provato, sulla base delle riportate risultanze istruttorie, che il sinistro di cui è rimasto vittima il (…) è stato causato dalla presenza della sostanza oleosa sulla strada, il Comune di Napoli, che ne aveva l’onere, non ha provato il fortuito che ne avrebbe escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c.; non ha provato, cioè, e nemmeno allegato, che il pericolo rappresentato dall’agente dannoso in questione non era conoscibile perché insorto soltanto recentemente.

Rileva in proposito il collegio che il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi come sopra affermati dalla Corte di cassazione, posto che, dopo aver evidenziato che “è lo stesso attore ad avere allegato che la perdita di controllo dell’auto su cui viaggiava è stata provocata dalla presenza di una macchia d’olio presente sul manto stradale”, operando una vera e propria inversione dell’onere della prova, ha affermato – facendone carico al (…) – la necessità di “allegare e dimostrare che la presenza dell’olio sulla sede stradale si era manifestata da un certo lasso temporale e che, pertanto, il fattore esterno poteva essere intercettato e neutralizzato dal custode”.

Ed è appena il caso di aggiungere che l’istruttoria espletata in prime cure non ha fatto emergere alcun elemento che consenta di ritenere una eventuale – sia pure concorrente – responsabilità dello stesso danneggiato nella produzione del sinistro, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Del resto, in base al criterio di riparto dell’onere probatorio, la prova che nell’occasione il (…) si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la presenza della sostanza oleosa che ha provocato il sinistro incombeva sull’ente convenuto, che nulla ha addotto al riguardo.

Esclusa dunque, sulla base delle considerazioni che precedono, l’esimente del fortuito e l’eventuale concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità dell’accaduto va attribuita esclusivamente al Comune di Napoli ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Per quanto riguarda le conseguenze lesive dell’evento, il ctu nominato dal Tribunale, dott. Omiss – le cui conclusioni possono essere condivise, in quanto esenti da vizi logici ed attinte sulla base dell’esame obiettivo dell’istante e tenendo conto della documentazione medica prodotta – ha accertato che le lesioni riportate da (…) in occasione del sinistro in controversia hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 7, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 7 ed una invalidità permanente pari a 1-2%.

Nel procedere alla liquidazione del danno, preliminarmente rilevato che la fattispecie in controversia è estranea all’ipotesi del sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e che non sono dunque applicabili i criteri di valutazione del danno biologico stabiliti dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 07 settembre 2005, n. 209, va fatto riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che (facendo ricorso al c.d. punto appesantito) consentono una liquidazione globale ed unitaria del danno non patrimoniale in ossequio alla nota pronuncia delle Sezioni unite civili del 2008 (Cass., Sezioni unite civili, 11.11.2008, n. 26972) in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, quale categoria ampia ed omnicomprensiva, ed alle quali la Corte regolatrice riconosce la valenza – in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost. – di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c. (Cass. 20895/2015).

Il danno non patrimoniale per la riconosciuta invalidità permanente, comprensivo del danno morale, va dunque liquidato – in relazione all’età del (…) alla data del sinistro (anni 20) ed all’indicato grado di inabilità (1-2%) – nella misura di Euro 2.090,00.

Il danno relativo all’inabilità temporanea va liquidato, sulla base di un indennizzo giornaliero pari ad Euro 100,00 ritenuto congruo per l’inabilità temporanea assoluta ed in relazione al grado ed alla durata di inabilità riconosciuti, rispettivamente, in Euro 700,00 (100,00 x 7) per l’inabilità temporanea assoluta ed in Euro 350,00 (50,00 x 7) per l’inabilità temporanea parziale al 50%.

E così, complessivamente, per il danno non patrimoniale va liquidata la somma di Euro 3.140,00, sulla quale spettano gli interessi compensativi che, avuto riguardo all’insegnamento della Corte di cassazione (Cass., Sezioni unite civili, 17.02.1995, n. 1712), potranno essere calcolati, al tasso legale, anno per anno sulla somma iniziale di Euro. 2.737,58 (così devalutata alla data del sinistro la somma predetta) via via rivalutata, dal settembre 2007 ad oggi, ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al saldo.

Nulla è dovuto a titolo dispese mediche in difetto di relativa documentazione.

Per quel che riguarda il danno materiale, l’istante ha prodotto, unitamente a rilievi fotografici, riconosciuti dal teste, una perizia redatta dal p.a. omiss, nella quale sono indicate riparazioni e sostituzioni per un complessivo importo di Euro 6.336,37 (IVA compresa). Ha altresì prodotto – in copia peraltro incompleta ed in particolare mancante della pagina 19 nella quale erano verosimilmente indicati i danni visibili riportati dal veicolo – il citato verbale redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro. Ciò premesso, considerato, da un lato, che la detta perizia non costituisce valida prova del pregiudizio economico subìto, ritenuta, dall’altro, non giustificata la sostituzione della cintura di sicurezza posteriore (avuto riguardo alle modalità del sinistro ed alla circostanza che il (…) era solo a bordo, come ha riferito il teste S.), ed operata, dall’altro ancora, una detrazione del 10% sull’importo relativo alla manodopera, così da determinarne un costo più attendibile, il danno può essere equitativamente liquidato nella misura di Euro 4.981,17, senza alcun riconoscimento a titolo di IVA, potendo ritenersi che alla data dell’introduzione del giudizio di primo grado (quasi diciassette mesi dopo l’evento) il veicolo fosse stato già riparato e non avendo l’istante prodotto fattura. Sulla indicata somma di Euro 4.981,17 spettano gli interessi compensativi, da calcolare, al tasso legale, anno per anno sulla somma iniziale di Euro. 4.342,78 (così devalutata alla data del sinistro la somma predetta) via via rivalutata, dal settembre 2007 ad oggi, ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al saldo.

Nulla è dovuto a titolo di fermo tecnico, non avendo l’istante provato il danno relativo e condividendo il collegio il principio enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui “Il danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”(Cassazione n. 20620/2015; v. anche Cass., Sezione VI-3, Ord. 17.07.2015, n. 15089).

La riforma della pronuncia impugnata comporta la necessità di provvedere nuovamente sulle spese processuali (Cass., Sezione Lavoro, 01.06.2016, n. 11423; Cass., Sezione VI-Lavoro, 18.03.2014, n. 6259); spese che – fatto salvo il diritto dell’appellante di ripetere quelle eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado – vengono poste a carico del Comune di Napoli, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come in dispositivo ai sensi dei decreti ministeriali ratione temporis rispettivamente applicabili: D.M. n. 140//2012, quanto al giudizio di primo grado; D.M. n. 55 del 2014, quanto al presente grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

– accoglie l’appello proposto da (…) la (…) nei confronti del Comune di Napoli e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione civile, n. 1329/2013 del 29,01.2013, dichiara il predetto Comune unico responsabile del sinistro in controversia e lo condanna al pagamento, in favore del predetto appellante, delle seguenti somme, oltre interessi come in motivazione: per danno non patrimoniale, Euro 3.140,00; per danno materiale, Euro 4.981,17;

– condanna altresì il Comune di Napoli al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida come segue: quanto al giudizio di primo grado, Euro 616,79 per spese esenti (ivi comprese spese di ctu), Euro 2.100,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, contributo CNPAF ed IVA, in favore dell’appellante; quanto al presente grado, Euro 326,68 per spese esenti, Euro 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, contributo CNPAF ed IVA, con attribuzione all’avv. Felice Ferrara dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 22 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.