Il riconoscimento ex art. 1495 c.c. consiste in una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Non vi è un riconoscimento rilevante ex art. 1495 c.c. quando il venditore pur ammettendo l’esistenza del vizio, la imputi a comportamento del compratore o di terzi, ovvero a caso fortuito, successivi alla vendita o alla consegna. Il riconoscimento che è tale anche quando il venditore ammetta che la cosa presenta caratteristiche che non solo la rendano ma che la possano rendere inidonea all’uso cui è destinata non richiede forme determinate ma tuttavia deve essere univoca e convincente.

Tribunale Viterbo, civile Sentenza 21 febbraio 2019, n. 256

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Fiorella Scarpato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10012/2011 del R.G.A.C., avente ad oggetto FORNITURA, pendente

TRA

(…) S.R.L., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., (p. iva (…)), elettivamente domiciliata in Viterbo, via (…), presso lo studio dell’avv. Si.Se., dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine dell’atto di citazione

OPPONENTE

E

(…) A.S., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., elettivamente domiciliata in Viterbo, via (…), presso lo studio dell’avv. Ri.Po., dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. Pi.Ro. del foro di Bolzano, come da mandato a margine del ricorso ex art. 633 c.p.c.

OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto n. 234/2010 il Tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Civita Castellana in data 15.10.2010 ingiungeva alla (…) s.r.l. di pagare in favore della (…) a.s. la somma di Euro 28.816,71, oltre interessi moratori e spese a titoli di corrispettivo per la fornitura di carta alimentare.

Avverso tale titolo proponeva opposizione la (…) s.r.l. allegando: la nullità della procura ad litem in ragione dell’illeggibilità della sottoscrizione del soggetto che l’aveva conferita in rappresentanza della società; la carenza di legittimazione attiva della (…) a.s. avendo essa opponente intrattenuto rapporti con altra società straniera e precisamente la (…) a.s.; la presenza di vizi nella merce fornita che essa opponente avrebbe dovuto utilizzare per realizzare in collaborazione con il gruppo (…) involucri per il confezionamento dell’intera produzione di pane, pizza, dolci e prodotti da forno surgelati a marchio “(…)” e “(…)” rappresentandone la fornitrice esclusiva; il fallimento del progetto a causa dei vizi della carta fornita dalla società opposta che si e rivelata inadeguata e non conforme all’uso per il quale era stata acquistata rilasciando a seguito della cottura con gli alimenti in essa contenuti evidentissime macchie di colore scuro con conseguenti potenziali interazioni organolettiche con i cibi; l’interruzione del progetto con il gruppo (…) a causa di tali vizi con conseguente enorme danno.

Chiedeva pertanto, previo accertamento dell’inadempimento della (…) a.s., la nullità del decreto ingiuntivo, nonché la condanna della controparte al risarcimento del danno rappresentato dalla perdita dell’affare commerciale di notevoli proporzioni con il Gruppo (…), e quindi quale perdita di chance.

Nella resistenza della (…) la causa istruita a mezzo interrogatorio formale e prova per testi, anche in forma delegata sia al Tribunale di Lodi che presso la Repubblica Ceca, veniva quindi riservata in decisione all’udienza dell’11 luglio 2018 con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

In via preliminare va rigettata l’eccezione di nullità della procura per illeggibilità della firma del relativo sottoscrittore.

Sebbene come correttamente rilevato dalla società opponente la firma apposta a margine del ricorso non sia leggibile tuttavia dal documento n. 7 allegato dalla (…) s.a. e cioè dall’estratto del registro commerciale esistente presso il tribunale di Hradrec Kraoleve emerge inequivocabilmente il nome del presidente del consiglio di amministrazione e peraltro è specificamente previsto che lo stesso è autorizzato a rappresentare la società in modo autonomo potendovi in alternativa i due membri del consiglio soltanto insieme, e nella concreta fattispecie la firma apposta è unica.

Sotto tale profilo invero la giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito con orientamento granitico che la mera illeggibilità della firma non è sufficiente per determinare la nullità della procura laddove sia possibile verificare attraverso il controllo nel registro delle imprese l’idoneità del titolare della carica sociale e i suoi poteri (Cass. n. 16581/2005) e comunque nel caso in cui il titolare sia identificabile tramite i documenti di causa (Cass. n. 7179/2015), come avvenuto nella concreta fattispecie in cui è stato depositato l’estratto del registro delle imprese ceche.

Ma altrettanto infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della (…) s.a. pur sempre sollevata dalla (…) s.r.l.

Quest’ultima lamenta di aver avuto rapporti commerciali con altra società straniera e precisamente con la (…) a.s., risultando questa unica intestataria delle fatture poi azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo e che l’opposta pur affermando l’intervenuta scissione non avrebbe tuttavia fornito prova di tale vicenda societaria.

Sempre dall’estratto del registro commerciale presente presso il tribunale di Hradrec Kraoleve e depositato al documento n. 7 dalla (…) s.a. emerge in maniera inequivocabile che la società (…) si è scissa dando vita a tre diverse società di cui una è costituita proprio dalla odierna opposta. E di tale vicenda successoria si dà atto altresì nell’estratto del registro commerciale inerente alla (…), che risulta iscritta soltanto a decorrere dall’1 maggio 2008, ove si attesta che la stessa è nata a seguito della scissione della società (…).

Ancora nella dichiarazione collettiva della (…) e (…) si dà atto che il credito vantato dalla prima nei confronti della odierna opponente viene ad essere ceduto alla società (…) a.s.

Peraltro che della vicenda successoria la (…) fosse informata già prima dell’introduzione del presente giudizio emerge chiaramente dalla lettera del 24.2.2009 e dalla integrale corrispondenza che vi è stata tra le due parti in causa e che dimostra come l’opponente fosse consapevole dell’avvenuta successione.

Né la (…) nelle memorie ex art. 183, coma VI, c.p.c. ha contestato in maniera specifica l’avvenuta scissione e/o la sua opponibilità ad essa opponente limitandosi a ribadire il difetto di legittimazione attiva della (…) s.a. in base alle stesse ragioni addotte nell’atto di citazione. Per altro verso a fronte della avvenuta cessione quanto meno del credito e pertanto della successione nel lato attivo del rapporto con conseguente definitiva individuazione del creditore l’eccezione risulta essere meramente dilatoria.

Nel merito l’opposizione è infondata.

Sicuramente priva di rilievo alcuno è l’eccezione di insufficienza della fattura, quale documento fiscale di formazione unilaterale, a costituire prova del credito.

Premesso che la stessa è invero elemento sufficiente all’emissione del decreto ingiuntivo nella concreta fattispecie la (…), pur rivestendo la qualità di convenuto sostanziale non ha mai negato specificamente di aver stipulato un contratto di compravendita con la controparte ovvero di aver ricevuto la merce, bensì ha lamentato la non conformità della stessa con ciò implicitamente riconoscendo di averla ricevuta sulla base peraltro di ordini dalla stessa inviati con la conseguenza che l’eccezione sul punto è priva di pregio.

Ciò posto la vicenda merita una breve ricostruzione.

Tra le parti in causa intercorrevano ben tre forniture. Precisamente con un primo ordine di prova la (…) richiedeva carta per alimenti avente determinate caratteristiche e precisamente che il prodotto fosse resistente alle alte temperature per l’importo di Euro 1.386,39 come da fattura del 26 luglio 2005. A seguito della verifica positiva del materiale per l’utilizzo che si sarebbe dovuto fare con il Gruppo (…) nell’aprile del 2006 la Polciarta effettuava due distinti ordinativi per un totale di Euro 18.951,36 a fronte dei quali venivano emesse due fatture, rispettivamente il 7.4.2006 e il 15.6.2006 che venivano anche esse regolarmente pagate.

Infine nel mese di ottobre del 2006 veniva consegnato in tre momenti temporali diversi la medesima tipologia di materiale come da fattura n. (…) del 6 ottobre 2006 di Euro 15.704,64 (integralmente pagata), fattura n. (…) del 14 settembre 2006 per Euro 12.292,14 e fattura n. (…) del 14 novembre 2006 per Euro 16.524,57 entrambe oggetto del presente giudizio.

Secondo la prospettazione della (…) la stessa nel corso dell’anno 2004 veniva contatta dal Gruppo (…) di Terni al fine di verificare congiuntamente la possibilità di immettere sul mercato un nuovo tipo di prodotto e precisamente un incarto idoneo al confezionamento, surgelamento, trasporto e stoccaggio di alimenti in tutte le condizioni di uso, ivi compresa l’utilizzabilità in forno e per la cottura dei cibi. In base agli accordi intercorsi qualora le prove della confezione avessero dato esito positivo il gruppo (…) avrebbe riconosciuto alla (…) s.r.l. l’esclusiva nella produzione dei predetti incarti divenendo così fornitrice unica del gruppo (…) di involucri per il confezionamento dell’intera produzione di pane, pizza, dolci e prodotti da forno surgelati a marchio (…) e (..).

Proprio in ragione di tale collaborazione commerciale la società opponente aveva richiesto una prima fornitura a titolo di campione alla (…) snc in qualità di rappresentante per l’Italia della odierna opposta, quella del giugno 2005 cui seguivano i due ordinativi di giungo 2006 e di ottobre/novembre 2006.

Sempre secondo quanto affermato dalla (…) tuttavia la carta fornita sarebbe stata viziata in quanto non conforme all’uso cui era destinata, in quanto mentre quella ricevuta quale campione non si era modificata durante le prove di congelamento e successiva cottura al forno, invece, successivamente era emerso che la stessa sottoposta a trattamento di cottura unitamente agli alimenti in essa contenuti presentava evidentissime macchi di colore scuro con conseguenti potenziali interazioni organolettiche con i cibi e/o eventuali cessioni di sostanze tossiche rendendo così impossibile la commercializzazione degli alimenti.

Ebbene premesso che effettivamente dalle dichiarazioni rese dal sig. (…), dipendente del gruppo (…), nel periodo oggetto di causa, è emerso che vi erano dei problemi e precisamente che “la prima fornitura di prova aveva ad oggetto carta anonima e come ho già detto andava bene, la seconda fornitura, quella effettiva per poter mettere il prodotto in commercio, aveva la carta stampata e come ho appena detto ha subito cominciato a crearci dei problemi”, tuttavia, si ritiene che la (…) sia decaduta dalla garanzia per vizi in ragione della tardività della denuncia tempestivamente dedotta dalla società opposta.

L’art. 1495 c.c. prevede infatti rigidi termini di decadenza e prescrizione per l’esercizio delle cd. azioni edilizie stabilendo la decadenza del compratore nell’ipotesi di omessa denunzia entro il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta.

Sotto tale profilo non bisogna tuttavia confondere due aspetti: quello della prova dell’esistenza di una denuncia, a prescindere dalla sua forma, e quello ben diverso della sua tempestività.

La comunicazione di cui all’art. 1495 c.c. non richiede speciali formalità potendo essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, quale può essere anche il telefono (Cfr. Cass. n. 5142/2003) né, per essere rituale, secondo la giurisprudenza, richiede indicazioni puntuali circa la natura e la causa dei vizi, essendo sufficiente una generica iniziale individuazione che valga a mettere sull’avviso il venditore (Cfr. Cass. n. 9184/2004).

Tuttavia pur non dovendo essere analitica deve comunque presentare il requisito della univocità e, quindi, riferirsi, sia pure sinteticamente e genericamente, ad un vizio, non essendo pertanto sufficiente la manifestazione di dubbi e perplessità sulla idoneità della merce.

Peraltro a fronte dell’eccezione di tardività di tale comunicazione sollevata dal venditore sarà onere probatorio dell’acquirente provare di aver denunciato tempestivamente i vizi della cosa venduta, e cioè entro il brevissimo termine di otto giorni dalla loro scoperta (Cfr. Cass. n. 1031/2000).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio il sig. S. (sentito presso il Tribunale di Lodi) quale rappresentante Italiano della società opposta ha affermato che all’epoca aveva ricevuto delle foto dei sacchetti che presentavano delle macchie e che le aveva prontamente girate alla (…) s.a., senza tuttavia nulla riferire in ordine alla tempistica; né di diverso tenore sono state le dichiarazioni rese da (…) socia del primo teste della società che fungeva da rappresentante italiana della (…) la quale ha soltanto collocato temporalmente la denuncia a fine 2007 e in seguito alla grossa fornitura dello stesso anno.

In mancanza allora di una collocazione temporale precisa e considerata la brevità del termine di soli otto giorni previsto dall’ar.t 1495 c.c. la denuncia di cui sopra non può che considerarsi inesorabilmente tardiva.

Ma in realtà la denuncia sarebbe ugualmente tardiva anche laddove si volesse per ipotesi ritenere che la stessa sia pervenuta alla venditrice dopo otto giorni dalla scoperta avvenuta a novembre del 2007.

Ed invero premesso che come dichiarato sai dai riferimenti italiani della (…) s.a. che dagli stessi sig. (…) e (…), sentiti a mezzo rogatoria comunitaria, oggetto delle tre forniture è sempre stata la medesima tipologia di carta con le stesse caratteristiche e qualità e, tuttavia, come evidenziato dalla (…), nella mail del 21 maggio 2007 (doc. 22 parte opponente) indirizzata alla (…) l’incaricato del gruppo (…) testualmente affermava che “come puoi notare il problema delle macchie scure sull’incarto persiste”.

Se allora già a maggio del 2007 la (…) aveva contezza del vizio resta davvero priva di plausibile ragione la scelta della opponente di acquistare ancora a novembre dello stesso anno e senza essere sicura di aver risolto le problematiche già ampiamente manifestatesi, una fornitura della stessa tipologia di carta per il notevole importo di oltre Euro 30.000, salvo poi a denunziare soltanto in relazione a quest’ultima vizi già esistenti e per di più già riscontrati a seguito della seconda fornitura.

In realtà tale mail può far presumibilmente ritenere che il vizio dalla stessa evidenziato fosse imputato dalle stesse parti coinvolte nell’affare, e cioè la (…) e il Gruppo (…), non già alle caratteristiche intrinseche della carta bensì verosimilmente ad un successivo processo di lavorazione della stessa riferibile alla (…) con la conseguenza che anche laddove la denuncia si volesse considerare tempestiva in realtà può escludersi la sua riferibilità alla (…) s.a.

Né per altro verso nella concreta fattispecie si può ritenere sussistente un riconoscimento del vizio da parte del venditore che ai sensi dell’art. 1495, comma II, c.c. sanerebbe la denuncia tardivamente effettuata.

Il riconoscimento di cui alla norma consiste in una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante (Cfr. Cass. n. 4893/2003).

La giurisprudenza a tal proposito ha chiarito che non vi è un riconoscimento rilevante ex art. 1495 c.c. quando il venditore pur ammettendo l’esistenza del vizio, la imputi a comportamento del compratore o di terzi, ovvero a caso fortuito, successivi alla vendita o alla consegna (Cfr. Cass. n. 8226/1990).

Il riconoscimento che è tale anche quando il venditore ammetta che la cosa presenta caratteristiche che non solo la rendano ma che la possano rendere inidonea all’uso cui è destinata non richiede forme determinate ma tuttavia deve essere univoca e convincente.

Nel caso di specie dalle dichiarazioni rese dal sig. M., diretto di produzione della (…) s.a., presso il Tribunale distrettuale di Trtnov (quale autorità richiesta della prova) tra la seconda e la terza fornitura è decorso circa un anno senza che la (…) avesse mai denunciato alcunché.

Per altro verso non può qualificarsi quale riconoscimento giuridicamente rilevante la circostanza che la società opposta a seguito del reclamo, come dichiarato dal teste (…), forniva un campione di carta con maggiore resistenza ai grassi, senza più ricevere alcuna risposta.

Ed invero la fornitura non già della medesima tipologia di carta (presuntivamente priva di difetti) bensì di altra tipologia a fronte peraltro della circostanza chiarita dal teste che pima del reclamo essa opposta non conosceva l’uso della carta, avendo soltanto ricevuto un ordine ben preciso ed a priori individuato, non può rappresentare un riconoscimento del vizio in quanto la società venditrice non ha provveduto a sostituire il sostanzioso ordine, composto di diverse tonnellate di carta, bensì ha fornito alla opponente un campione di una carta diversa ritendo che questa altra carta, prodotta con modalità diverse e avente quindi caratteristiche diverse, fosse più idonea allo scopo di cui aveva contezza solo in sede di reclamo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 come in dispositivo senza tener conto soltanto delle somme impiegate dalla società opposta per la traduzione giurata del verbale di testimonianza resa in Repubblica Ceca trattandosi di attività svolta d’ufficio dalla cancelleria e pertanto inutile ai fine del giudizio così come le spese sostenute dai testi residenti in Repubblica Ceca in quanto soltanto a seguito di sollecitazione da parte di questa autorità giudiziaria la (…) richiedeva l’audizione presso il loro stato di residenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

A) rigetta l’opposizione proposta dalla (…) s.r.l. e pertanto dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 234/2010 emesso dal Tribunale di Viterbo- sezione distaccata di Civita Castellana il 15.10.2010;

B) condanna l’opponente alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di Euro 6.300 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Viterbo il 20 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.