Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza dell’11 luglio 2022 in commento, ha affrontato una questione avente ad oggetto la violazione diritti d’autore perpetrata attraverso internet e la conseguente possibilità di esercitare l’azione inibitoria ex art. 156 Legge sul Diritto d’Autore.
In particolare, la fattispecie sottoposta all’esame dei Tribunale riguardava l’illecito accesso, la riproduzione, la messa a disposizione del pubblico nonché di l’utilizzazione di brani senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica.
Tale illecito veniva attuato mediante i servizi ed i correlativi siti web da essi indicati operanti sul territorio nazionale, specificamente rivolti ad utenti residenti sul territorio nazionale e il Tribunale di Milano, con l’ordinanza dell’11 Luglio 2022, in accoglimento dell’inibitoria richiesta;
- ha ordinato quindi alla resistente di adottare le misure tecniche più idonee al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi l’accesso ai servizi ivi denominati, inibendo la risoluzione DNS dei relativi nomi a dominio;
- ha inibito la risoluzione DNS di qualsiasi nome a dominio (denominato “alias”) – che costituisca una variazione dei predetti DNS di primo, secondo, terzo e quarto livello – attraverso i quali, anche in futuro, i servizi illeciti attualmente accessibili attraverso i citati nomi a dominio possano continuare ad essere disponibili, a condizione che i nuovi alias siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai suddetti servizi illeciti;
- ha fissato a carico della resistente penale di Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle inibitorie.
L’ordinanza in commento è disponibile per la consultazione integrale al seguente link: Tribunale di Milano, Sezione 14 Civile, Ordinanza 11 luglio 2022
La vicenda: messa a disposizione del pubblico di materiali protetti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica.
Le parti ricorrenti, aziende titolari, ai sensi dell’art. 72 Legge sul Diritto d’Autore, dei diritti connessi del produttore fonografico relativamente ai repertori di loro rispettiva proprietà, dopo aver constatato, che un sito attraverso dei servizi di filtraggio consentiva illecitamente l’accesso, la riproduzione, la messa a disposizione del pubblico e comunque l’utilizzazione di molteplici brani presenti nei propri repertori, senza le dovute autorizzazioni, hanno agito in giudizio chiedendo l’emanazione di un ordine di inibitoria ai sensi dell’art. 156 Legge sul Diritto d’Autore.
Il giudizio, conclusosi con l’ordinanza in commento, veniva instaurato successivamente alla conclusione un procedimento attivato dalle stesse ricorrenti innanzi all’AGCOM, conclusosi con l’emanazione di inibitorie nei confronti degli operatori di connessione, affinchè questi ultimi disabilitassero l’accesso ai menzionati siti da parte di utenti italiani.
Sebbene le inibitorie emesse dall’AGCOM, i siti erano comunque sempre accessibili agli utenti italiani, tramite servizi di DNS e per tanto le ricorrenti si vedevano costrette ad azionare l’azione inibitoria ex art. 156 presso il Tribunale di Milano.
Detto in altri termini, la resistente offriva servizi atti a filtrare tutte le richieste di connessione ad un determinato sito da parte degli utenti, ed in tal modo, tutti gli utenti collegati utilizzano la connessione di tale soggetto, e non la loro, che viene filtrata dai servizi di connessione forniti dalla resistente.
In pratica la società resistente attraverso la sua attività di filtraggio tra la richiesta di accesso ad un determinato sito dell’utente e il sito stesso, agendo come intermediario e servendo l’utente finale con i dati memorizzati nei datacenter dislocati sui territori.
Tali attività rendevano invane le inibitorie emesse dall’AGCOM e quindi necessaria l’esercizio dell’inibitoria ai sensi dell’art. 156 Legge sul Diritto d’Autore.
La responsabilità del provider
I riferimenti normativi sulla responsabilità del provider
Per quel che in questa sede interessa, va evidenziato che ad oggi, la responsabilità del prestatore di servizi c.d. provider, è disciplinata:
– dall’art. 17 del D. Lgs. n. 70/2003, attuativo della Direttiva 2000/31/CE “relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, c.d. direttiva sull’e-commerce;
– dall’art. 102 septies della Legge sul Diritto d’Autore, così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 08.11.2021, n. 177 attuativo della Direttiva UE 2019/790.
L’art. 17 del D Lgs. n. 70/2003, al riguardo testualmente dispone:
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.
L’art. 102 septies della Legge sul Diritto d’Autore, che disciplina specificamente prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, testualmente prevede:
1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d’autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità, sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d’autore.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull’utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.
4. L’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza.
Queste, ad oggi, le principali norme di riferimento in merito alla responsabilità del prestatore di servi o c.d. provider.
L’orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità del provider
L’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società’ dell’informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui al Decreto Legislativo n. 70 del 2003, articolo 16, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni.
Come affermato dalla più che consolidata Giurisprudenza di legittimità (una su tutte Cassazione n. 7708/2019) la responsabilità dell’hosting provider, prevista dal Dlgs 9 aprile 2003, n. 70, articolo 16, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde;
- l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;
- abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.
Ad ogni modo, è ormai orientamento condiviso nella giurisprudenza comunitaria e nazionale il fatto che possa essere imposta a carico dei prestatori dei servizi interessati una condotta improntata ai doveri generali di diligenza che si estendano anche all’attuazione di misure di prevenzione di attività illecite obbiettivamente reiterabili, così dovendosi essi attivare anche al fine di impedire il ripetersi delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi tenuto conto delle previsioni contenute nel considerando 47 e dell’art. 15 della Dir. 31/2000.
A tal proposito, si vedano i seguenti arresti della Giurisprudenza Europea ed nazionale Corte Giustizia UE, sentenza 27.3.2014, causa C-314/12, Corte Giustizia UE, sentenza 3.10.2019, causa C-18/18, Cassazione n. 7708/2019.
L’azione inibitoria ex art. 156 Legge sul Diritto d’Autore
Per ciò che invece attiene la tutela azionata dalle società ricorrenti essa è disciplinata dall’art. 156 della Legge sul Diritto d’Autore che testualmente dispone:
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge.
In merito all’azionabilità di tale tutela, come evidenziato nell’ordinanza in commento, può essere vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti.
Qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.
Conclusioni: la tutela inibitoria per impedire le utilizzazioni non autorizzate dei materiali protetti dal diritto d’autore
Nell’ordinanza in commento il Tribunale di Milano, per prima cosa, si sofferma sulla giurisdizione affermando testualmente che:
ai fini della conferma della giurisdizione del giudice nazionale adito appare fondato il richiamo all’art. 7, n. 2) Reg. 1215/12 – applicabile nella fattispecie anche alla parte resistente ai sensi dell’art. 3, comma secondo L. 218/95-218/95 – posto che nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di opere tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione e comunque rivolto ad utenti appartenenti all’ambito territoriale della stessa giurisdizione nazionale.
Dopo aver affermato la Giurisdizione del Giudice Nazionale, in ossequio alla prevalente Giurisprudenza Europea, il Tribunale precisa la portata e gli effetti della tutela inibitoria,affermando che:
D’altra parte, si è ben consapevoli che le misure adottate in esecuzione di un’inibitoria emessa nei confronti di un intermediario possono non essere idonee a condurre alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale. Tuttavia tali misure – che non devono privare inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili – devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare i contenuti messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale.
Su tali premesse, ed in totale accoglimento dell’inibitoria richiesta, il Tribunale:
- ha ordinato quindi alla resistente di adottare le misure tecniche più idonee al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi l’accesso ai servizi ivi denominati, inibendo la risoluzione DNS dei relativi nomi a dominio;
- ha inibito la risoluzione DNS di qualsiasi nome a dominio (denominato “alias”) – che costituisca una variazione dei predetti DNS di primo, secondo, terzo e quarto livello – attraverso i quali, anche in futuro, i servizi illeciti attualmente accessibili attraverso i citati nomi a dominio possano continuare ad essere disponibili, a condizione che i nuovi alias siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai suddetti servizi illeciti;
- ha fissato a carico della resistente penale di Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle inibitorie
L’ordinanza in commento è disponibile per la consultazione integrale al seguente link: Tribunale di Milano, Sezione 14 Civile, Ordinanza 11 luglio 2022
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza dell’11 luglio 2022 in commento, ha affrontato una questione avente ad oggetto la violazione diritti d’autore perpetrata attraverso internet e la conseguente possibilità di esercitare l’azione inibitoria ex art. 156 Legge sul Diritto d’Autore.
In particolare, la fattispecie sottoposta all’esame dei Tribunale riguardava l’illecito accesso, la riproduzione, la messa a disposizione del pubblico nonché di l’utilizzazione di brani senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica.
Tale illecito veniva attuato mediante i servizi ed i correlativi siti web da essi indicati operanti sul territorio nazionale, specificamente rivolti ad utenti residenti sul territorio nazionale e il Tribunale di Milano, con l’ordinanza dell’11 Luglio 2022, in accoglimento dell’inibitoria richiesta;
L’ordinanza in commento è disponibile per la consultazione integrale al seguente link: Tribunale di Milano, Sezione 14 Civile, Ordinanza 11 luglio 2022
Indice dei contenuti
La vicenda: messa a disposizione del pubblico di materiali protetti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica.
Le parti ricorrenti, aziende titolari, ai sensi dell’art. 72 Legge sul Diritto d’Autore, dei diritti connessi del produttore fonografico relativamente ai repertori di loro rispettiva proprietà, dopo aver constatato, che un sito attraverso dei servizi di filtraggio consentiva illecitamente l’accesso, la riproduzione, la messa a disposizione del pubblico e comunque l’utilizzazione di molteplici brani presenti nei propri repertori, senza le dovute autorizzazioni, hanno agito in giudizio chiedendo l’emanazione di un ordine di inibitoria ai sensi dell’art. 156 Legge sul Diritto d’Autore.
Il giudizio, conclusosi con l’ordinanza in commento, veniva instaurato successivamente alla conclusione un procedimento attivato dalle stesse ricorrenti innanzi all’AGCOM, conclusosi con l’emanazione di inibitorie nei confronti degli operatori di connessione, affinchè questi ultimi disabilitassero l’accesso ai menzionati siti da parte di utenti italiani.
Sebbene le inibitorie emesse dall’AGCOM, i siti erano comunque sempre accessibili agli utenti italiani, tramite servizi di DNS e per tanto le ricorrenti si vedevano costrette ad azionare l’azione inibitoria ex art. 156 presso il Tribunale di Milano.
Detto in altri termini, la resistente offriva servizi atti a filtrare tutte le richieste di connessione ad un determinato sito da parte degli utenti, ed in tal modo, tutti gli utenti collegati utilizzano la connessione di tale soggetto, e non la loro, che viene filtrata dai servizi di connessione forniti dalla resistente.
In pratica la società resistente attraverso la sua attività di filtraggio tra la richiesta di accesso ad un determinato sito dell’utente e il sito stesso, agendo come intermediario e servendo l’utente finale con i dati memorizzati nei datacenter dislocati sui territori.
Tali attività rendevano invane le inibitorie emesse dall’AGCOM e quindi necessaria l’esercizio dell’inibitoria ai sensi dell’art. 156 Legge sul Diritto d’Autore.
La responsabilità del provider
I riferimenti normativi sulla responsabilità del provider
Per quel che in questa sede interessa, va evidenziato che ad oggi, la responsabilità del prestatore di servizi c.d. provider, è disciplinata:
– dall’art. 17 del D. Lgs. n. 70/2003, attuativo della Direttiva 2000/31/CE “relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, c.d. direttiva sull’e-commerce;
– dall’art. 102 septies della Legge sul Diritto d’Autore, così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 08.11.2021, n. 177 attuativo della Direttiva UE 2019/790.
L’art. 17 del D Lgs. n. 70/2003, al riguardo testualmente dispone:
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.
L’art. 102 septies della Legge sul Diritto d’Autore, che disciplina specificamente prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, testualmente prevede:
1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d’autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità, sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d’autore.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull’utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.
4. L’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza.
Queste, ad oggi, le principali norme di riferimento in merito alla responsabilità del prestatore di servi o c.d. provider.
L’orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità del provider
L’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società’ dell’informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui al Decreto Legislativo n. 70 del 2003, articolo 16, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni.
Come affermato dalla più che consolidata Giurisprudenza di legittimità (una su tutte Cassazione n. 7708/2019) la responsabilità dell’hosting provider, prevista dal Dlgs 9 aprile 2003, n. 70, articolo 16, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
Ad ogni modo, è ormai orientamento condiviso nella giurisprudenza comunitaria e nazionale il fatto che possa essere imposta a carico dei prestatori dei servizi interessati una condotta improntata ai doveri generali di diligenza che si estendano anche all’attuazione di misure di prevenzione di attività illecite obbiettivamente reiterabili, così dovendosi essi attivare anche al fine di impedire il ripetersi delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi tenuto conto delle previsioni contenute nel considerando 47 e dell’art. 15 della Dir. 31/2000.
A tal proposito, si vedano i seguenti arresti della Giurisprudenza Europea ed nazionale Corte Giustizia UE, sentenza 27.3.2014, causa C-314/12, Corte Giustizia UE, sentenza 3.10.2019, causa C-18/18, Cassazione n. 7708/2019.
L’azione inibitoria ex art. 156 Legge sul Diritto d’Autore
Per ciò che invece attiene la tutela azionata dalle società ricorrenti essa è disciplinata dall’art. 156 della Legge sul Diritto d’Autore che testualmente dispone:
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge.
In merito all’azionabilità di tale tutela, come evidenziato nell’ordinanza in commento, può essere vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti.
Qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.
Conclusioni: la tutela inibitoria per impedire le utilizzazioni non autorizzate dei materiali protetti dal diritto d’autore
Nell’ordinanza in commento il Tribunale di Milano, per prima cosa, si sofferma sulla giurisdizione affermando testualmente che:
ai fini della conferma della giurisdizione del giudice nazionale adito appare fondato il richiamo all’art. 7, n. 2) Reg. 1215/12 – applicabile nella fattispecie anche alla parte resistente ai sensi dell’art. 3, comma secondo L. 218/95-218/95 – posto che nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di opere tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione e comunque rivolto ad utenti appartenenti all’ambito territoriale della stessa giurisdizione nazionale.
Dopo aver affermato la Giurisdizione del Giudice Nazionale, in ossequio alla prevalente Giurisprudenza Europea, il Tribunale precisa la portata e gli effetti della tutela inibitoria,affermando che:
D’altra parte, si è ben consapevoli che le misure adottate in esecuzione di un’inibitoria emessa nei confronti di un intermediario possono non essere idonee a condurre alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale. Tuttavia tali misure – che non devono privare inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili – devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare i contenuti messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale.
Su tali premesse, ed in totale accoglimento dell’inibitoria richiesta, il Tribunale:
L’ordinanza in commento è disponibile per la consultazione integrale al seguente link: Tribunale di Milano, Sezione 14 Civile, Ordinanza 11 luglio 2022