In materia di circolazione stradale, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Tribunale|Lecce|Sezione 1|Civile|Sentenza|25 marzo 2020| n. 894
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11192 del R.G.A.C.C. dell’anno 2015, cui è stato riunito il fascicolo N 1436/17 RG, trattenuta in decisione nell’udienza del 19 dicembre 2019 e vertente
TRA
OT. E FR.NE.
rappresentati e difesi dall’avv. FR.AN. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
ATTORI
E
GE.IT. S.P.A., in persona del l. r. p.t.
rappresentata e difesa dall’avv. SC.LU. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTA
E
DU.AN.
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ot.Ne. ha esposto che il giorno 12.06.2014, alle ore 19:30 circa, si trovava alla guida del motociclo Piaggio tg. (…) (di proprietà del sig. Fr.Ne.) in Porto Cesareo, su Via (…), quando, giunto all’intersezione con Via 376ma, si è visto tagliare la strada dalla (…) tg. (…) (di proprietà del sig. An.Du. e condotta dalla sig.ra Ma.Du.), la cui conducente ha omesso di prestare la dovuta precedenza.
L’attore ha dedotto di aver riportato lesioni personali con esiti permanenti, a seguito dell’impatto, e ha agito in giudizio contro il sig. An.Du. e contro Ge.It. S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Ge.It. S.p.A. si è costituita con propria comparsa, eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato invio della documentazione attestante le lesioni patite e deducendo che l’evento è da ricondursi alla condotta di guida dell’attore, con richiesta conseguente di rigetto dell’avversa domanda.
Il sig. An.Du. è rimasto contumace.
Con proprio atto di citazione, il sig. Fr.Ne. ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nardo, al fine di ottenere il risarcimento del danno al mezzo. Ge.It. S.p.A. si è costituita nel corso del relativo giudizio, mentre il sig. An.Du. è rimasto contumace.
Il Giudice di Pace, ravvisata la connessione con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, ha assegnato alle parti termine per la riassunzione del procedimento dinanzi allo stesso.
Il fascicolo concernente il danno materiale è stato così riunito a quello inerente il danno alla persona.
La causa è stata istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico-legale.
Il giudizio è stato dunque trattenuto in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
In via preliminare, deve respingersi l’eccezione di improcedibilità presentata da parte convenuta per violazione dell’art. 148 C. Ass..
Parte attrice ha infatti prodotto raccomanda del 05.08.2014 (doc. 21), con cui è stato adempiuto a quanto previsto dall’art. 145 C. Ass., e raccomandata con ricevuta di ritorno del 17.06.2015, con cui è stata inviata alla Compagnia la documentazione medica attestante l’entità delle lesioni e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti.
La domanda giudiziale è stata proposta con atto di citazione notificato il 24.11.2015, dunque nel pieno rispetto della relativa normativa.
L’eccezione è dunque rigettata.
Va poi evidenziato che la scrivente ha per errore riservato di valutare l’improcedibilità dell’azione per il risarcimento del danno materiale, non essendosi al tempo avveduta della diversità degli attori e, dunque, dei soggetti danneggiati. Venendo al merito, va premesso che è pacifico che il giorno 12.06.2014, alle ore 19:30 circa, l’attore Ot.Ne. si trovasse alla guida dello scooter Piaggio in Via (…), Porto Cesareo, e che la sig.ra Du. si trovasse impegnata ad attraversare l’incrocio tra Via (…) e Via (…), essendo gravata da segnale di dare precedenza. È altresì pacifico che non vi sia stato impatto tra i veicoli e che il sig. Ne. abbia perso il controllo del mezzo dopo aver frenato, nel tentativo di evitare l’impatto con la (…).
Va dunque verificato su chi ricada la responsabilità dell’evento per cui è causa. Sul punto deve evidenziarsi, come già detto, che è pacifico e provato in forma documentale che la sig.ra Du. fosse gravata dall’obbligo di dare precedenza. La Compagnia ha sostenuto che la conducente dell’auto aveva già impegnato l’incrocio al momento dell’evento e che, dunque, la responsabilità deve imputarsi unicamente alla colpa dell’altro conducente.
La circostanza dell’impegno dell’incrocio è stata confermata dalla sig.ra My. (che ha reso deposizione anche dinanzi ai Carabinieri, essendo stata indicata come teste oculare della sig.ra Du.). La testimone ha infatti riferito che “La sig.ra Du., dopo essersi fermata, ripartiva impegnando l’intersezione. È vero che dopo aver impegnato l’intersezione sopraggiungeva da Via (…), con direzione centro, uno scooter Piaggio. … Posso dire di aver visto la Golf impegnare l’incrocio e fermarsi dopo averlo quasi superato, proprio nel momento in cui sopraggiungeva lo scooter, che cadeva a terra”. Anche il teste Bu.Em. ha confermato che la golf “si fermava a centro strada”.
Orbene, la circostanza che la sig.ra Du. avesse già iniziato l’attraversamento dell’incrocio non è idonea ad escludere la sua responsabilità, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, in quanto la giurisprudenza anche recente ritiene che la precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra, solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa (Sentenza della terza sezione Penale della Corte di Cassazione n. 28174 del 27 giugno 2019).
In secondo luogo, perché i testimoni hanno entrambi confermato che la sig.ra Du. si è fermata prima di completare l’attraversamento dell’incrocio: comportamento, questo, assolutamente contrario a qualunque regola di prudenza. La sig.ra Du., infatti, dopo aver già impegnato l’incrocio nonostante l’obbligo di dare precedenza, avrebbe dovuto completare la manovra anziché fermarsi e rendersi così ostacolo ulteriore per lo scooterista.
Sussiste dunque certamente la responsabilità della sig.ra Du. nella determinazione dell’evento per cui è causa.
Va ora valutata la posizione del sig. Ne..
Al riguardo deve premettersi che l’acquisizione del Verbale dei Carabinieri è stata tempestivamente richiesta dalla Compagnia ed è stata in ogni caso disposta d’ufficio dal Giudice, in ottemperanza alla previsione dell’art. 213 c.p.c.. Il Verbale risulta poi depositato regolarmente con la comparsa di costituzione e risposta della Compagnia nel giudizio N 1436/17 RG, riunito a quello portante. La produzione è dunque del tutto legittima.
La pervicacia con cui parte attrice si ostina nel contestare tale acquisizione dimostra già in sé la consapevolezza della parte in merito alla possibilità di ricavare dal Verbale elementi di prova contrari al suo interesse.
Nella planimetria redatta dai Carabinieri, infatti, si vede che il sig. Ne. ha lasciato sull’asfalto una frenata di 7 metri e che poi, dopo aver impattato su un muretto posto a distanza di 8 metri, ha scarrocciato per ben 13 metri. Anche la teste My ha confermato che il sig. Ne. ha impresso una frenata energica, non appena ha percepito la presenza della (…).
Dalle fotografie prodotte in atti emerge poi che il limite vigente sul tratto di strada in esame era di 40 km/h. Il limite di velocità, inferiore a quello normalmente vigente nei centri abitati, conferma che si tratta di strada particolarmente pericolosa, tale da dover indurre il conducente a maggiore prudenza. Ed infatti lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che “ero perfettamente a conoscenza della pericolosità della strada che percorrevo”.
In ragione di un tanto, tenento conto della presenza dell’incrocio, della visibilità dell’auto antagonista e della pericolosità della strada, la condotta di guida del sig. Ne. non può ritenersi esente da responsabilità. Egli, infatti, aveva l’obbligo di procedere a velocità inferiore ai 40 km/h e di mantenere una condotta ulteriormente prudente, tenendo conto della presenza della brecciolina e dell’esistenza dell’incrocio.
Le tracce di frenata e lo scarrocciamento del mezzo dimostrano che il conducente non ha certamente rispettato l’obbligo a sé imposto dall’art. 141 C.d.S., che impone al conducente di “regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
In ragione di un tanto, da un lato sussiste la responsabilità della sig.ra Du., per aver omesso di dare la dovuta precedenza ed essersi arrestata al centro dell’incrocio; dall’altro sussiste la responsabilità del sig. Ne., per aver violato l’art. 141 C.d.S.. La responsabilità è ripartita in misura del 60% a carico della sig.ra Du., in ragione della maggiore gravità della violazione posta in essere dalla stessa, e del 40% a carico del sig. Ne..
Premesso quanto sopra in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
In merito alle conseguenze riportate dall’attore, si fa riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dr. An.D’E., il quale ha redatto la perizia con rigore logico ed esame ineccepibile di quanto in atti.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU, cui si rimanda, e tenendo conto che all’epoca del sinistro l’attore aveva 26 anni (non aveva ancora compiuto i 27 anni, per cui il calcolo proposto dall’attore è sbagliato), in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad oggi, si hanno gli importi indicati nella Tabella seguente:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni Percentuale di invalidità permanente 18%
Danno risarcibile Euro 63.946,00
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 150 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Punto base I.T.T. Euro 98,00 Invalidità temporanea totale Euro 3.430,00 Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 7.350,00
Invalidità temporanea parziale al 25% Euro 735,00
Totale danno biologico temporaneo Euro 11.515,00 TOTALE GENERALE: Euro 75.461,00
Gli importi di cui sopra sono stati calcolati secondo valori attuali (rivalutati rispetto a quelli applicati da parte attrice in comparsa conclusionale e per questo di poco diversi). Su tali somme sono dunque dovuti interessi in misura legale, dalla data odierna al soddisfo. Gli importi devono poi essere devalutati alla data dell’evento e di anno in anno rivalutati secondo l’indice ISTAT, con applicazione degli interessi in misura legale sull’importo di anno in anno rivalutato, dall’evento ad oggi.
Quanto al danno da spese mediche, si evidenzia che il CTU ha riconosciuto come valide le spese mediche documentate, pari ad Euro 831,33. Tale importo deve essere rivalutato ad oggi, secondo l’indice ISTAT, dalla data dell’esborso fino alla data odierna. Gli interessi andranno poi calcolati secondo il criterio sopra indicato per il danno non patrimoniale.
Il danno deve essere decurtato del 40%, in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo al sig. Ne..
Il sig. Fr.Ne. ha poi agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno patito al mezzo.
Il danno, richiesto in Euro 3.457,13 sulla base del preventivo redatto dalla Ca.Sp. s.n.c., con sede in Nardò, non è stato provato nel suo intero ammontare (non sono a tal fine sufficienti un preventivo di parte e le foto che, pur attestando l’esistenza del danno, non rendono contezza della sua entità). Il danno al mezzo è dunque riconosciuto nell’importo di Euro 2.339,35, pari alla somma ritenuta dovuta dalla Compagnia nella propria perizia di parte.
Anche tale danno, costituendo debito di valore, deve essere rivalutato dall’evento alla data odierna, con applicazione di accessori come indicato in precedenza, e deve essere decurtato del 40%, in virtù del concorso di colpa esistente in capo al conducente.
La domanda è dunque accolta per l’importo di Euro Euro 75.461,00 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 831,33 a titolo di danno da spese mediche in capo al sig. Ne.Ot. e per l’importo di Euro 2.339,35 a titolo di danno al mezzo in favore del sig. Fr.Ne., con decurtazione del 40% e accessori come sopra indicato.
Le spese di lite – incluse quelle di CTU – seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore riconosciuto al netto del concorso di colpa. Nulla sulle spese della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 11192/2015 RG, cui è stata riunita la causa N. 1436/17 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara che l’evento per cui è causa si è verificato per responsabilità della sig.ra Ma.Du. in misura del 60% e del sig. Ot.Ne. in misura del 40%;
b) Per l’effetto, condanna Ge.It. S.p.A. e il sig. An.Du. in solido al risarcimento del danno in favore del sig. Ot.Ne., liquidato nell’intero in Euro 75.461,00 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 831,33 a titolo di danno da spese mediche; tale danno va decurtato del 40%, in ragione del concorso di colpa patito dal danneggiato, con maggiorazione di accessori come in parte motiva;
c) Per l’effetto, condanna Ge.It. S.p.A. e il sig. An.Du. in solido al risarcimento del danno in favore del sig. Fr.Ne., danno liquidato per intero in Euro 2.339,35; tale danno va decurtato del 40%, in ragione del concorso di colpa del conducente, e maggiorato di accessori come in parte motiva;
d) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in Euro 814,26 per spese del sig. Ot.Ne. ed Euro 146,38 per spese del sig. Fr.Ne. ed in Euro 8.000,00 per compenso per la difesa di entrambi gli attori, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. An.Fr., che ha reso la dichiarazione di rito.
Così deciso in Lecce il 23 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2020.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Il danno da fermo tecnico nei sinistri stradali.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.