la cosa comune, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., puo’ essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso se cio’ non alteri l’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Pertanto, la demolizione di un muro volta a facilitare l’accesso sul cortile comune e’ legittima solo se realizzata in modo da non pregiudicare ne’ la normale funzione del cortile, che e’ di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti, ne’ le possibilita’ di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini. Trattandosi, nella specie, di accesso creato in favore di fondo collegato ex articolo 1117 c.c. alla comproprieta’ del cortile, e’ giusto precisare che, proprio perche’ ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio,traendo ogni possibile utilita’, il condomino che si serve dell’area cortilizia nel sua destinazione, per ricavarne maggiore godimento di un’unita’ immobiliare gia’ e funzionalmente collegata al bene comune, come presuppone l’articolo 1117 c.c., lo fa nell’esercizio del diritto di condominio e non avvalendosi di una servitu’. Viceversa, dall’uso della cosa comune a favore del fondo di proprieta’ esclusiva oltre i limiti segnati dall’articolo 1102 c.c. puo’ discendere, nel concorso degli altri requisiti di legge, l’usucapione di una servitu’ a carico della proprieta’ condominiale. Occorre comunque ribadire che, ove, come nella specie, il cortile comune sia munito di un muro di recinzione che lo separi da una proprieta’ esclusiva, il condomino proprietario di questa puo’ apportare a tale muro tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilita’ aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all’apertura di un piu’ ampio varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprieta’ esclusiva, purche’ tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile come in precedenza.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|21 gennaio 2022| n. 1849

Data udienza 16 settembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26009-2016 proposto da:

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.A.S., (E ALTRI OMISSIS)

(OMISSIS) S.R.L., (gia’ (OMISSIS) S.R.L.), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

nonche’ contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

nonche’

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.A.S., (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) S.R.L. (gia’ (OMISSIS) S.R.L.), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS).

nonche’ contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

Avverso la sentenza n. 1362/2016 della Corte di appello di Venezia depositata il 14/06/2016.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

La (OMISSIS) s.a.s., (E ALTRI OMISSIS)

(OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) resiste con controricorso avverso entrambi i ricorsi principale ed incidentale.

Tutti gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensive.

La Corte d’appello di Venezia, rigettando i contrapposti gravami, ha confermato la sentenza n. 791/2010 del Tribunale di Venezia, depositata il 12 aprile 2010, con la quale il giudice di primo grado aveva accertato: 1) che la corte individuata nel NCEU di Verona, foglio (OMISSIS), e’ di proprieta’ comune sia agli attori ( (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

La Corte d’appello di Venezia, nel respingere sia l’appello principale che gli appelli incidentali, ha rilevato che: 1) la decisione del Tribunale inerente alla illegittimita’ dell’abbattimento del muro si fondava non sulla presunzione di comproprieta’ del muro medesimo ai sensi dell’articolo 881 c.c., bensi’ sulla constatazione che l’intervento finiva per gravare la corte comune di una servitu’ carraia a vantaggio della proprieta’ esclusiva (OMISSIS) SA (in luogo di quella esclusivamente pedonale preesistente) e aveva comportato l’eliminazione dei posti auto a ridosso del muro; pertanto, l’accertamento della comproprieta’ del muro, passaggio logico incidentale ed imprescindibile, doveva ritenersi comunque “irrilevante, poiche’ (OMISSIS) e i suoi aventi causa sono stati condannati a ripristinare il muro non in quanto la prima ha demolito una cosa appartenente anche ad altri, ma in quanto ha modificato radicalmente lo stato dei luoghi confondendo proprieta’ esclusiva e proprieta’ comune sulla corte a proprio vantaggio”; 2) la corte era stata correttamente ritenuta comune a tutte le parti, non avendo gli attori in primo grado prodotto titolo idoneo a superare la presunzione dell’articolo 1117 c.c. e non essendo possibile distinguere tra chi usava la corte come parcheggio, avendo alla medesima accesso diretto, e chi, invece, della corte faceva un uso solo mediato come spazio da cui ricavare luce ed aria.

La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c.

Hanno depositato memorie: (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

I) Il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullita’ della sentenza per vizio di motivazione ex articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 111 Cost. I ricorrenti principali lamentano il fatto che, pur avendo i giudici dell’appello ammesso il mancato accertamento della (com)proprieta’ del muro, gli stessi abbiano tuttavia ritenuto tale circostanza inidonea a modificare nella sostanza la decisione relativa al ripristino, posto a carico di chi il muro aveva illegittimamente abbattuto. Secondo i ricorrenti principali sarebbe stata proprio l’asserita comproprieta’ del muro ex articolo 881 c.c. a fondare la decisione del Tribunale circa l’illegittimita’ dell’abbattimento e la condanna alla rimessione in pristino dei convenuti in primo grado. Il primo motivo del ricorso principale denuncia plurime contraddittorieta’ che emergerebbero dalla sentenza impugnata (pagine da 15 a 26). La censura denuncia, infine, l’errata applicazione degli articoli 1102 e 1120 c.c., nonche’ dell’articolo 1118 c.c., in quanto il pregiudizio arrecato alla corte comune doveva essere accertato in concreto e non desunto dal mero rilievo della eliminazione di alcuni posti auto a ridosso del muro abbattuto. Tale pregiudizio avrebbe dovuto quindi valutarsi a prescindere dalla legittimita’ dell’abbattimento del muro, con esclusivo riguardo all’uso piu’ o meno intenso che i comproprietari potevano fare della corte comune. I giudici di appello hanno poi ritenuto che dall’abbattimento del muro sia derivata la costituzione di una servitu’ di passo carraio, mentre il Tribunale aveva espressamente escluso che tra proprieta’ esclusiva e la proprieta’ comune confinante potesse sussistere una relazione di servitu’.

Il secondo motivo del ricorso principale allega nuovamente la violazione degli articoli 1102, 1120 e 1118 c.c. per il rigetto del terzo motivo di appello. La sentenza impugnata avrebbe mancato di considerare che al singolo partecipante alla comunione spetta il diritto di servirsi della cosa comune anche a fini esclusivamente personali, traendone ogni possibile utilita’, non comportando il maggior uso della res comune alcuna imposizione di servitu’ sulla medesima, dal momento che “il vantaggio della cosa propria rientra nei poteri di godimento inerenti al dominio”. Su queste premesse, i ricorrenti principali affermano che la Corte di Venezia avrebbe dovuto valutare nel merito la legittimita’ dell’abbattimento del muro.

II. L’unico motivo del ricorso incidentale ha ad oggetto la falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c. e censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato quanto statuito dal Tribunale in merito alla proprieta’ della corte per cui e’ causa, ritenendola comune a tutte le parti in giudizio. I ricorrenti incidentali lamentano che la Corte di Venezia abbia dato rilievo ai soli elementi catastali rilevati dal CTU e non anche agli atti di trasferimento delle proprieta’ che lo stesso ausiliario aveva indicato nel dettaglio, partendo dal 1922. La sentenza di appello si e’ limitata a ribadire che nel Catasto Austriaco la corte in questione veniva descritta come “priva di rendita e priva di possessore” e che in nessuno dei passaggi di proprieta’ che avevano interessato gli edifici circostanti la medesima corte fosse stata menzionata come appartenente all’uno o all’altro. I ricorrenti incidentali richiamano cosi’ gli atti di compravendita attestanti i vari passaggi di proprieta’, inerenti agli edifici circostanti la corte ed esaminati dal CTU, per concludere che, dall’analisi dei titoli e dalle stesse risultanze peritali, rispecchiate perfettamente da quanto attestato dall’UTE, i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare come la corte in questione fosse di proprieta’ comune non a tutte le parti in causa, ma ai soli soggetti specificati dai titoli di acquisto.

III. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno decisi congiuntamente, in quanto le rispettive censure si pongono in prospettiva diametralmente opposta ed impongono una risposta coordinata.

III.1. Innanzitutto non ricorre la nullita’ della sentenza, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, ipotizzata nel primo motivo del ricorso principale. La sentenza della Corte d’appello di Venezia contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012, rende denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

La Corte d’appello ha chiarito le ragioni per cui, a suo avviso, l’accertamento della proprieta’ comune o meno del muro abbattuto non incidesse sulla legittimita’ dell’ordine di riduzione in pristino, pronunciato sul presupposto che tale abbattimento comportasse un’alterazione della normale destinazione della corte comune. La domanda, di natura reale, azionata in base al disposto dell’articolo 1102 c.c., ha quale fine il ripristino dello “status quo ante” della cosa comune illegittimamente alterata. La sentenza impugnata ha cosi’ affermato che l’attuazione della tutela reale richiesta vedeva quale legittimata passiva la societa’ (OMISSIS), in quanto autrice dell’opera. Il primo motivo del ricorso principale non contiene, peraltro, una specifica censura che denunci la violazione dell’articolo 354 c.p.c. in relazione all’articolo 102 c.p.c., ne’ indica altri soggetti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio ai fini dell’integrita’ del contraddittorio, e tanto meno documenta i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualita’ di litisconsorti.

III.2. Deve poi passarsi all’esame del ricorso incidentale, anch’esso infondato.

III.2.1. Si ha riguardo a complesso condominiale che sembra sorto nella vigenza del Codice civile del 1865 (il CTU sarebbe risalito a titoli del 1922). Ad esso torna applicabile comunque l’articolo 1117 c.c. del 1942. Invero, anche secondo il Codice civile del 1865, in forza dell’articolo 562 (che poneva “a carico di tutti i proprietari” le “riparazioni e ricostruzioni” delle “cose comuni”), nel silenzio dei titoli di proprieta’, dovevano presumersi di proprieta’ comune tutte le entita’ strutturali e le parti di un edificio in condominio, che fossero destinate all’uso comune (cfr. Cass. Sez. 2, 09/10/1972, n. 2964; Cass. Sez. 2, 30/01/1969, n. 267). La disciplina della comunione e del condominio negli edifici dettata dal Codice del 1865, in difetto di espressa disposizione transitoria, e’ da intendere abrogata dal Codice civile del 1942, il quale disciplina compiutamente l’intera materia, sicche’ l’attribuzione delle parti comuni viene ad essere regolata dall’articolo 1117 c.c. vigente, le cui disposizioni, per le ragioni richiamate sopra, si applicano anche agli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore del nuovo testo (cosi’ Cass. Sez. 2, 15/06/1998, n. 5948).

III.2.2. La causa verte, per quanto accertato in fatto, su di un cortile posto tra i corpi di fabbrica di piu’ edifici.

Per consolidata interpretazione giurisprudenziale, viene inteso, allora, come cortile, ai fini dell’inclusione nelle parti comuni dell’edificio elencate dall’articolo 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di piu’ edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l’accesso (Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; Cass. Sez. 2, 02/08/2010, n. 17993; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241).

La presunzione legale di comunione, stabilita dall’articolo 1117 c.c., si reputa inoltre operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di piu’ edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarieta’ condominiale (cosi’, ad esempio, Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 24/05/1972, n. 1619).

La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado affermativa della natura comune della corte per cui e’ causa in favore di tutte le parti, non avendo gli attori prodotto titolo idoneo a superare la presunzione dell’articolo 1117 c.c. e non essendo possibile distinguere tra chi usava la corte come parcheggio, avendo alla medesima accesso diretto, e chi, invece, della corte faceva un uso solo mediato come spazio da cui ricavare luce ed aria.

Nella specie, i giudici del merito hanno quindi svolto l’accertamento preliminare volto, mediante apposito apprezzamento di fatto, a verificare l’obiettiva destinazione primaria del cortile di causa a dare aria, luce ed accesso al servizio delle unita’ immobiliari dei contendenti. Una volta cosi’ verificata, in ragione della relazione di accessorieta’ tra i beni, l’applicabilita’ dell’articolo 1117 c.c., occorreva individuare, per superare eventualmente la presunzione di condominialita’, quel determinato titolo che aveva dato luogo alla formazione del condominio per effetto del primo frazionamento del complesso in proprieta’ individuali.

III.2.3. La censura contenuta nel ricorso incidentale e’ articolata come falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Questo vizio esige che sia prospettata l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una determinata previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stesse, oppure la sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perche’ la fattispecie astratta prevista dalla norma indicata non e’ idonea a regolarla, oppure l’aver tratto dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione.

In realta’, il motivo di ricorso incidentale, incentrato da pagina 19 a pagina 28 su una minuziosa elencazione delle vicende derivative dominicali attinenti agli immobili che affacciano sul cortile, e’ volto dichiaratamente a sostenere l’erroneita’ dell’accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello, secondo il quale l’originario unico titolare del compendio non aveva dapprima riservato a se’ e poi trasferito soltanto ad alcuni la proprieta’ dell’area in contesa. In tal modo, i ricorrenti incidentali allegano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, questione che e’ esterna all’esatta interpretazione dell’articolo 1117 c.c. e inerisce alla tipica valutazione di fatto del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’ se non nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso incidentale, in ogni caso, esprime critiche anche sprovviste di evidente decisivita’ ai fini della cassazione della sentenza impugnata.

Non e’ invero dirimente il riferimento ai vari titoli di acquisto fatto nello stesso ricorso incidentale. Per quanto detto, era piuttosto da accertare nel titolo originario una eventuale chiara ed univoca volonta’ di riservare esclusivamente all’iniziale unico titolare del complesso la proprieta’ del cortile, di modo che lo stesso avrebbe poi potuto validamente disporre del bene in favore dei propri aventi causa. La mancata prova al riguardo resta a carico di coloro che pretendono l’appartenenza esclusiva del bene compreso tra quelli elencati dall’articolo 1117 c.c.: in difetto di tale prova, infatti, deve essere affermata l’appartenenza del suddetto bene indistintamente a tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 2, 07/05/2010, n. 11195; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, n. 5633; Cass. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8152; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4953).

III.2.4. E’ poi infondato altresi’ il secondo motivo del ricorso principale.

La Corte d’appello di Venezia ha sostenuto che l’abbattimento del muro realizzato dalla condomina (OMISSIS) SA fosse illegittimo perche’ creava a carico della corte comune un passaggio carrabile a vantaggio della proprieta’ esclusiva (OMISSIS) in luogo di quello esclusivamente pedonale preesistente e comportava l’eliminazione dei posti auto a ridosso del muro stesso.

Il ragionamento decisorio ha dunque ritenuto che la proprieta’ (OMISSIS), stando al pregresso stato dei luoghi, potesse utilizzare il cortile unicamente per finalita’ di accesso pedonale, mentre, in conseguenza della modifica realizzata demolendo il muro, sarebbe risultata alterata l’originaria destinazione, consentendo alla medesima comproprietaria di avvalersi dell’area anche per accedervi mediante veicoli e sacrificando alcuni posti dapprima utilizzati come parcheggio. A tal fine, non rileva decisivamente accertare se il muro di recinzione fosse, o meno, comune, alla stregua dell’articolo 881 c.c.

La decisione della Corte di Venezia e’ conforme all’orientamento di questa Corte, secondo il quale la cosa comune, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., puo’ essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso se cio’ non alteri l’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Pertanto, la demolizione di un muro volta a facilitare l’accesso sul cortile comune e’ legittima solo se realizzata in modo da non pregiudicare ne’ la normale funzione del cortile, che e’ di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti, ne’ le possibilita’ di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini (ad esempio, Cass. Sez. 2, 11/01/1993, n. 172; cfr. Cass. Sez. 2, 05/01/2000, n. 42; Cass. Sez. 2, 05/02/1982, n. 674). Trattandosi, nella specie, di accesso creato in favore di fondo collegato ex articolo 1117 c.c. alla comproprieta’ del cortile, e’ giusto precisare che, proprio perche’ ciascun comune, anche possibile utilita’, rispetto della vantaggio nel strutturalmente condomino e’ libero di servirsi della cosa per fine esclusivamente proprio, traendo ogni il condomino che si serve dell’area cortilizia nel sua destinazione, per ricavarne maggiore godimento di un’unita’ immobiliare gia’ e funzionalmente collegata al bene comune, come presuppone l’articolo 1117 c.c., lo fa nell’esercizio del diritto di condominio e non avvalendosi di una servitu’. Viceversa, dall’uso della cosa comune a favore del fondo di proprieta’ esclusiva oltre i limiti segnati dall’articolo 1102 c.c. puo’ discendere, nel concorso degli altri requisiti di legge, l’usucapione di una servitu’ a carico della proprieta’ condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, 13/08/1985, n. 4427).

Occorre comunque ribadire che, ove, come nella specie, il cortile comune sia munito di un muro di recinzione che lo separi da una proprieta’ esclusiva, il condomino proprietario di questa puo’ apportare a tale muro tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilita’ aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all’apertura di un piu’ ampio varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprieta’ esclusiva, purche’ tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile come in precedenza.

L’accertamento del superamento dei limiti imposti dall’articolo 1102 c.c. al condomino, che si assuma abbia alterato, nell’uso della cosa comune, la destinazione della stessa, ricollegandosi all’entita’ e alla qualita’ dell’incidenza del nuovo uso, e’ comunque riservato al giudice di merito e, come tale, non e’ censurabile in sede di legittimita’.

IV. Consegue il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate con la compensazione delle stesse nei rapporti fra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali, in ragione della reciproca soccombenza; con la condanna in solido dei ricorrenti incidentali a rimborsare le stesse, negli importi liquidati in dispositivo, ai controricorrenti (OMISSIS) ed (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS); con la condanna in solido dei ricorrenti principali ed incidentali a rimborsare le spese, nell’importo liquidato in dispositivo, alla controricorrente (OMISSIS) s.r.l.

Non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attivita’ difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ed il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali; condanna in solido i ricorrenti incidentali al pagamento in favore dei controricorrenti (OMISSIS) ed (OMISSIS) delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna in solido i ricorrenti incidentali al pagamento in favore dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna in solido i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali al pagamento in favore della controricorrente (OMISSIS) s.r.l. delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

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