Il rimedio previsto dall’art. 141 non esclude, tuttavia, la possibilità, per il trasportato danneggiato, di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l’azione di cui all’art. 141 e quella di cui all’art. 144. Se il trasportato agisce nei confronti del proprio vettore e dell’altro conducente in base al combinato disposto dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrà ad oggetto l’accertamento della responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrà ottenere il risarcimento nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore.
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Corte d’Appello|Bari|Sezione 3|Civile|Sentenza|29 giugno 2022| n. 1106
Data udienza 22 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Michele Ancona – Presidente
2) Dr. Vittorio Gaeata – Consigliere
3) Dr. Emma Manzionna – Consigliere rel.
ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d’ordine 337 dell’anno 2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n.3466/ 2019 depositata il 18.09.2019 dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica,
tra
(…), c.f. (…) residente in A. delle F. in via N. (…) nato ad A. delle F. il (…) rappresentato e difeso dall’Avv. (…) giusto mandato in calce all’atto di appello e presso di cui è elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti (BA) alla (…) tel. e Fax (…) PEC (…)
Appellante
e
(…) (nata ad A. delle F. il (…) e residente in U. alla Via (…) cod. fisc.: (…) e (…) (nato a U. il (…) ed iviresidente alla Via (…) cod. fisc.: (…) rappresentati e difesi dall’avv. (…) (cod. fisc. (…) pec: (…) con studio in Acquaviva delle Fonti alla (…) in qualità di eredi universali del sig. (…) (nato a F. T. il (…) e deceduto in data (…) in Urbino).
Appellati ed appellanti incidentale
Nonché
(…) S.P.A. (P.IVA (…) con sede in B. alla (…) in persona del rappresentante legale pro tempore dott. (…) giusta atto per notar dott. (…) di Bologna ai nn.84762/8413 del 16.12.2016 rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. (…) mail it ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio del procuratore medesimo, sito in Conversano (BA) alla (…) (si accettano comunicazioni a mezzo fax n. (…)
Appellata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.3 L. n. 102 del 2006 del 03.01.2009, il sig. (…) terzo trasportato a bordo dell’autovettura Alfa 156, tg. (…) di sua proprietà e condotta dal figlio (…) assicurata per la R.C.A. Compagnia di (…) evocava in giudizio, avanti alla sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti del Tribunale di Bari, la (…) S.p.A. nonché il sig. (…) (conducente e proprietario dell’auto Citroen Saxo tg (…)), per ivi sentir condannare i convenuti alla rifusione dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il giorno 03.01.2007, alle ore 08.00 circa, in Acquaviva delle Fonti., all’intersezione stradale tra Via (…). Nello specifico, l’attore evidenziava che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del (…) il quale provenendo ad elevata velocità dalla via (…) giunto nei pressi dell’intersezione stradale con la via (…) non aveva accordato la dovuta precedenza all’autovettura Alfa 156 che percorreva via (…) proveniva da destra ed aveva già impegnato l’incrocio, impattandola e causando danni materiali alla propria vettura e danni fisici alla propria persona.
Il procedimento si svolgeva mediante istruttoria nel contraddittorio con la (…) s.p.a., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nella contumacia delconvenuto (…) Con sentenza parziale n. 936/2014 pubblicata in data 21.07.2015, il Tribunale di Bari dichiarava il difetto di legittimazione passiva della (…) ass.ni (già (…) rilevando che l’auto Citroen Saxo antagonista era assicurata con la (…) s.p.a. , litisconsorte necessario ex L. n. 990 del 1969. Con separato ordinanza rinviava il procedimento ad altra data al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della suddetta compagnia.
All’udienza di rinvio, il procedimento era interrotto per il decesso di (…) e riassunto dagli eredi di quest’ultimo nei confronti delle parti originarie.
Nel frattempo la sentenza parziale n.936/2014 era appellata dal (…) e riformata dalla Corte di appello di Bari che, con sentenza n. 1280/2017, dichiarava la legittimazione passiva della (…) ass.ni, quale compagnia assicuratrice e del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato.
Con la gravata sentenza n.3466/2019 il Tribunale di Bari così statuito: “1) In accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da (…) condanna: (…) s.p.a., al pagamento di Euro 10.434,59; (…) al pagamento di Euro.5.217,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulla predetta somma, devalutata alla data dell’illecito e progressivamente rivalutata con cadenza di anno in anno; 2) condanna (…) s.p.a. e (…) alla rifusione delle spese sostenute da (…) che liquida in Euro 4.835,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e Cap come per legge; 3) pone le spese della consulenza tecnica in via definitiva (…) s.p.a. e (…)
A fondamento della decisione, il Tribunale di Bari ha ritenuto che la eccezione di estromissione formulata dal (…) fosse infondata poiché non emergeva alcuna rinuncia da parte dell’attore nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione e che la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’art. 141 cod. ass. nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore, la (…) ass.ni s.p.a., dovesse essere accolta, in mancanza della prova del caso fortuito, sulla base degli esiti, della c.t.u. mentre nei riguardi del (…) in qualità di responsabile civile, in applicazione dell’art.2054 co.2 c.c. limitatamente al concorso di colpa al 50%.
Con atto di appello ritualmente notificato, il sig. (…) ha impugnato la suindicata sentenza chiedendo raccoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento dell’appello proposto, riformare integralmente la sentenza impugnata, e per l’effetto statuire e dichiarare la estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva del sig. (…) dichiarando la illegittimità ed infondatezza della domanda così come proposta dal sig. (…) nei confronti di (…) perché proposta in violazione delle garanzie di legge previste dall’art. 144 del C.d.A., in particolare del diritto a vedersi manlevato per la R.C. obbligatoria dalla propria compagnia di Assicurazioni. Con totale vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con memoria depositata telematicamente in data 8.06.2020, si sono costituiti (…) e (…) qualità di eredi universali del sig. (…) chiedendo l’accoglimento delle seguenti, conclusioni: “2) dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto dal sig. (…) per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’impugnazione; NEL MERITO 1) Senza voler rinunciare alla prefata eccezione preliminare, rigettare l’appello principale spiegato dal sig. (…) avverso la sentenza n. 3466/2019 emessa e depositata dal G.I. del Tribunale di Bari in data 18.09.2019, poiché infondato in fatto ed in diritto 2) In accoglimento dell’appello incidentale spiegato da questa difesa, qualora, ovviamente, l’appello principale fosse ritenuto ammissibile, riformare la sentenza n. 3466/2019 emessa e depositata dal G.I. del Tribunale di Bari in data 18.09.2019 nella parte in cm vi è la mancata condanna in solido fra i convenuti e la riduzione dell’importo da risarcire per la somma di Euro 5.200,00. 3) condannare per l’effetto, il sig. (…) e la Compaglia di (…) in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di sig.ri (…) e (…) sempre in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dagli stessi oltre IVA E CPA, come e se per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. (…) antistatario”.
Si è costituita anche (…) sai s.p.a. chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni :”In via preliminare 1) dichiarare inammissibile l’atto di appello ex art. 342-348 bis c.p.c. per tutte le ragioni in narrativa libellate con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario; Nel merito. 1) Confermare integralmente l’impugnata sentenza n. 3466.2019 emessa dal Tribunale di Bari nella persona della Dott.ssa V.T.; 2) Rigettare l’appello proposto dal Sig. (…) con l’atto di citazione di appello regolarmente notificato perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni innanzi indicate; 3) Condannare il Sig. (…) al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell’Avv. (…) che si dichiara antistatario”.
In via preliminare/ deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell’appellato, poiché la lettura complessiva dell’atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti, contestati, della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall’art. 342 c.p.c., secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017). Esame dell’appello principale di (…)
1. Con il primo motivo, l’appellante ha lamentato la “GRAVE VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRORE “IN JUDICANDO” PER ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 141 e 148 DEL C.DA. LADDOVE IL GIUDICE CONDANNAVA PRO-QUOTA IL SIG. (…) RICONOSCENDO UN CONCORSO DI COLPA CHE NON E’ASSOLUTAMENTE PREVISTO DALLA PROCEDURA RISARCITORIA REGOLATA DAGLI ARTT. 141 E 148 DEL C.D.A. E PER VIOLAZIONE E DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 144 DEL C.D.A. E DELLE NORME CHE REGOLANO LA R.C. OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA L. N. 99(V69, LADDOVE NEGAVA LA RICHIESTA DI ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO FORMULATA DAL SIG. (…) CHE SI LAMENTAVA DI ESSERE RIMASTO IMMOTIVATAMENTE ED ILLEGITTIMANENTE NEL GIUDIZIO PER VOLERE DELL’ATTORE, CHE NEL FRATTEMPO AVEVA RINUNCIATO ALL’AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELLA (…) ASS.NI E DI CONSEGUENZA DI ESSERE STATO ARBITRARIAMENTE PRIVATO DEL DIRITTO AD ESSERE MANLEVATO DALLA SUA COMPA GNIA DI ASSICURAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 144 DEL C.D.A.”.
2. Con il secondo motivo, l’appellante ha lamentato “GRAVE ERRORE “IN JUDICANDO”, TRAVISAMENTO DELLE NORME E DEI FATTI, VIOLAZIONE DI LEGGE , ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE LADDOVE IL GIUDICE RICONOSCEVA IL DIRITTO ALL’INDENNIZZO AX ART. 141 C.d.A. E CONDANNAVA ANCHE IL SIG. (…) AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN MISURA CONCORSUALE DEL 50% RICHIAMANDO ANCHE L’ART. 2054, II C. COD. CTV. (NORMA CHE SI APPLICA SOLO AI VETTORI E RESPONSABILI OVILI NEI PROCESSI REGOLATI DALL’ART. 144 C.D.A.) E DI FATTO DISAPPLICANDO L’ART. 144 DEL Cd.A. CHE PREVEDE CHE IL PROCESSO RISARCITORIO DEBBA ESSERE PROMOSSO DALL’ATTORE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LITISCONSORTE NECESSARIA DEL RESPOSABILE OVILE”.
Ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure avrebbe disatteso la disciplina dell’art. 144 cod. ass. in quanto lo avrebbe privato del proprio diritto di farsi manlevare dalla propria compagnia di assicurazione ed avrebbe male applicato gli artt.141 e 148 del cori ass. che prevedevano, quale unica parte legittimata passiva, la compagnia di assicurazione del vettore. In base alla prospettazione difensiva del (…) dagli atti del giudizio di primo grado, risultava evidente che gli attori avevano rinunciato a qualsiasi richiesta nei confronti della propria compagnia di assicurazione, la (…) ass.ni, così optando per l’azione diretta ai sensi dell’art.141 e 148 cod. ass. ed implicitamente avevano rinunciato al procedimento ex art. 144 cod. ass. Pertanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel disporre la sua condanna in misura concorsuale ex art.2054 co. 2 c.c., disapplicando l’art. 144 co d. a ss., in base al quale, la compagnia di assicurazione sarebbe litisconsorte necessaria.
1-2a I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Va premesso, in diritto, che l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”. Dal punto di vista letterale, l’art. 141, comma 3 prevede che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l’art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all’art. 141 ed il detto litisconsorzio.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’amministratore (cfr. Cass. 22 novembre 2016, n. 23706). L’indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; Cass. 20 settembre 2017, n. 21896, Cassazione civile sez. VI, 04/04/2022, n.107636, Cassazione civile sez. VI, 31/12/2021, n.42112) e con riferimento all’art. 141 del medesimo decreto legislativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/06/2021, n. 17963).
Il rimedio previsto dall’art. 141 non esclude, tuttavia, la possibilità, per il trasportato danneggiato, di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l’azione di cui all’art. 141 e quella di cui all’art. 144 (cfr. anche Cass. 30 luglio 2015, n. 16181). Se il trasportato agisce nei confronti del proprio vettore e dell’altro conducente in base al combinato disposto dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrà ad oggetto l’accertamento della responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrà ottenere il risarcimento nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore.
In applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, deve ritenersi che il (…) quale proprietario e conducente del veicolo asseritamente responsabile del danno (in base alla prospettazione difensiva dell’attore cui sono subentrati gli appellati), sia legittimato passivo e non debba essere quindi estromesso dal presente giudizio essendo litisconsorte necessario nell’azione di cui all’art. 141 cod.ass., proposta dal danneggiato.
Con riguardo alla disciplina ex art. 144 cod. ass., va precisato che la norma prevede l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione ed il litisconsorzio necessario con il proprietario dei veicolo danneggiante per le ragioni innanzi esposte, ma l’azione diretta prevista da tale norma nei confronti della compagnia di assicurazione non obbliga il danneggiato ad evocarla in giudizio , sicché non sussiste il litisconsorzio necessario con la compagnia di assicurazione dei veicolo danneggiante, che può essere chiamata in giudizio dal responsabile civile per essere dalla stessa manlevato.
Nel caso di specie, il (…) non può, quindi, lamentarsi di essere stato pregiudicato dalla rinuncia dell’attore-appellato all’azione diretta nei confronti della propria compagnia di assicurazione perché egli avrebbe potuta evocarla in giudizio per essere dalla stessa manlevato e potrebbe comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del proprio assicuratore. D’altra parte, il difensore del (…) pur sostenendo che la propria compagnia di assicurazione sarebbe litisconsorte necessario nel presente giudizio, non ha chiesto la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. né ha chiesto l’estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio ex art. 307 c.p.c., limitandosi a reclamare la propria inammissibile estromissione dal giudizio.
In conclusione l’appello merita di essere rigettato.
Esame dell’appello incidentale proposto da (…) e (…) in qualità di eredi universali del sig. (…)
Con il suddetto gravame, si è censurata la sentenza n. 3466/2019 nella parte in cui ha disposto, a seguito dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., il concorso di colpa pari al 50% a carico del sig. (…) e nella parte in cui ha quantificato il danno nella somma di Euro 20.865,18; si è chiesta la “Condanna il sig. (…) e la Compagnia di Ass.ni (…) in persona del legale rappresentante pro-tempore, m solido tra loro, al pagamento a favore dei sig.ri (…) e (…) della complessiva somma di Euro 22.565,00 a titolo di danno biologico permanente, danno morale, invalidità temporanea assoluta e parziale, a seguito delle lesioni personali riportate dal de cuius (…) unitamente agli interessi legali e ad un equo indennizzo da svalutazione monetaria, da di della domanda, fino al soddisfo.”; “Condanna, per l’effetto, il sig. (…) e la Compagnia di Ass.ni “(…) in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di sig.ri (…) e (…) sempre in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dagli stessi oltre IVA E CPA, come e se per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. (…) statario”.
L’appello incidentale proposta dalle parti appellate con comparsa di costituzione depositata con modalità telematica in data 11.06.2020, deve ritenersi inammissibile per tardività.
Va, infatti, considerato che, in base ad un indirizzo giurisprudenziale costante, condiviso da questa Corte “l’appello incidentale, analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure, va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, ovvero differita d’ufficio dal giudice giusta l’articolo 168-bis, comma 5, del Cyc. Quando invece il differimento dell’udienza di comparizione sia disposto ai sensi dell’articolo 168-bis, quarto comma, del Cyc, perché nel giorno fissato con l’atto di citazione il giudice non tenga udienza, il differimento del termine non si applica, essendo la norma di cui al quinto comma dell’articolo 168-bis, del Cyc, disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Di conseguenza, l’appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all’udienza di comparizione rinviata ai sensi dell’articolo 168-bis, quarto comma, del Cyc, è inammissibile perché tardivo”(cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, n. 23455).
Nel caso concreto, la data del 28.06.2020 fissata nell’atto di appello come udienza di prima comparizione non risulta differita ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 5, del c.p.c.., per cui gli appellanti incidentali avrebbe dovuto costituirsi, a pena di decadenza, entro la data dell’08.06.2020 e non già dell’11.06.2020.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente grado di giudizio tra le parti; in considerazione della reciproca soccombenza tra l’appellante principale e gli appellanti incidentali e del fatto che l’appellante principale non ha rivolto alcuna specifica domanda nei riguardi della (…) ass.ni s.p.a., compagnia di assicurazione del dante causa degli appellanti incidentali. Per effetto dell’odierna decisione (rigetto integrale d’appello principale e declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell’appellante principale ed incidentale dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, III sezione civile, pronunciando definitivamente sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza n.3466/2019 emessa dal Tribunale di Bari il 18.09.2019, con citazione notificato il 6.03.2020 nei confronti della (…) ass.ni s.p.a. e di (…) e (…) in qualità di eredi universali del sig. (…) nonché sull’appello incidentale proposto da quest’ul timi con comparsa di costituzione dell’11.06.2022 , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1 ) rigetta l’appello principale;
2 ) dichiara inammissibile l’appello incidentale ;
3 ) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio;
4 ) dichiara che per effetto dell’odierna decisione , sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento a carico dell’appellante principale ed incidentale dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Bari il 22 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2022.
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