Lastrico solare ad uso esclusivo, responsabilità per danni.
Lastrico solare: definizione e regime giuridico.
Il lastrico solare è la superficie terminale dell’edificio, con funzione di copertura e protezione e può essere adibito ad usi diversi, ma questi devono essere sempre accessori rispetto alla funzione principale, che è indefettibile e non può in alcun caso essere compromessa.
Va precisato che il lastrico solare si distingue dal tetto e dalla terrazza a livello.
Si differenzia dal tetto, in quanto, quest’ultimo consta di superfici inclinate, mentre il lastrico è costruito orizzontalmente, salve leggere pendenze al fine di consentire lo scolo delle acque, mentre si differenzia dalla terrazza a livello, perché questa non ha funzione di copertura, ma quella di assicurare un affaccio ed ulteriori comodità agli appartamenti cui è annessa.
Sebbene sia la superficie terminale dell’edificio, il lastrico solare può:
- essere parte comune, a norma dell’art. 1117, comma 1, numero 1, c.c. [1];
- costituire oggetto di proprietà esclusiva, se dagli atti di acquisto e dal regolamento condominiale, è in proprietà di uno o più condomini;
- essere di proprietà comune, ma concesso “in uso esclusivo”, qualora, dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale, è assegnato all’utilizzo esclusivo, di uno o più condomini;
- costituire “proprietà superficiaria”, se gli atti di acquisto o il regolamento condominiale, la costituiscano in favore di uno o più condomini.