Nel caso di danno da fermo tecnico del veicolo, e’ pacifico che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilita’ del mezzo di trasporto ma che deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.Questa dimostrazione e’ pero’ sufficiente a provare il danno, poiche’ la relazione causale tra il fermo ed il noleggio e’ presumibile, ossia e’ inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta per il noleggio e’, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che e’ altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto e’ che il primo prescinde dalle conseguenze: e’ fatto consistere nella mera lesione dell’interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima. Con la conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio, che la decisione impugnata ammette come effettivamente sostenute, sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero necessita’ di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione puo’ essere offerta per presunzioni, non necessariamente per “esplicita prova”.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27389
Data udienza 10 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi A. – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8142/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) srl, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), del Foro di Lucca;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), del Foro di Milano;
– controricorrente –
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7492/ 2019, depositata il 25.7.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2022 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. – La societa’ (OMISSIS) ha acquistato il credito che tale (OMISSIS) vantava nei confronti della (OMISSIS).
Costui aveva subito il fermo della sua vettura a causa di un i’ncidente causato per colpa di un automobilista, assicurato con la (OMISSIS), che lo aveva costretto ad una spesa di 292,80 Euro per noleggiare una vettura sostitutiva. Pertanto, tra i crediti da risarcimento che il danneggiato era venuto a vantare verso la compagnia di assicurazioni, vi era quello per il noleggio, che il danneggiato ha quindi ceduto alla societa’ (OMISSIS), che, di conseguenza, ha poi preteso di riscuoterlo dalla compagnia di Assicurazione.
2. – Quest’ultima ha opposto rifiuto, e la (OMISSIS) l’ha citata davanti al Giudice di Pace di Milano, che ha rigettato la domanda ritenendo quel credito non cedibile.
La (OMISSIS) ha proposto appello al Tribunale di Milano, che, ritenuto il credito cedibile, ha pero’ osservato che la parte non aveva fornito “prova rigorosa che il costo dell’autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell’illecito di cui e’ causa”.
3.-La (OMISSIS) impugna questa decisione con un motivo di ricorso, illustrato da memoria, di cui chiede il rigetto la (OMISSIS) con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. – In primo luogo, la controricorrente deduce l’inammissibilita’ del ricorso per violazione dei limiti fissati dall’articolo 339 c.p.c., che, in caso di controversie di scarso valore decise dal Giudice di Pace, consente l’appello per motivi limitati. Nella specie, si tratta peraltro di ricorso per Cassazione avverso decisione non del Giudice di Pace bensi’ di quello di appello, sicche’ il giudizio ha avuto l’ambito del giudizio di legittimita’.
Va d’altro canto osservato che la questione concernente l’individuazione del danno risarcibile, ed anche quella di quali siano le regole per provarlo, attiene invero ai’ principi informatori della materia, con quel che ne consegue in fatto di appellabilita’.
5. – Cio’ detto, la ricorrente propone un motivo di ricorso con cui denuncia violazione dell’articolo 2043 c.c..
La tesi e’ la seguente.
Il giudice di appello ha sostenuto che la ricorrente non ha provato la necessita’ di servirsi della vettura sostitutiva, prova da ritenersi indispensabile ai fini della fondatezza del credito.
Invece, secondo la ricorrente, per conforme giurisprudenza, non e’ necessario che il danneggiato dimostri che aveva effettivamente bisogno di un’auto sostitutiva, ma e’ sufficiente che dimostri di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa.
6. – Il motivo e’ fondato.
7. – Ovviamente il danno consistente nella necessita’ di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non e’, come si suol dire, in re ipsa.
Altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto (ma v. Cass. n. 20620 del 2015): quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e cosi’ il premio assicurativo, il cui costo e’ sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non gia’ in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non puo’ essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo e’ indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell’utilizzo del bene.
Ad ogni modo, atteso che il danno va provato, e’ il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.
Nella decisione impugnata si da’ atto che la spesa e’ stata sostenuta, ma si afferma che il danneggiante “non ha affatto fornito la prova che il costo dell’autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell’illecito di cui e’ causa”.
Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilita’ del mezzo di trasporto, e’ pacifico (oltre alla gia’ citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.
Questa dimostrazione e’ pero’ sufficiente a provare il danno, poiche’ la relazione causale tra il fermo ed il noleggio e’ presumibile, ossia e’ inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo.
Dire che la spesa sostenuta per il noleggio e’, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che e’ altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria.
La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto e’ che il primo prescinde dalle conseguenze: e’ fatto consistere nella mera lesione dell’interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima (V. Cass. 31233 del 2018).
Con la conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio, che la decisione impugnata ammette come effettivamente sostenute, sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero necessita’ di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione puo’ essere offerta per presunzioni, non necessariamente per “esplicita prova”.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Milano, che, in diversa composizione, procedera’ a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
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Il danno da fermo tecnico nei sinistri stradali.
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