allorquando sia denunciata la fattispecie di sinistro cagionato da veicolo non identificato, è onere dell’attore provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, quindi, dimostrare che lo stesso sia rimasto sconosciuto. La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati.
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Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|18 agosto 2022| n. 1058
Data udienza 17 agosto 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di (…)
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6822/2014 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “lesioni personali”
Vertente tra
(…), (C.F. (…)); (…) (C.F. (…)); (…) (C.F. (…));
(…) (C.F. (…)); (…) (C.F. (…)); (…) (C.F. (…)); e (…) (C.F. (…)), rappresentati e difesi dall’avv. (…), elettivamente domiciliati presso il di lei studio in (…) ((…)), Via (…) n.(…), come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in giudizio di nuovo difensore
– ATTORI
contro
(…), in persona del suo Procuratore pro tempore (C.F. (…)), quale impresa designata per la Regione (…) per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V., rappresentata e difesa dall’avv. (…), elettivamente domiciliata presso il di lui studio in (…) ((…)), Via (…) n. (…), in forza di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta,
– CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del dicembre 2014, (…) ed (…), quali figli di (…), deceduta il (…), (…) e (…), nuore della predetta, (…), (…) ed (…), nipoti tutti ex filio rispettivamente il primo, figlio di (…) e le ultime, figlie di (…), hanno evocato in giudizio (…) in qualità di impresa designata per il F.G.V., domandando il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio e iure hereditario, dovuti a seguito del sinistro stradale avvenuto il (…), a danno di (…), deceduta a causa delle lesioni riportate mentre conduceva a mani una bicicletta, e cagionate da ignoti.
A sostegno della domanda hanno allegato:
– che (…), in data (…) alle ore (…) circa, conducendo a mano una bicicletta, mentre percorreva lungo la Via (…) in (…) ((…)) con direzione (…), è stata rinvenuta a terra, presumibilmente perché urtata da una Jeep il cui conducente ha omesso di fermarsi e soccorrerla;
– che (…) è stata soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ambulanza presso l’Ospedale di (…) ove le sono stati diagnosticati politrauma con lussazione mediale ginocchio dx, frattura sfondamento acetabolo sx senza risalita al momento della testa femorale, e che durante l’esecuzione della TC addome e torace, ha avuto un peggioramento delle condizioni cliniche e alle ore (…) è deceduta per shock emorragico per politrumatismo fratturativo;
– che sono intervenuti sul luogo dell’evento i Carabinieri della Stazione di (…), i quali hanno sentito sommari informatori;
– che sono state disposte indagini penali, comprendenti anche un Accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p. disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (…), concluso con la conferma che i danni riportati dalla bicicletta non sarebbero compatibili con una semplice caduta a terra;
– che il procedimento penale (n.(…) RGNR) è stato archiviato dal GIP non sussistendo elementi sufficienti a sostenere l’accusa contro (…), proprietario di una Jeep vista sui luoghi;
– che le risultanze della CTU cinematica in sede penale ed il contenuto della documentazione medica redatta presso il P.S. dell’Ospedale di (…) depongono nel senso del probabile investimento del pedone;
– che sono sussistenti gli elementi per attribuire l’evento morte di (…) ad un urto subito dalla Jeep meglio descritta dai sommari informatori, automezzo visto sul luogo del sinistro, e non identificata.
Si è costituita (…) contestando l’an ed il quantum, della pretesa. In dettaglio, ha allegato ed eccepito:
– la totale mancanza di prova della dinamica del sinistro e in particolare del coinvolgimento di un veicolo non identificato;
– la contraddittorietà della versione dell’incidente narrata nella citazione con quanto immediatamente riferito all’Autorità e con le dichiarazioni della stessa vittima nell’immediatezza dell’evento, e la non credibilità del sommario informatore (…);
– la compatibilità dei danni subiti dal velocipede della vittima con una caduta accidentale;
Infine, ha contestato l’esclusiva responsabilità del conducente del presunto mezzo, e la carenza di legittimazione in capo alle nuore e ai nipoti di (…).
Depositate le memorie ex art.183 co.6 c.p.c., il processo è stato interrotto a seguito del decesso del legale degli attori.
A seguito dell’intervenuta riassunzione da parte della Compagnia assicurativa, la causa è stata istruita mediante le prove testimoniali e con lo svolgimento di CTU medico-legale valutativa della compatibilità tra le lesioni riportate da (…) e la caduta accidentale della stessa, nella qualità di pedone.
All’udienza del (…), il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, nei limiti di cui a seguire.
Si rammenta che, allorquando sia denunciata la fattispecie di sinistro cagionato da veicolo non identificato, è onere dell’attore provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, quindi, dimostrare che lo stesso sia rimasto sconosciuto (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367). La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 8/3/1990, n. 1860).
Orbene, nel caso in esame le emergenze istruttorie – al netto di un quadro invero complesso e incompleto – corroborano in forma sufficiente l’impianto narrativo di cui al libello introduttivo, e impongono di ritenere provati i presupposti per l’azione risarcitoria avverso il F., e per essa l’impresa assicurativa designata per l’area toscana.
Con migliore impegno esplicativo, il fatto che la vittima sia stata urtata da un veicolo non identificato e soggetto ad assicurazione obbligatoria – jeep di colore scuro – è processualmente acclarato, alla stregua dei principi della prova civilistica, in base al ponderato esame del coacervo degli elementi di cui a seguire.
Prioritariamente, le dichiarazioni rese dai sommari informatori sentiti dai CC e confermate in questa sede in qualità di testi. In particolare, l’analisi e la comparazione delle testimonianze rese da (…), (…) e (…) consentono di ritenere dimostrata la presenza sul luogo del sinistro della jeep di colore scuro: l’attendibilità delle dichiarazioni è irrobustita dalla convergenza nelle descrizioni del mezzo in questione, della manovra, anomala, compiuta dal conducente dello stesso e – limitatamente ai testi (…) e (…) – della fisionomia del conducente temporaneamente sceso dal veicolo prima di allontanarsi. In particolare (…) ha riferito a SIT, e confermato, sentito come teste: “con la mia autovettura marca Suzuki … passata la curva notavo sul lato destro della strada una Punto bianca e sul lato sinistro una persona anziana in terra che era assistita da altra persona … Prima della curva vidi arrivare, direzione (…), un fuoristrada, macchina grossa, di colore scuro, o blu o nero, il conducente stava cercando di parcheggiarla nella strada li vicino in maniera strana, in quanto sia il suo modo di parcheggiare che il suo fare, era strano. Parcheggiava sul lato sinistro della strada di prolungamento di Via (…) nella stradina che dà accesso da altre abitazioni e invece di farlo a destra lo faceva a sinistra. Nel fare tale manovra ripartiva e si soffermava più volte. Poi scendeva una persona alta circa 160-165 cm corporatura normale, età apparente tra 50 e 60 anni…Il Signore che era alla guida della Jeep inizialmente ha tentato di avvicinarsi e poi…. notavo che andava via”.
(…), dal canto suo, ha riferito a SIT e confermato: “In data (…) … Arrestavo la mia autovettura Fiat Punto Bianca all’intersezione stradale tra Via (…) e Via (…). Appena arrestato il mezzo notavo … sulla mia destra una donna a terra e una grossa Jeep di colore blu, che aveva superato appena la donna a terra, ma si trovava stranamente sulla corsia opposta in relazione al suo senso di marcia, in quanto la Jeep proveniva da (…) con direzione (…) e si trovava sulla parte di carreggiata riservata al senso opposto di marcia … Questa manovra mi era apparsa strana anche dal fatto, che non stava arrestando la sua marcia, in quanto sulla sua destra era a terra una donna, ma rientrava nella sua parte di carreggiata e proseguiva, sino dopo l’incrocio di (…)….dallo specchietto notavo che il mezzo faceva una manovra strana, ossia la Jeep blu prima cercava di girare su Via (…), poi girava e parcheggiava la sua autovettura con direzione (…) subito a ridosso della strada non di proseguimento di Via (…) …Io arrestavo sulla mia destra l’autovettura e mi portavo sulla signora… Nel frattempo il conducente della Jeep, che era aperta dietro… scendeva aveva un’età di circa 60 anni circa alto 1.70…”
La coerenza estrinseca tra i riferiti induce a ritenere credibile la testimonianza di (…), la quale, pur non avendo assistito direttamente al sinistro, ha riferito: “…subito dopo aver incrociato (…) a piedi con la bicicletta a mano, circa 50 metri dopo ho sentito un gran botto, ho guardato nello specchietto retrovisore e ho visto (…) a terra e l’auto che avevo incrociato che rallentava e sembrava fermarsi; ero in ritardo quindi non mi sono fermata ma ho chiamato subito la sua nipote”, così confermando la versione resa ai CC il (…) quale sommario informatore: “notavo la signora (…), che era vestita di verde, che era a terra e una grossa Jeep di colore blu con delle strisce argentate belle larghe che aveva rallentato subito dopo la bicicletta e la sua posizione era come se avesse fatto un’improvvisa sterzata a sinistra impegnando la carreggiata in senso opposto forse per evitare l’urto con la signora che probabilmente aveva urtato prima. Tant’è che se fosse giunta una macchina nel senso opposto se la sarebbe trovata di fronte. Immediatamente telefonavo a (…) nipote della signora caduta a terra dicendole di correre sul posto in quanto la nonna presumibilmente era stata investita……e dissi ad (…) per telefono di portarsi sul posto e che io l’avrei raggiunta dopo aver preso mio figlio a scuola…ADR. Non sono in grado di riferire oltre, ribadisco di aver avvisato immediatamente (…) per intervenire subito. Da precisare che altresì il tutto è avvenuto in un attimo di tempo subito dopo c’era una curva non vi era spazio per fermarsi”.
Testimonianza che, come osservato dalla (…), appare alla stregua di una valutazione atomistica logicamente incoerente e per ciò poco credibile, nella misura in cui, a fronte della percezione di un fatto lesivo grave ai danni di una conoscente, la teste ha riferito di essersi allontanata senza sincerarsi delle effettive condizioni della stessa, limitandosi ad avvisare subito la nipote della vittima; ciò tenuto peraltro conto che né le condizioni della strada né la circostanza dell’urgenza di prendere il figlio a scuola appaiono elementi ostativi a prestare un primo e immediato soccorso.
Nondimeno, anche dall’annotazione di servizio dei CC, Comando di (…), considerata la tempistica degli eventi, la circostanza della telefonata e del contenuto della stessa – id est il presumibile investimento ad opera della Jeep – riferito da (…) a (…) trova indiretta conferma di coerenza e attendibilità.
Militano in favore dell’ipotesi dell’investimento ad opera di veicolo sconosciuto, così confutando ulteriormente l’eventualità di una caduta autonoma di (…), le conclusioni della relazione del consulente tecnico del PM nel procedimento n. (…) r.g.n.r. (doc. 8 attori), nei limiti di cui si dirà, e gli esiti della CTU medico legale in questa sede disposta.
Il consulente del PM, nell’escludere la compatibilità tra le scalfitture presenti sulla carrozzeria dell’autocarro di proprietà di (…) e la bici della vittima, ha affermato che i danni, apparentemente lievi subiti dal ciclo, sono tendenzialmente incompatibili con una semplice caduta a terra a velocità ridotta, tanto in sella alla bici quanto, come acclarato dai riferiti dei testi e dalla circostanza che la strada fosse in salita, spingendo a piedi la bici; ha inoltre aggiunto che data l’assenza di tracce di contatto con altro veicolo, i danni riscontrati potrebbero essere stati cagionati dal corpo della vittima, a sua volta urtata dal veicolo sopraggiungente. Le valutazioni del consulente meritano, in ogni caso, di essere circoscritte alle sole valutazioni legate alla rotazione del manubrio (cfr. consulenza) e del cestino anteriore, atteso che a seguito dell’esecuzione dell’ordine di esibizione al Comando Carabinieri della Stazione di (…) delle foto allegate al Verbale di sequestro del (…), emerge che il velocipede, in tale data, non presentasse la rottura del punto di fissaggio del cestino posteriore.
La disposta CTU medico legale, con passaggi logici immuni da censure – anche in relazione alle osservazioni di parte – ha concluso, in base alla documentazione medica agli atti e nonostante l’assenza di un esame autoptico, nel senso dell’improbabile compatibilità dei gravi traumi subiti dalla signora (…) con una caduta autonoma, confermando implicitamente la probabilità che l’evento sia stato cagionato da terzi.
Infine, ulteriore elemento a supporto dell’avvenuto impatto con un veicolo è rappresentato dal coerente racconto, da parte di (…), (…) e (…) e, per riferito, da (…) (cfr. SIT e dichiarazioni a verbale udienza) relativo al reperimento sulla sede stradale di frammenti di plastica presumibilmente riconducibili alla fanaleria della Jeep, tenuto conto che dal verbale di sequestro della bici e dalle foto ad esso allegate è da escludere che appartengano al velocipede, benché sia singolare che i suddetti frammenti, raccolti da un ragazzo/ragazza (non precisato né chiarito in corso di causa) non siano stati consegnati all’Autorità né sia emerso che sorte abbiano avuto.
In definitiva, pur in carenza di rilievi da parte della Pubblica Autorità, intervenuta sui luoghi solo 3 ore dopo l’evento a contesto fattuale mutato, gli elementi probatori restituiscono un quadro complessivo che in via indiziaria – vista la concordanza e la significativa univocità degli indici raccolti – consente di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro, nel senso dell’investimento da tergo della (…), che quale pedone spingeva dal lato sinistro, in salita, la propria bicicletta.
Inidonei a scardinare l’esposto quadro probatorio sono le – pacifiche – iniziali impressioni di tutti i soggetti intervenuti sul luogo del sinistro che la signora fosse caduta da sola, alimentate dalle risposte della vittima rese alla nipote (…) (cfr. SIT (…)): risposte queste ultime che tuttavia non appaiono significative, per la loro ambiguità e tenuto conto del grave trauma subito dal pedone.
Non appaiono convincenti, infine, la contestazione della convenuta in relazione alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., atteso la vittima era da considerarsi quale pedone, né di concorsuale responsabilità per violazione dell’art. 190 c.d.s., tenuto conto delle pacifiche circostanze relative all’evento (condizioni ottime di visibilità, in pieno giorno, assenza di ostacoli visibili desumibili dalle dichiarazioni dei testi).
Accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre valutare quello funzionale. Lamentano gli attori plurime voci di danno non patrimoniale, iure proprio e iure hereditario, e il danno patrimoniale per le spese funerarie.
Non è liquidabile il danno tanatologico nell’accezione fatta propria dagli attori, richiamandosi in tema il consolidato orientamento che nega la configurabilità di un danno da perdita dalla vita suscettibile di essere trasmesso iure hereditatis (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15350/2015).
Non è, parimenti, liquidabile una forma di risarcimento iure hereditario per danno biologico terminale né catastrofale, atteso che difetta l’allegazione dei presupposti delle rispettive, autonome, poste di risarcimento, invocate solo in sede di comparsa conclusionale, e che non può pervenirsi a diversa soluzione anche volendo riqualificare le domande attoree.
In parte qua meritevole di ristoro è invece il danno iure proprio lamentato dagli attori per la perdita del congiunto.
Segnatamente, spetta il risarcimento ai figli e ai nipoti della vittima, non invece in capo alle nuore della stessa, rispetto alle quali, alla luce del carente impianto assertivo ed asseverativo di causa sul punto, non può dirsi raggiunta la dimostrazione di uno speciale vincolo affettivo e di uno sconvolgimento della vita delle vittime c.d. secondarie, né può operare alcun meccanismo di presunzione semplice al riguardo.
La prova orale espletata in tema si è dimostrata, infatti, irrilevante.
Quanto al parametro di riferimento, il Tribunale aderisce al recente indirizzo della Corte di Cassazione per il quale “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Sez. III, n. 33005/2021; Cass. Sez. III, n. 26300/2021; Cass. 10579/2021). Ne consegue che in luogo delle tabelle milanesi, si impone l’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, redatte secondo criteri che tengono conto delle variabili indicate dalla giurisprudenza di legittimità.
Considerata la mancata convivenza con la vittima da parte dei figli e dei nipoti, e in assenza di altri parametri significativi, oltre a quelli del rapporto parentale e del numero di figli e nipoti sopravvissuti e della rispettiva loro età al momento della perdita della parente, considerata l’età avanzata di quest’ultima, il Tribunale reputa di riconoscere l’importo di Euro 210.000,00 per ciascun figlio, di Euro 90.000,00 ciascuno per i nipoti non conviventi (…) e (…), ed Euro 80.000,00 per la nipote non convivente (…), attingendo ad una quota medio-alta rispetto alla forbice suggerita dalle tabelle con riguardo ai figli, leggermente inferiore con riguardo ai nipoti.
Sulle somme liquidate, devalutate alla data del sinistro e poi rivalutate anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e Cass. n. 19987/2016, spettano gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sino alla data odierna di liquidazione; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dal dì della sentenza al saldo.
Sono dovute in favore di (…), infine, le spese funerarie sostenute, documentate per complessivi Euro 3.501,72, maggiorati di interessi e rivalutazione di legge dal dì del pagamento al saldo.
Sussistono eccezionali ragioni per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della misura dell’accoglimento della domanda, sensibilmente inferiore rispetto al petitum, e della peculiarità e complessità della fattispecie di fatto (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost.).
P.Q.M.
Il Tribunale di (…), definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, in parziale accoglimento della domanda degli attori, così dispone:
1) condanna (…) quale impresa designata per il F.G.V., al pagamento: in favore di (…) e di (…), di Euro 210.000,00 ciascuno, oltre interessi fino al saldo come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito; in favore di (…) e (…) di Euro 90.000,00 ciascuno, oltre interessi fino al saldo come in parte motiva; in favore di (…) di Euro 80.000,00, oltre interessi legali fino al saldo come in parte motiva;
2) condanna (…) quale impresa designata per il F.G.V., al pagamento in favore di (…) di Euro 3.501,72, maggiorati di interessi dal dì del pagamento al saldo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3) compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU.
Così deciso in Pisa il 17 agosto 2022.
Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2022.
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